Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 12.12.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1758/2023 del ruolo generale
Vertente tra
elettivamente dom.to presso lo studio degli avv.ti Mario Albano Parte_1
e Francesco Sarnelli che lo rappresentano e difendono ricorrente
E
in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, CP_1
21 nonché in persona del leg. rapp.t.p.t. CP_2
contumace
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
contumace
NONCHE'
, in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Giampaolo Auletta, presso il cui studio elett.te domicilia.
resistente
Con ricorso depositato in data 28.01.2023, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento N. 071 2022 90098530 78/000 notificatagli il 13..7.2022, avente ad oggetto la cartella n.
07120080123099042502, asseritamente notificata in data 30/04/2012, dell'importo di € 7.178,73, ente creditore Sede di Napoli Vomero, avente ad CP_1 oggetto pretesi mancati pagamenti riferiti a DM 10 per l'anno 2003; ciò premesso, adiva il Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei ruoli esattoriali, della cartella esattoriale n.07120080123099042502, sopra indicata, nonché di tutti gli atti preordinati, collegati, connessi e/o conseguenti, compresa l'intimazione di pagamento, in riferimento a tale cartella, attesa l'illegittimità dei diritti di credito riportati nella cartella e vantati dall' e da ciascun Ente Controparte_4 creditore;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o mancanza e/o irritualità della notifica della cartella esattoriale n. 07120080123099042502, indicata nell'intimazione di pagamento e sopra richiamata e, conseguentemente accertare e dichiarare la non debenza delle somme vantate e pretese dall'Ente impositore convenuto per omessa notifica e, quindi, la loro inesistenza;
4) accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione del diritto a richiedere le somme da parte dell'
[...]
di cui alla cartella n. 07120080123099042502; 5) accertare e Controparte_4 dichiarare la decadenza dell' dal diritto di agire Controparte_4 esecutivamente per tardività delle iscrizioni a ruolo esattoriali;
6) accertare e dichiarare la non debenza delle somme vantate e pretese dall'Ente impositore per intervenuta prescrizione, quinquennale e/o decennale, dei diritti di credito riportati nell'intimazione di pagamento impugnata e vantati dall' e Controparte_4 dall'ente impositore di cui alla cartella esattoriale n. 07120080123099042502, oggetto di impugnazione;
7) accertare e dichiarare pertanto che l'istante nulla deve in riferimento ai crediti di cui alla cartella esattoriale sopra indicata, riportata nell'intimazione ed ancora iscritta a ruolo, ed ordinare all'
[...]
di procedere all'immediata cancellazione dei ruoli impugnati Controparte_5
a propria cura e spese;
8) condannare l' in solido e/o per Controparte_4 quanto di ragione con gli Enti assenti creditori, anche in solido tra loro, al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio ex DM 55/2014, oltre al rimborso spese generali 15% ex L.P. ed accessori con attribuzione ai procuratori attorei dichiaratisi anticipatari.”
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo: “In via preliminare, CP_6 dichiarare inammissibile il presente ricorso perché proposto oltre i termini prescritti dalla norma;
2. Nel merito, rigettare il presente ricorso poiché palesemente inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti e, per
l'effetto, confermare integralmente l'intimazione di pagamento e la sottesa cartella impugnata dal sig. ;
3. Condannare il ricorrente al pagamento di spese di lite, Pt_1 onorario e spese generali al 15% oltre accessori di legge del presente giudizio”
Nonostante la ritualità della notifica, l' non si costituiva in giudizio preferendo CP_1 restare contumace.
L'opposizione è inammissibile.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Cass. sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
In astratto, pertanto, alla notifica della cartella affetta da nullità insanabile (o alla omissione della stessa) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione;
in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina delle impugnazioni con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge
689/1981: (Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass.
15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel caso di specie, parte opponente assume l'omessa notifica della cartella sottesa all' intimazione di pagamento, notificata il 13.7.2022.
L'azione recuperatoria, esercitata con ricorso depositato solo in data 28.1.2023, diretta a far valere la prescrizione del credito azionato, risulta dunque proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione.
Il ricorso è dunque inammissibile.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) dichiara inammissibile l'opposizione
B) Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, in data 21.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo