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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/11/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1340/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c. f. Parte_1 [...]
) e residente in [...]alla c/da Magnana snc., elettivamente C.F._1
domiciliato in Nicosia alla via Bernardo Di Falco n. 31/33 presso lo studio dell'avv.
CI TT (c. f. fax 0935/578148 – pec CodiceFiscale_2
Email_1
- Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro
[...]
pro tempore, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) P.IVA_1
1 rappresentato e difeso dal Dott. Lorenzo LAFISCA, dal Dott. Giuseppe PANNO, e dalla Dott.ssa Giampaola ZAPPALÀ, giusta delega in atti.
- Convenuto opposto
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 07/10/2024 con cui insiste nell'eccepita tardività della costituzione dell'amministrazione resistente e nella conseguente inutilizzabilità della produzione documentale versata in atti;
in ogni caso l'accoglimento dell'opposizione, per difetto di prova, essendosi limitata controparte a richiamare gli atti compiuti dai militari della Guardia di Finanza in sede di accertamento, i quali non sono sufficienti nel presente giudizio a provare la violazione contestata.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA:
Richiamarsi integralmente quanto esposto e precisato nella memoria di costituzione e risposta prot. n. 0304600 del 9 luglio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19/12/2023 veniva proposta opposizione avverso l'Ordinanza -
Ingiunzione n. 629/2023, emanata dal
[...]
Controparte_2
- prot. uscita n. 0616159 del
[...]
7/11/2023 notificata il successivo 20/11/2023 (cfr. stampa esito spedizione n.
785302429114 – all.3), mediante la quale gli veniva ingiunto il pagamento, entro novanta giorni dalla notificazione, della complessiva somma di €.51.435,97 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 898/86, oltre alle spese di notifica del procedimento.
Con decreto del 10/02/2024 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti
2 l'udienza del 30.04.2024; a tale udienza veniva concessa la sospensione del provvedimento impugnato, l'amministrazione resistente risultava non costituita in giudizio e rinviato il procedimento all'udienza del 10/09/2024 poi differita all'udienza del 10/10/2024 per la discussione e decisione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino all'udienza.
In data 10/07/2024, si costituiva l'amministrazione resistente contestando quanto dedotto ed eccepito con il ricorso introduttivo e chiedendone il rigetto.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. Nullità dell'Ordinanza - Ingiunzione n. 629/2023 per carenza e/o difetto di motivazione ed insussistenza delle violazioni contestate
2. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 28 della L. 689/81 per intervenuta prescrizione della sanzione relativa all'annualità 2014
3. Nullità dell'Ordinanza - Ingiunzione n. 629/2023 per violazione del principio del contraddittorio e mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
4. Violazione del limite temporale ex art. 14 L. 689/81 in relazione agli accertamenti già espletati
5. Violazione art. 21 nonies L. n. 241/90
§
Occorre premettere che il provvedimento discende dalla richiesta di contributi che sarebbero stati percepiti a carico del attualmente ossia del CP_3 CP_4
Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.
Nello specifico, il sig. veniva chiamato a rispondere, in Parte_1
relazione alla Domanda Unica n. 40807562281 presentata in data 12/05/2014 presentata dallo stesso n. q. di titolare dell'omonima ditta per la campagna agraria
2014, con cui veniva dichiarata conduzione di alcune particelle complessivamente estese per Ha 76,04.
3 Veniva quindi emesso processo verbale di contestazione notificato in data
12.07.2019, presso gli uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri – Unità
Tutela Forestale, Ambientale e presso la Procura della Repubblica CP_1
– Tribunale di Enna, e relativo rapporto ex art. 17 L. 689/81) per violazione della
898/86, con il quale veniva contestato al sig. nella Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta la violazione dell'art. 3 L. 23/12/1986 n. 898 per quest'ultima solo con riferimento all'annualità 2014, quantificando la sanzione amministrativa in € 51.424,27.
