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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/11/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N. R.G. 1872/2025promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAVETTI Parte_1 C.F._1
NICCOLO' GIANBATTISTA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via della Spiga n.
15;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSI CLAUDIO e con Parte_2 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Garlasco (PV) Vicolo Oscuro n. 5; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 22/05/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore Persona_1
, nato a [...] il [...];
[...]
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“ 1. Constatare che i signori e vivranno separati, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo di mutuo rispetto, impegnandosi ciascuno di essi a non interferire indebitamente nella vita dell'altro, fermo il superiore interesse del figlio , per il quale si impegnano a Per_1
cooperare sinergicamente per una sua crescita serena ed equilibrata.
2. Affidare il figlio minore – nato a [...] il [...] – Persona_1
ad entrambi i genitori (in regime di affido condiviso) con esercizio congiunto della responsabilità parentale e con previsione che i genitori concordino tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti il figlio (residenza, cure mediche, formazione, istruzione, iter di studio, ecc.) ed assumano in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (perlopiù afferenti la quotidianità) nei periodi in cui ciascuno avrà la minore con sé.
3. Disporre il collocamento della figlio minore presso la madre, residente a [...] Per_1
in Via Stefano Pollini n. 78, con anagrafica residenza presso la madre ed iscrizione nello stato di famiglia materno.
4. La casa familiare viene assegnata alla signora che la abiterà con , Parte_2 Per_1 con tutti gli arredi ivi presenti.
Il signor si impegna a trasferire la propria residenza dalla ex casa familiare entro e Per_1
non oltre il 15 maggio 2025, dando atto sin da ora che si trasferirà a San MA RI
(PV) in Via Aldo Moro n. 16, in un immobile condotto in locazione e scelto appositamente con delle caratteristiche morfologiche adatte ad accogliere il minore, confermando la propria piena disponibilità a mostrare l'appartamento alla madre di suo figlio.
Il signor dichiara di aver già provveduto ad asportare dalla casa familiare i propri Per_1 effetti personali;
5. Disporre il seguente programma di frequentazione padre/figlia: delineato tenendo conto dei turni lavorativi del sig. che variano di settimana in settimana. Per_1
fino al mese di dicembre 2026 (quando verrà introdotto anche il pernottamento presso Per_1
l'abitazione paterna) trascorrerà con il padre:
Durante la settimana:
- Mercoledì (giorno libero del sig. dalle ore 8.00 alle ore 19.00, andando a prendere Per_1 il minore presso la sua abitazione di residenza di Zinasco e lì riportandolo con la possibilità del padre di stare con il minore fino alle ore 21.00 presso la residenza materna.
- Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (a secondo dei propri turni lavorativi), andando a prendere il minore presso la sua abitazione di residenza di Zinasco e lì riportandolo;
Durante il fine settimana:
- Sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00 andando a prendere il minore presso la sua abitazione di residenza di Zinasco e lì riportandolo;
- Domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 andando a prendere il minore presso la sua abitazione di residenza di Zinasco e li riportandolo;
Pag. 2 di 6 Fino a che il sig. non si trasferirà nella propria nuova abitazione, condotta in Per_1 locazione a San MA RI, continuerà a vedere (nei giorni e negli orari sopra Per_1
indicati) a Zinasco presso la abitazione materna.
Come già precisato e qui ulteriormente ribadito dopo che il sig. si trasferirà a San Per_1
MA RI, nel rispetto della calendarizzazione delineata, si impegna ad andare a prendere e riportare presso la abitazione materna. Per_1
Questa calendarizzazione minima come numero di giorni e di ore, potrà subire delle variazioni a causa della “turnistica” del sig. Il padre si impegna comunque (con il dovuto Per_1 anticipo), rispetto ad eventuali variazioni di giorni e orari.
Se il sig. “salterà” un giorno di propria competenza, questo dovrà essere recuperato Per_1
concordandone la sostituzione con la signora . Per_1
A partire dal mese di dicembre 2026 le parti concordano che rispetto alla calendarizzazione sopra indicata, verrà aggiunto un pernottamento settimanale del minore presso la abitazione paterna;
-Vacanze natalizie: il padre per il Natale 2025 potrà trascorrere con l'intera giornata del Per_1
26 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 21.30, andando a prendere presso la propria Per_1
residenza e ivi riportandolo;
A partire dal Natale 2026 i genitori alterneranno ogni anno la giornata del 25 e del 26 dicembre;
-Vacanze pasquali: paritaria ripartizione delle vacanze pasquali, con alternanza di anno in anno dei periodi includenti la Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- Ponti e festività: secondo il criterio dell'alternanza;
- Vacanze estive: per l'estate 2025 e 2026 in deroga alla calendarizzazione ordinaria la sig.ra potrà portare con sé il piccolo in vacanza in località che dovrà comunicare al sig. Per_1 Per_1
Per_1
A partire dal mese di agosto 2027 il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due settimane anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Allo stesso modo la signora potrà trascorrere con il minore durante il mese di agosto Per_1 due settimane anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Pag. 3 di 6 Ciascun genitore dovrà sempre rendere edotto l'altro del luogo dove trascorrerà le vacanze con il minore.
