Art. 14. 1. Le somme non utilizzate nel capitolo 2073 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1986 possono essere utilizzate nell'anno successivo, unitamente alla somma di lire 23 miliardi autorizzata con l' articolo 5, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 .
2. A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare variazioni in conto residui dell'iscrizione di dette somme nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Nota all'art. 14, comma 1:
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 5 della legge n. 910/1986 :
"6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 , e' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985 . Ai fini di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , sono autorizzate, per l'anno finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per l'anno finanziario 1987 e' incrementata di lire 5 miliardi".
2. A tal fine, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare variazioni in conto residui dell'iscrizione di dette somme nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Nota all'art. 14, comma 1:
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 5 della legge n. 910/1986 :
"6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 , e' autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985 . Ai fini di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , sono autorizzate, per l'anno finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per l'anno finanziario 1987 e' incrementata di lire 5 miliardi".