Nella parte motiva del provvedimento si legge che, in esito ai controlli effettuati dalla predetta sezione di P.G. “… alla luce degli accertamenti svolti appare […] che ha dichiarato indebitamente le conduzione di immobili Parte_1
(terreni) di cui invece non aveva la disponibilità, […] che sono state inserite nel fascicolo aziendale di negli anni 2009 – 2010 – 2013, delle Parte_1 conduzioni di terreni senza che queste fossero legittimate dai rispettivi proprietari. La ditta ha utilizzato titoli “dormienti” rastrellati da soggetti Parte_1 deceduti e da soggetti che nel frattempo avevano cessato l'attività agricola. Lo stesso nelle domande presentate dall'anno 2014 all'anno 2016, accoppiava alle domande presentate, titoli provento del reato di falso e truffa a danni dell'AGEA, commesso dalla ditta
LI Vincenza. Infine nella domanda di modifica presentata nell'anno 2014 attestava falsamente lo stato di epidemia dei propri allevamenti (epizoozia) giustificando così il mancato pascolamento, condizione utile all'ottenimento del pagamento senza il rispetto degli obblighi dichiarati in domanda”.
Per i fatti dedotti dall'Amministrazione procedente e sopra riferiti, pende procedimento penale – R.G.N.R. 2220/15, pendente innanzi al Tribunale di Enna in sede dibattimentale.
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 30/04/2024, si è costituita soltanto in data 10/07/2024 pertanto oltre il termine di cui all'art. 7 del
4 D.Lgs. 150/2011.
Sul punto deve osservarsi come, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne'
l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un
“duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”
(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o
5 sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 10/02/2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 30/04/2024, mentre l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita in data 10/07/2024 ben oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c. e dopo l'udienza di comparizione delle parti.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la
P.A. è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla
P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio,
6 dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass. 16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo
7 all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione sia in riferimento alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le spese in ragione dell'accoglimento della domanda, seguono il principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente con distrazione in favore dell'Avv. CI TT SI che ne ha fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da , il Parte_1
Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 629/2023, prot. uscita n. 0616159 del 7/11/2023 notificata il successivo 20/11/2023; condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del ricorrente, complessivamente in € 3500,00 di cui € 1000,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase decisionale, oltre spese vive, rimborso forfettario
15% , Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
CI TT SI.
Enna 07/11/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1340/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c. f. Parte_1 [...]
) e residente in [...]alla c/da Magnana snc., elettivamente C.F._1
domiciliato in Nicosia alla via Bernardo Di Falco n. 31/33 presso lo studio dell'avv.
CI TT (c. f. fax 0935/578148 – pec CodiceFiscale_2
Email_1
- Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro
[...]
pro tempore, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) P.IVA_1
1 rappresentato e difeso dal Dott. Lorenzo LAFISCA, dal Dott. Giuseppe PANNO, e dalla Dott.ssa Giampaola ZAPPALÀ, giusta delega in atti.
- Convenuto opposto
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 07/10/2024 con cui insiste nell'eccepita tardività della costituzione dell'amministrazione resistente e nella conseguente inutilizzabilità della produzione documentale versata in atti;
in ogni caso l'accoglimento dell'opposizione, per difetto di prova, essendosi limitata controparte a richiamare gli atti compiuti dai militari della Guardia di Finanza in sede di accertamento, i quali non sono sufficienti nel presente giudizio a provare la violazione contestata.
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA:
Richiamarsi integralmente quanto esposto e precisato nella memoria di costituzione e risposta prot. n. 0304600 del 9 luglio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19/12/2023 veniva proposta opposizione avverso l'Ordinanza -
Ingiunzione n. 629/2023, emanata dal
[...]
Controparte_2
- prot. uscita n. 0616159 del
[...]
7/11/2023 notificata il successivo 20/11/2023 (cfr. stampa esito spedizione n.
785302429114 – all.3), mediante la quale gli veniva ingiunto il pagamento, entro novanta giorni dalla notificazione, della complessiva somma di €.51.435,97 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 898/86, oltre alle spese di notifica del procedimento.
Con decreto del 10/02/2024 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti
2 l'udienza del 30.04.2024; a tale udienza veniva concessa la sospensione del provvedimento impugnato, l'amministrazione resistente risultava non costituita in giudizio e rinviato il procedimento all'udienza del 10/09/2024 poi differita all'udienza del 10/10/2024 per la discussione e decisione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino all'udienza.
