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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1004/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1637/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000890000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società “Ricorrente_1 s.r.l.” in data 5/5/2025 depositava ricorso (R.g. n.1637/25) contro il Comune di Monreale e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo avverso il preavviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500000890000, notificato il 4/2/2025, esclusivamente relativamente all'avviso di accertamento del Comune di Monreale n. 16/001564/0 con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 5.533,46 per mancato pagamento dell'imposta IMU per l'anno
2016.
La ricorrente rappresentava che tra gli addebiti contestati con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stato riportato un avviso di accertamento del Comune di Monreale- Ufficio Tributi n. 16/001564/0 per €. 5.533,46 per mancato pagamento IMU 2026, ma evidenziava che non aveva mai ricevuto la notifica di tale avviso. Precisava, altresì, che aveva già impugnato due avvisi per lo stesso tributo per gli anni d'imposta 2014 e 2015 e, a seguito dell'impugnazione, questa Corte aveva accolto i ricorsi con sentenza n.
2084/2022 del 17/5/2022, che aveva acquisito autorità di giudicato, e sentenza n. 2653 del 5/10/2022.
La ricorrente eccepiva, quindi, la prescrizione e decadenza IMU 2016 per decorrenza del termine quinquennale, atteso che l'avviso di accertamento non era mai stato notificato e, in subordine, l'invalidità e/
o nullità dell'avviso di accertamento per mancanza assoluta di di presupposto d'imposta nonché per autorità del giudicato esterno. Rilevava, infatti che, ai sensi dell'art. 2 D.L. 102/2013 ( convertito in L. n. 124 del
28/10/2013), i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice ( quale era l'odierna ricorrente) alla vendita ( c.d. Immobili merce) sono esenti da IMU, evidenziando che tale esenzione si riferisce solo alle c.
d. “immobiliari di costruzione. Evidenziava, inoltre, che la mancanza di presupposto impositivo per le ragioni sopra riportate era acclarato dalle sentenze favorevoli sopra richiamate, che allegava.
Chiedeva, pertanto, di annullare il preavviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte relativa all'avviso di accertamento del Comune di Monreale n. 16/001564/0, con vittoria di spese.
Il Comune di Monreale si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, rilevava che era infondata l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento relativo all'IMU contestata, in quanto tale avviso era stato regolarmente notificato alla ricorrente mediante raccomandata n. 628898929727, non consegnata personalmente, stante la temporanea assenza del destinatario. Rilevava, altresì, la legittimità dell'avviso di accertamento, evidenziando che, ai fini dell'esenzione IMU per i cosiddetti beni merce, è necessario inviare al Comune, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con attestazione del possesso dei requisiti e indicazione degli identificativi catastali degli immobili ai quali va applicato il beneficio. Precisava, quindi, che la società ricorrente non aveva mai presentato alcuna dichiarazione IMU. In ordine all'eccezione riguardante l'autorità di giudicato di precedente sentenza, rilevava che le intervenute sentenze riguardavano altri periodi d'imposta 2014-2015 e 2013 ed altri immobili.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva che l'avviso di accertamento prodromico al preavviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è stato regolarmente notificato, atteso che dalla documentazione in atti risulta che tale notifica è stata effettuata con raccomandata postale consegnata ad un vicino di casa in data 16/1/2021 (all.2), ma non è stata fornita prova della successiva spedizione della CAN (Comunicazione di avvenuta notifica). Invero, pur essendo previsto dall'art. 139 c.p.c che l'atto può essere consegnato ad un vicino di casa in assenza del destinatario o di familiari o addetti alla ricezione, tuttavia alla consegna al vicino doveva seguire l'invio di raccomandata informativa, anche semplice, informandolo che un atto è stato consegnato a persona diversa. Peraltro, non è sufficiente, come nel caso in oggetto, che il notificante indichi il numero di raccomandata eventualmente inviata, ma è necessario fornire e allegare ricevuta della spedizione della raccomandata, che, invece, non risulta prodotta.
La notifica dell'avviso di accertamento è, quindi, da considerare irregolare, per mancanza della produzione della ricevuta della raccomandata informativa.
Peraltro, non risultando effettuata alcuna altra notifica successiva né alcun altro atto interruttivo dell'imposta
IMU contestata, il credito tributario si è prescritto, essendo trascorsi oltre cinque anni tra la predetta imposta, che è relativa all'anno 2016, e la notifica del preavviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto, effettuata il 4/2/2025.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto in relazione all'avviso di accertamento impugnato n. 16/001564/0, riguardante IMU 2016.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Monreale al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento), oltre oneri e accessori in favore della ricorrente. Così deciso in Palermo il
13/2/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
GUIDO PAOLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1637/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500000890000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 406/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società “Ricorrente_1 s.r.l.” in data 5/5/2025 depositava ricorso (R.g. n.1637/25) contro il Comune di Monreale e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo avverso il preavviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500000890000, notificato il 4/2/2025, esclusivamente relativamente all'avviso di accertamento del Comune di Monreale n. 16/001564/0 con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 5.533,46 per mancato pagamento dell'imposta IMU per l'anno
2016.