In occasione di qualsiasi importante evento della vita di , a titolo esemplificativo ma non Per_1
esaustivo (compleanni del minore, esami scolastici, eventi sportivi, celebrazioni particolari) entrambi i genitori potranno presenziare.
In deroga alle regole ordinarie stabilite, la madre avrà facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà, anche se giorni riservati alla madre;
Tutto quanto anticipato salvo migliori accordi tra i genitori, con la precisazione che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata con congruo anticipo (non imposta da volontà unilaterale) e nel rispetto dei bisogni del minore.
6. Ciascun genitore assume l'impegno di coltivare le relazioni personali di con l'altro Per_1
genitore, nonché di conservare e tutelare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7. I genitori si impegnano a rendersi sempre reperibili per comunicazioni urgenti relative al figlio sia telefonicamente che tramite e-mail, nell'ottica di un ottimale processo di formazione ed educazione del figlio, a prendere concordemente ogni decisione relativa e di maggiore importanza riguardante in relazione ai suoi particolari interessi, con responsabilità Per_1
genitoriale disgiunta tra i medesimi per le questioni ordinarie e quotidiane;
8. In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie;
9. Ciascun genitore dovrà garantire all'altro regolari contatti telefonici (videotelefonici) con il figlio;
10. Nel caso in cui i genitori dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, solo quando queste saranno stabili e consolidate, i genitori potranno inserire gradualmente i nuovi compagni nella vita del figlio con la cura e la premura di fargli comprendere che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
I genitori si impegnano reciprocamente a non far pernottare terze figure presso le rispettive residenze quando avranno con sé il minore, fino al compimento dei 5 anni di . Per_1
Pag. 4 di 6 11. Il sig. a partire dal mese di giugno 2025, si impegna a corrispondere alla Parte_1 signora (tramite bonifico bancario), a titolo di assegno perequativo di concorso al Per_1
mantenimento per il figlio minore (sino a quando la signora non riceverà a titolo di Per_1
Assegno Unico la somma di euro 198,00 prevista dall'INPS per il nucleo familiare
“monogenitoriale”) la somma mensile complessiva di euro 400,00 (quattrocento euro).
I ricorrenti convengono che a fare data dal mese in cui la signora avrà maturato il Per_1
diritto a percepire un Assegno Unico della somma indicata al punto precedente (con onere della stessa di presentare per tempo la necessaria documentazione reddituale agli enti preposti e di informare immediatamente il sig. il sig. verserà alla signora Per_1 Parte_1
(tramite bonifico bancario), a titolo di assegno perequativo al mantenimento per il figlio Per_1
minore la somma complessiva di euro 300,00 (trecento euro).
Tale somma verrà versata entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità, con rivalutazione ISTAT come per legge.
12. Il signor come chiaramente esplicitato al punto precedente, in deroga alle Per_1
statuizioni di legge, si impegna a lasciare anche la propria quota dell'Assegno Unico pari al 50%
(di cui alle Legge 46/2021) alla signora;
Per_1
13. I genitori convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, saranno a carico di ciascuno di loro nella misura del 50% giusto Protocollo del Tribunale di
Pavia (Doc. 4 Protocollo del Tribunale di Pavia sottoscritto dalle parti), la quota verrà rimborsata entro la fine del mese successivo a quando la spesa è stata sostenuta, previa esibizione di fattura o ricevuta;
14. Il sig. si impegna a farsi carico del finanziamento contratto per l'acquisto dei Per_1 mobili della casa familiare, fino alla estinzione del medesimo;
15. Le parti, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa al di là di quanto previsto nel presente atto e di avere già risolto ogni questione patrimoniale o personale;
16. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio;
Per_1
17. Spese e compensi professionali divisi al 50% tra le parti “
Pag. 5 di 6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia il 3.11.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento N. R.G. 1872/2025promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRAVETTI Parte_1 C.F._1
NICCOLO' GIANBATTISTA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via della Spiga n.
