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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/12/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1075/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso che l'udienza del 10.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza
R.G. N. 1075/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Marco Ponsiglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RGAC 1075/2021, vertente
TRA
p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Valente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla Via Vittorio Emanuele III n. 39;
- opponente
E (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
04.11.1949, (C.F. ), nata ad [...] il CP_2 C.F._2
03.07.1953 e (C.F. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
30.07.1959, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Marinelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Isernia alla Via Raffaele Iorio n. 21;
- opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., per l'udienza del 10.12.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Con decreto ingiuntivo n. 285/2021 emesso in data 29.9.2021, il Tribunale di Isernia, su ricorso di , e , ingiungeva a Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Pt_1 il pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di € 1.950,00, oltre agli interessi
[...] come da domanda e alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi €
358,00 di cui € 260,00 per compenso e spese generali ed € 98,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
A fondamento della pretesa creditoria, i ricorrenti avevano dedotto di essere subentrati nel contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 24.4.2017 dal defunto padre, Per_1
, con la società registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 27 aprile 2017
[...] Parte_1 al numero 584 serie 3T, con cui era stato concesso in locazione ad uso commerciale a Pt_1 il locale al piano terra del , sito in Isernia alla Via XXIV Maggio
[...] Controparte_4 nn. 203/205, dall'1.5.2017 al 30.4.2023, per un canone annuo pari ad € 9.600,00, da corrispondersi in rate anticipate mensili di € 800,00. I ricorrenti deducevano, altresì, che, in data 3.6.2020, a fronte delle difficoltà economiche riscontrate dalla conduttrice a causa dell'emergenza covid-19, veniva stipulata tra le parti una scrittura privata avente ad oggetto la riduzione del canone di locazione commerciale da €
9.600,00 ad € 8.700,00, da corrispondersi in rate anticipate mensili di € 650,00, a decorrere dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2020; tuttavia, la non aveva provveduto al Parte_1 pagamento dei canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per un importo complessivo di € 1.950,00, e, pertanto, in data 31.12.2020 il contratto di locazione veniva risolto.
Con ricorso dell'8.11.2021, notificato il 23.11.2021, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo de quo, sostenendo di vantare - a sua volta - un credito di €
1.467,00 nei confronti dei sig.ri , in virtù dei capi asseritamente acquistati e non pagati CP_1 dalla coniuge di nel negozio di abbigliamento sito presso l'immobile Controparte_3 oggetto di locazione;
la società opponente, eccependo, per un verso, l'improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento della procedura di mediazione e, per altro verso, la compensazione ex art. 35 c.p.c. del proprio credito sulla somma riconosciuta agli opposti, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e dichiarare improcedibile la domanda ove gli opposti non esperiranno il procedimento di mediazione, che per la materia della locazione è obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 e, nel merito, porre in compensazione ex art.
35 c.p.c. il credito di nei confronti degli opposti con qualsiasi somma venisse Parte_1 riconosciuta a questi ultimi”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano nel giudizio di opposizione , e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
CP_
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Tribunale adito di: “- In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 285/2021 ai sensi dell'art.648 c.p.c; - Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, siccome inammissibile e infondata o con qualunque altra miglior formula e per l'effetto condannare la a pagare Controparte_5 in favore dei sig.ri la somma di € 1.950,00 oltre interessi dal di della domanda al CP_1 soddisfo“; - Condannare la al risarcimento per lite temeraria ai sensi Controparte_5 dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della propria condotta processuale”.
In particolare, gli odierni opposti, condividendo l'obbligatorietà del procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1 bis D. Lgs 28/2010 per la materia della locazione, rappresentavano di aver depositato in data 14.1.2022 l'istanza di mediazione presso l'organismo Conciliando
Med di Isernia;
nel merito, invece, deducevano l'insussistenza di un rapporto dare-avere legittimante la sollevata eccezione di compensazione, non avendo il sig. , né Controparte_3 direttamente né tramite interposta persona, mai acquistato alcun capo di abbigliamento dalla
Parte_1
In data 19.3.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 10.12.2025, all'esito della quale veniva decisa.
*****
Tanto premesso, l'opposizione proposta è infondata e, per l'effetto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina, infatti, alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina, dunque, un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio (Cass. 19 aprile 2021 n. 10263); essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n.
6091).