La ricorrente rappresentava che tra gli addebiti contestati con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stato riportato un avviso di accertamento del Comune di Monreale- Ufficio Tributi n. 16/001564/0 per €. 5.533,46 per mancato pagamento IMU 2026, ma evidenziava che non aveva mai ricevuto la notifica di tale avviso. Precisava, altresì, che aveva già impugnato due avvisi per lo stesso tributo per gli anni d'imposta 2014 e 2015 e, a seguito dell'impugnazione, questa Corte aveva accolto i ricorsi con sentenza n.
2084/2022 del 17/5/2022, che aveva acquisito autorità di giudicato, e sentenza n. 2653 del 5/10/2022.
La ricorrente eccepiva, quindi, la prescrizione e decadenza IMU 2016 per decorrenza del termine quinquennale, atteso che l'avviso di accertamento non era mai stato notificato e, in subordine, l'invalidità e/
o nullità dell'avviso di accertamento per mancanza assoluta di di presupposto d'imposta nonché per autorità del giudicato esterno. Rilevava, infatti che, ai sensi dell'art. 2 D.L. 102/2013 ( convertito in L. n. 124 del
28/10/2013), i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice ( quale era l'odierna ricorrente) alla vendita ( c.d. Immobili merce) sono esenti da IMU, evidenziando che tale esenzione si riferisce solo alle c.
d. “immobiliari di costruzione. Evidenziava, inoltre, che la mancanza di presupposto impositivo per le ragioni sopra riportate era acclarato dalle sentenze favorevoli sopra richiamate, che allegava.
Chiedeva, pertanto, di annullare il preavviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte relativa all'avviso di accertamento del Comune di Monreale n. 16/001564/0, con vittoria di spese.
Il Comune di Monreale si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, rilevava che era infondata l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento relativo all'IMU contestata, in quanto tale avviso era stato regolarmente notificato alla ricorrente mediante raccomandata n. 628898929727, non consegnata personalmente, stante la temporanea assenza del destinatario. Rilevava, altresì, la legittimità dell'avviso di accertamento, evidenziando che, ai fini dell'esenzione IMU per i cosiddetti beni merce, è necessario inviare al Comune, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con attestazione del possesso dei requisiti e indicazione degli identificativi catastali degli immobili ai quali va applicato il beneficio. Precisava, quindi, che la società ricorrente non aveva mai presentato alcuna dichiarazione IMU. In ordine all'eccezione riguardante l'autorità di giudicato di precedente sentenza, rilevava che le intervenute sentenze riguardavano altri periodi d'imposta 2014-2015 e 2013 ed altri immobili.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva che l'avviso di accertamento prodromico al preavviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è stato regolarmente notificato, atteso che dalla documentazione in atti risulta che tale notifica è stata effettuata con raccomandata postale consegnata ad un vicino di casa in data 16/1/2021 (all.2), ma non è stata fornita prova della successiva spedizione della CAN (Comunicazione di avvenuta notifica). Invero, pur essendo previsto dall'art. 139 c.p.c che l'atto può essere consegnato ad un vicino di casa in assenza del destinatario o di familiari o addetti alla ricezione, tuttavia alla consegna al vicino doveva seguire l'invio di raccomandata informativa, anche semplice, informandolo che un atto è stato consegnato a persona diversa. Peraltro, non è sufficiente, come nel caso in oggetto, che il notificante indichi il numero di raccomandata eventualmente inviata, ma è necessario fornire e allegare ricevuta della spedizione della raccomandata, che, invece, non risulta prodotta.
La notifica dell'avviso di accertamento è, quindi, da considerare irregolare, per mancanza della produzione della ricevuta della raccomandata informativa.
Peraltro, non risultando effettuata alcuna altra notifica successiva né alcun altro atto interruttivo dell'imposta
IMU contestata, il credito tributario si è prescritto, essendo trascorsi oltre cinque anni tra la predetta imposta, che è relativa all'anno 2016, e la notifica del preavviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto, effettuata il 4/2/2025.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto in relazione all'avviso di accertamento impugnato n. 16/001564/0, riguardante IMU 2016.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Monreale al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento), oltre oneri e accessori in favore della ricorrente. Così deciso in Palermo il
13/2/2026