15;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSI CLAUDIO e con Parte_2 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Garlasco (PV) Vicolo Oscuro n. 5; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 22/05/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore Persona_1
, nato a [...] il [...];
[...]
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“ 1. Constatare che i signori e vivranno separati, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo di mutuo rispetto, impegnandosi ciascuno di essi a non interferire indebitamente nella vita dell'altro, fermo il superiore interesse del figlio , per il quale si impegnano a Per_1
cooperare sinergicamente per una sua crescita serena ed equilibrata.
2. Affidare il figlio minore – nato a [...] il [...] – Persona_1
ad entrambi i genitori (in regime di affido condiviso) con esercizio congiunto della responsabilità parentale e con previsione che i genitori concordino tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti il figlio (residenza, cure mediche, formazione, istruzione, iter di studio, ecc.) ed assumano in modo autonomo le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (perlopiù afferenti la quotidianità) nei periodi in cui ciascuno avrà la minore con sé.
3. Disporre il collocamento della figlio minore presso la madre, residente a [...] Per_1
in Via Stefano Pollini n. 78, con anagrafica residenza presso la madre ed iscrizione nello stato di famiglia materno.
4. La casa familiare viene assegnata alla signora che la abiterà con , Parte_2 Per_1 con tutti gli arredi ivi presenti.
Il signor si impegna a trasferire la propria residenza dalla ex casa familiare entro e Per_1
non oltre il 15 maggio 2025, dando atto sin da ora che si trasferirà a San MA RI
(PV) in Via Aldo Moro n. 16, in un immobile condotto in locazione e scelto appositamente con delle caratteristiche morfologiche adatte ad accogliere il minore, confermando la propria piena disponibilità a mostrare l'appartamento alla madre di suo figlio.
Il signor dichiara di aver già provveduto ad asportare dalla casa familiare i propri Per_1 effetti personali;
5. Disporre il seguente programma di frequentazione padre/figlia: delineato tenendo conto dei turni lavorativi del sig. che variano di settimana in settimana. Per_1
fino al mese di dicembre 2026 (quando verrà introdotto anche il pernottamento presso Per_1
l'abitazione paterna) trascorrerà con il padre:
Durante la settimana:
- Mercoledì (giorno libero del sig. dalle ore 8.00 alle ore 19.00, andando a prendere Per_1 il minore presso la sua abitazione di residenza di Zinasco e lì riportandolo con la possibilità del padre di stare con il minore fino alle ore 21.00 presso la residenza materna.
- Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (a secondo dei propri turni lavorativi), andando a prendere il minore presso la sua abitazione di residenza di Zinasco e lì riportandolo;
Durante il fine settimana:
- Sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00 andando a prendere il minore presso la sua abitazione di residenza di Zinasco e lì riportandolo;
- Domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 andando a prendere il minore presso la sua abitazione di residenza di Zinasco e li riportandolo;
Pag. 2 di 6 Fino a che il sig. non si trasferirà nella propria nuova abitazione, condotta in Per_1 locazione a San MA RI, continuerà a vedere (nei giorni e negli orari sopra Per_1
indicati) a Zinasco presso la abitazione materna.
Come già precisato e qui ulteriormente ribadito dopo che il sig. si trasferirà a San Per_1
MA RI, nel rispetto della calendarizzazione delineata, si impegna ad andare a prendere e riportare presso la abitazione materna. Per_1
Questa calendarizzazione minima come numero di giorni e di ore, potrà subire delle variazioni a causa della “turnistica” del sig. Il padre si impegna comunque (con il dovuto Per_1 anticipo), rispetto ad eventuali variazioni di giorni e orari.
Se il sig. “salterà” un giorno di propria competenza, questo dovrà essere recuperato Per_1
concordandone la sostituzione con la signora . Per_1
A partire dal mese di dicembre 2026 le parti concordano che rispetto alla calendarizzazione sopra indicata, verrà aggiunto un pernottamento settimanale del minore presso la abitazione paterna;
-Vacanze natalizie: il padre per il Natale 2025 potrà trascorrere con l'intera giornata del Per_1
26 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 21.30, andando a prendere presso la propria Per_1
residenza e ivi riportandolo;
A partire dal Natale 2026 i genitori alterneranno ogni anno la giornata del 25 e del 26 dicembre;
-Vacanze pasquali: paritaria ripartizione delle vacanze pasquali, con alternanza di anno in anno dei periodi includenti la Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- Ponti e festività: secondo il criterio dell'alternanza;
- Vacanze estive: per l'estate 2025 e 2026 in deroga alla calendarizzazione ordinaria la sig.ra potrà portare con sé il piccolo in vacanza in località che dovrà comunicare al sig. Per_1 Per_1
Per_1
A partire dal mese di agosto 2027 il padre potrà tenere con sé il figlio minore per due settimane anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Allo stesso modo la signora potrà trascorrere con il minore durante il mese di agosto Per_1 due settimane anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Pag. 3 di 6 Ciascun genitore dovrà sempre rendere edotto l'altro del luogo dove trascorrerà le vacanze con il minore.
