Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:39, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 778/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI
DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 5
Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 6% per la patologia per cui è causa, da unificare con le preesistenze del
3%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso e dovendosi osservare che il rischio agli arti superiori, nel caso di specie, emerge anche dai giudizi di idoneità in atti versati (v. doc. 5 allegato al ricorso), la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 2 di 5 Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaurientemente motivato, Per_1 affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Il ricorrente è stato identificato a mezzo patente di guida rilasciata il NumeroD_1
25/02/2021 ed in corso di validità. Trattasi di soggetto in buone condizioni generali, alto cm. 175 per Kg. 80 di peso, con documentato mancinismo. Affetto da diabete mellito tipo 2 e da rene policistico, in trattamento farmacologico anche per ipertensione arteriosa, risulta che l' ebbe a riconoscergli un danno biologico pari al CP_1
3% per ipoacusia da rumore. Riferisce che la mansione lavorativa svolta comporta l'uso di chiavi inglesi per serrare i bulloni, avvitatori, fiamma ossidrica ed altri strumenti (anche vibranti) spesso mantenendo gli arti superiori al di sopra del piano delle spalle. Obiettivamente, la spalla sinistra è ben conformata, dolorabile alla pressione condotta in corrispondenza del trochite e del solco deltoideo-pettorale; le escursioni articolaricingolari sono limitate per circa 30° in abduzione-elevazione, per circa un quarto in elevazione anteriore e poco oltre i massimi gradi in rotazione interna;
sono positivi i test di AW e EE ed il Jobe test. E' versata in atti la seguente documentazione di interesse clinico e medico-legale: - referto di RM della spalla sinistra del 08/02/2020, da cui risulta “tumefazione dell'articolazione acromion claveare con edema intraspongioso dei capi ossei e riduzione in ampiezza dello spazio adiposo sottoacromiale. Flogosi da attrito sul tendine della cuffia dei rotatori al passaggio miotendineo. Cercine glenoideo regolare. Nella norma il tendine del capo lungo del bicipite brachiale.” - referto di RM eseguita il
29/01/2024: “alterazioni di aspetto degenerativo a carico dell'articolazione acromion-claveare, con zone di sofferenza edematosa intraspongiosa ossea, reperto condizionante riduzione in ampiezza dello spazio adiposo di scorrimento sottoacromiale, con relative impronta sulla giunzione miotendinea del sovraspinato, come da sindrome da impingement..” - certificazione del 27/10/2020, da cui risulta minima reazione antalgica alla CP_1 retropulsione superiore - giudizi di idoneità del 13/11/2017, del 29/10/2018 e del 08/04/2019 in cui sono riportati fra i fattori di rischio le vibrazioni al sistema mano-braccio ed il sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori - considerazioni del Dr. della sede di Livorno del 06/09/2024: “…. anno Testimone_1 CP_1
1980 inizio lavoro come CARPENTIERE IN FERRO, lavoro e mansione a tutt'oggi in essere...per pochi anni carpenteria in ferro per containers poi sempre carpenteria navale. Le attività lavorative svolte non comportano rischio per la patologia denunciata. Non vi sono lavorazioni che prevedano il posizionamento delle mani al di sopra della linea delle spalle per lunghi periodi durante il turno di lavoro” DISCUSSIONE ed EPICRISI MEDICO-
LEGALE Il ricorrente presenta una tenopatia del sovraspinato di sinistra con apprezzabile limitazione articolare.
Relativamente a tale patologia degenerativa, si dovrà che la mansione attualmente svolta dal ricorrente abbia comportato e comporti microtraumi e posture incongrue per icingoli scapolari per attività eseguite con ritmi continui e pagina 3 di 5 ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno di lavoro. L'affezione rientra pertanto nella lista I (elevata probabilità di origine professionale della malattia). Per tali considerazioni, ritengo che la patologia denunciata riconosca come valida concausa l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Considerando l'età anagrafica del periziando, appare logico asserire che il ruolo concausale svolto dall'attività lavorativa nella genesi della patologia degenerativa sia stato sensibile.. Nella valutazione del caso trovano applicazione le voci 227 (fino a 4%) e 224
(3%) della tabella di cui al D.Lg.vo 38/2000, per un danno biologico che, considerata l'assenza di lesioni a tutto spessore del tendine del sovraspinato, è valutabile in ragione del cinque per cento. Tenendo conto delle preesistenze già oggetto di riconoscimento da parte dell' (3%), ne risulta un danno biologico complessivo pari al sette per cento. CP_2
Relativamente alla decorrenza, le condizioni per il riconoscimento sussistevano al momento della domanda amministrativa inoltrata il 11/06/2020.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, avendo il dott. preso Per_1 precisa posizione sulle note critiche del CTP di parte (modificando le proprie conclusioni CP_1 in punto di decorrenza).
In particolare, chiariva in punto il CTU “In primo luogo, al di là di quanto riportato nel DVR, la mansione svolta dal lavoratore (carpentiere in ferro, dapprima addetto alla manutenzione dei container e successivamente in ambito cantieristico navale) appare tale da comportare il rischio di sovraccarico biomeccanico a carico dei cingoli scapolari, anche per il mantenimento di posizioni disergonomiche con arti superiori al di sopra del piano delle spalle.
Relativamente alla documentazione versata in atti, la RM eseguita nel 2020 documentava iniziali segni degenerativi a carico delle strutture periarticolari della spalla sinistra (“tumefazione dell'articolazione acromion claveare con edema intraspongioso dei capi ossei e riduzione in ampiezza dello spazio adiposo sottoacromiale, flogosi da attrito sul tendine della cuffia dei rotatori al passaggio miotendineo, cercine glenoideo regolare. Nella norma il tendine del capo lungo del bicipite brachiale.”) sicuramente iniziale e senza segni di sofferenza tendinea, ma aggravatasi al controllo del 2024 (“alterazioni di aspetto degenerativo a carico dell'articolazione acromion-claveare, con zone di sofferenza edematosa intraspongiosa ossea, reperto condizionante riduzione in ampiezza dellspazio adiposo di scorrimento sottoacromiale, con relative impronta sulla giunzione miotendinea del sovraspinato, come da sindrome da impingement..”). Inoltre, il dato strumentale è congruo con l'obiettività rilevata in occasione dell'accertamento peritale.
Trattandosi dell'arto superiore dominante, ritengo pertanto di dover confermare la valutazione operata relativamente alla presenza della MP denunciata ed al conseguente danno biologico. L'unica rettifica da operare riguarda la decorrenza: in effetti, la RM del 2020 indicava un quadro di periartrite molto lieve e compatibile con l'età, per cui pagina 4 di 5 appare più corretto riconoscere la sussistenza del requisito a far data dalla successiva RM eseguita il
29/01/2024.” (v., ancora, elaborato peritale in atti).
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 7%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 7%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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