Giova, inoltre, ribadire che, in tema di onere probatorio, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il creditore deve dimostrare, quale fatto costitutivo della sua pretesa, la fonte del credito, ma non anche l'inadempimento, mentre spetta al debitore allegare, in via di eccezione,
e provare l'eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito
(cfr. ex multis, Cass, Sez. Un., n. 13533/2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Orbene, nel caso specie, gli opposti, creditori ed attori in senso sostanziale, hanno adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante, fornendo la prova della fonte negoziale del loro diritto, costituita dal contratto di locazione ad uso commerciale, sottoscritto dalle parti in data
24.4.2017, in virtù del quale (padre oggi defunto di e Persona_1 CP_1 CP_2
) concedeva in locazione alla il locale al piano terra del Controparte_3 Parte_1
, sito in Isernia alla Via XXIV Maggio nn. 203/205, dietro il corrispettivo Controparte_4 di un canone annuo di € 9.600,00 (da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 800,00), successivamente ridotto, per il periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2020, ad € 8.700,00 (da corrispondersi in rate anticipate mensili di € 650,00), come convenuto con la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 3.6.2020, regolarmente depositata in atti.
Parte opposta, dunque, ha fornito - mediante la produzione della documentazione sopra citata
- la prova della fonte negoziale del proprio diritto, allegando il relativo inadempimento della rimasta debitrice dell'importo oggetto di ingiunzione. Parte_1
Di contro, la società opponente, gravata dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento, avvenuto per fatto del terzo, forza maggiore o caso fortuito, senza neanche contestare la debenza dell'importo ad essa ingiunto, si è limitata ad eccepire la compensazione ex art. 35 c.p.c. del credito dalla stessa asseritamente vantato - in virtù dell'acquisto (senza il relativo pagamento del prezzo) di alcuni capi di abbigliamento da parte della coniuge di - con la somma riconosciuta agli opposti per il mancato Controparte_3 pagamento dei canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Orbene, posta l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, in virtù della formulazione assolutamente generica dei capitoli di prova, emerge - dall'analisi della documentazione prodotta in atti - l'infondatezza della tesi prospettata dalla società opponente.
Infatti, la nell'eccepire la compensazione ex art. 35 del credito dalla stessa Parte_1 asseritamente vantato con la somma riconosciuta agli opposti, non ha fornito prova alcuna in ordine all'effettiva sussistenza del proprio credito nei confronti dei sig.ri , limitandosi CP_1
a depositare in giudizio un semplice foglio bianco su cui era stato riportato a penna un elenco di abiti con il relativo prezzo e privo di qualsiasi elemento (timbro del negozio, firma della titolare, firma della cliente) tale da consentire di ricondurre i capi di cui all'elenco agli acquisti asseritamente compiuti e non saldati dalla coniuge del sig. . Controparte_3
Pertanto, l'opponente, per un verso, non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'inesistenza del fatto costitutivo del credito azionato ovvero l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del medesimo (non avendo provato il credito dalla stessa asseritamente vantato nei confronti dei sig.ri ); per altro verso, non ha in alcun modo contestato l'an CP_1 ed il quantum dell'importo ad essa ingiunto.
Ebbene, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che: “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 05/03/2009, n. 5356). Infatti, “il convenuto, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (cfr. Corte appello Napoli sez. IV, 22/01/2025, n.296).
Per l'effetto, nel caso di specie, deve assumersi pacifica ed indiscussa la debenza, da parte della dell'importo ad essa ingiunto a titolo di canoni di locazione non pagati Parte_1 agli odierni opposti relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Ciò posto, non essendo stata depositata agli atti ulteriore e rilevante documentazione, oltre a quella sopra richiamata (contratto di locazione del 24.4.2017 e scrittura privata del 3.6.2020 da un lato ed elenco degli acquisti asseritamente non saldati dall'altro), nella quale viene ad esaurirsi il quadro probatorio valutabile da questo Giudice ai fini della decisione,
l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Si rigetta, altresì, la richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria avanzata da parte opposta, non sussistendone i presupposti.
La temerarietà della lite, infatti, deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza
(Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327;
Cass. Civ., 8 settembre 2003, n. 13071; Cass. Civ. 21 luglio 2000, n. 9579).
Lo stato soggettivo, dunque, si identifica nel dolo o colpa grave, requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata.
Ne consegue che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute.
Tali elementi non sono emersi, o comunque non risultano provati, nell'ambito del presente giudizio e, pertanto, la richiesta risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
pertanto, considerato l'esito del giudizio, sono poste a carico dell'opponente e, tenuto conto della natura della controversia, del valore della stessa, della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
285/2021 (R.G. n. 839/2021) emesso dal Tribunale di Isernia in data 29.9.2021;
• rigetta ogni ulteriore domanda;
• condanna la al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per Controparte_3 compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso spese forfettario (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Isernia il 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione