Art. 2.
Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di primo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonche' ai capitani dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto dodici anni di grado, la qualifica stessa e' conferita ai capitani delle predette Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che, abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di eta' compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano e' quello finale della carriera.
Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di primo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonche' ai capitani dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto dodici anni di grado, la qualifica stessa e' conferita ai capitani delle predette Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che, abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di eta' compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano e' quello finale della carriera.