In occasione di qualsiasi importante evento della vita di , a titolo esemplificativo ma non Per_1
esaustivo (compleanni del minore, esami scolastici, eventi sportivi, celebrazioni particolari) entrambi i genitori potranno presenziare.
In deroga alle regole ordinarie stabilite, la madre avrà facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà, anche se giorni riservati alla madre;
Tutto quanto anticipato salvo migliori accordi tra i genitori, con la precisazione che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata con congruo anticipo (non imposta da volontà unilaterale) e nel rispetto dei bisogni del minore.
6. Ciascun genitore assume l'impegno di coltivare le relazioni personali di con l'altro Per_1
genitore, nonché di conservare e tutelare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7. I genitori si impegnano a rendersi sempre reperibili per comunicazioni urgenti relative al figlio sia telefonicamente che tramite e-mail, nell'ottica di un ottimale processo di formazione ed educazione del figlio, a prendere concordemente ogni decisione relativa e di maggiore importanza riguardante in relazione ai suoi particolari interessi, con responsabilità Per_1
genitoriale disgiunta tra i medesimi per le questioni ordinarie e quotidiane;
8. In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie;
9. Ciascun genitore dovrà garantire all'altro regolari contatti telefonici (videotelefonici) con il figlio;
10. Nel caso in cui i genitori dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, solo quando queste saranno stabili e consolidate, i genitori potranno inserire gradualmente i nuovi compagni nella vita del figlio con la cura e la premura di fargli comprendere che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
I genitori si impegnano reciprocamente a non far pernottare terze figure presso le rispettive residenze quando avranno con sé il minore, fino al compimento dei 5 anni di . Per_1
Pag. 4 di 6 11. Il sig. a partire dal mese di giugno 2025, si impegna a corrispondere alla Parte_1 signora (tramite bonifico bancario), a titolo di assegno perequativo di concorso al Per_1
mantenimento per il figlio minore (sino a quando la signora non riceverà a titolo di Per_1
Assegno Unico la somma di euro 198,00 prevista dall'INPS per il nucleo familiare
“monogenitoriale”) la somma mensile complessiva di euro 400,00 (quattrocento euro).
I ricorrenti convengono che a fare data dal mese in cui la signora avrà maturato il Per_1
diritto a percepire un Assegno Unico della somma indicata al punto precedente (con onere della stessa di presentare per tempo la necessaria documentazione reddituale agli enti preposti e di informare immediatamente il sig. il sig. verserà alla signora Per_1 Parte_1
(tramite bonifico bancario), a titolo di assegno perequativo al mantenimento per il figlio Per_1
minore la somma complessiva di euro 300,00 (trecento euro).
Tale somma verrà versata entro il 5 di ogni mese, per 12 mensilità, con rivalutazione ISTAT come per legge.
12. Il signor come chiaramente esplicitato al punto precedente, in deroga alle Per_1
statuizioni di legge, si impegna a lasciare anche la propria quota dell'Assegno Unico pari al 50%
(di cui alle Legge 46/2021) alla signora;
Per_1
13. I genitori convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, saranno a carico di ciascuno di loro nella misura del 50% giusto Protocollo del Tribunale di
Pavia (Doc. 4 Protocollo del Tribunale di Pavia sottoscritto dalle parti), la quota verrà rimborsata entro la fine del mese successivo a quando la spesa è stata sostenuta, previa esibizione di fattura o ricevuta;
14. Il sig. si impegna a farsi carico del finanziamento contratto per l'acquisto dei Per_1 mobili della casa familiare, fino alla estinzione del medesimo;
15. Le parti, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa al di là di quanto previsto nel presente atto e di avere già risolto ogni questione patrimoniale o personale;
16. Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio;
Per_1
17. Spese e compensi professionali divisi al 50% tra le parti “
Pag. 5 di 6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia il 3.11.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6