In data 10/07/2024, si costituiva l'amministrazione resistente contestando quanto dedotto ed eccepito con il ricorso introduttivo e chiedendone il rigetto.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. Nullità dell'Ordinanza - Ingiunzione n. 629/2023 per carenza e/o difetto di motivazione ed insussistenza delle violazioni contestate
2. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 28 della L. 689/81 per intervenuta prescrizione della sanzione relativa all'annualità 2014
3. Nullità dell'Ordinanza - Ingiunzione n. 629/2023 per violazione del principio del contraddittorio e mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
4. Violazione del limite temporale ex art. 14 L. 689/81 in relazione agli accertamenti già espletati
5. Violazione art. 21 nonies L. n. 241/90
§
Occorre premettere che il provvedimento discende dalla richiesta di contributi che sarebbero stati percepiti a carico del attualmente ossia del CP_3 CP_4
Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.
Nello specifico, il sig. veniva chiamato a rispondere, in Parte_1
relazione alla Domanda Unica n. 40807562281 presentata in data 12/05/2014 presentata dallo stesso n. q. di titolare dell'omonima ditta per la campagna agraria
2014, con cui veniva dichiarata conduzione di alcune particelle complessivamente estese per Ha 76,04.
3 Veniva quindi emesso processo verbale di contestazione notificato in data
12.07.2019, presso gli uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri – Unità
Tutela Forestale, Ambientale e presso la Procura della Repubblica CP_1
– Tribunale di Enna, e relativo rapporto ex art. 17 L. 689/81) per violazione della
898/86, con il quale veniva contestato al sig. nella Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta la violazione dell'art. 3 L. 23/12/1986 n. 898 per quest'ultima solo con riferimento all'annualità 2014, quantificando la sanzione amministrativa in € 51.424,27.
Nella parte motiva del provvedimento si legge che, in esito ai controlli effettuati dalla predetta sezione di P.G. “… alla luce degli accertamenti svolti appare […] che ha dichiarato indebitamente le conduzione di immobili Parte_1
(terreni) di cui invece non aveva la disponibilità, […] che sono state inserite nel fascicolo aziendale di negli anni 2009 – 2010 – 2013, delle Parte_1 conduzioni di terreni senza che queste fossero legittimate dai rispettivi proprietari. La ditta ha utilizzato titoli “dormienti” rastrellati da soggetti Parte_1 deceduti e da soggetti che nel frattempo avevano cessato l'attività agricola. Lo stesso nelle domande presentate dall'anno 2014 all'anno 2016, accoppiava alle domande presentate, titoli provento del reato di falso e truffa a danni dell'AGEA, commesso dalla ditta
LI Vincenza. Infine nella domanda di modifica presentata nell'anno 2014 attestava falsamente lo stato di epidemia dei propri allevamenti (epizoozia) giustificando così il mancato pascolamento, condizione utile all'ottenimento del pagamento senza il rispetto degli obblighi dichiarati in domanda”.
Per i fatti dedotti dall'Amministrazione procedente e sopra riferiti, pende procedimento penale – R.G.N.R. 2220/15, pendente innanzi al Tribunale di Enna in sede dibattimentale.
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 30/04/2024, si è costituita soltanto in data 10/07/2024 pertanto oltre il termine di cui all'art. 7 del
4 D.Lgs. 150/2011.
Sul punto deve osservarsi come, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne'
l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un
“duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”
(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o
5 sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 10/02/2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 30/04/2024, mentre l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita in data 10/07/2024 ben oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c. e dopo l'udienza di comparizione delle parti.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la
P.A. è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla
P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio,
6 dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass. 16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo
7 all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione sia in riferimento alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le spese in ragione dell'accoglimento della domanda, seguono il principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente con distrazione in favore dell'Avv. CI TT SI che ne ha fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da , il Parte_1
Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 629/2023, prot. uscita n. 0616159 del 7/11/2023 notificata il successivo 20/11/2023; condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del ricorrente, complessivamente in € 3500,00 di cui € 1000,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase decisionale, oltre spese vive, rimborso forfettario
15% , Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
CI TT SI.
Enna 07/11/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
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