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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/08/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23078/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 23078 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
(c.f. , questi ultimi due in qualità di eredi di Parte_3 C.F._3 PE
, tutti elettivamente domiciliati a Brescia, presso lo studio degli Avv.ti Pierluigi Tirale e Maria
[...]
Valente, che li rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._4 studio dell'Avv. Antonio Pallavicini, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Cui è riunita la causa civile di 1° grado iscritta al n. 14551 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2015, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._4 studio dell'Avv. Antonio Pallavicini, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
pagina 1 di 7 Nei confronti di
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
(c.f. , tutti elettivamente domiciliati a Brescia, presso lo Parte_3 C.F._3 studio degli Avv.ti Pierluigi Tirale e Maria Valente, che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CL
(come da udienza del 16.4.2025)
Per parte attrice: “In via principale e di merito, rigettare la domanda proposta da parte attrice, con cui
è chiesto di accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto del 16.03.2001 notaio rep. Per_2
78412 relativo all'immobile sito in Brescia, Via Ferrata n. 9, perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni indicate alle pagine da 6 a 9 della comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art.
183, comma 6, c.p.c., e negli scritti conclusivi depositati.
In via subordinata e nel merito, per il denegato caso di accoglimento della domanda di simulazione proposta da parte attrice, accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita notaio del 15.05.2001, con cui ha trasferito ad la nuda proprietà Per_2 Controparte_2 Controparte_1 dell'immobile sito in Brescia, Via Ducco (foglio 10 mapp. 4933 sub 26 cat. A/2 cl. 5 v. 6 r.c. 1.800,00
Lire e foglio 10 mapp. 4933 sub 40 cat. C/6 mq. 12 r.c. 105.000 Lire), perché dissimulante una donazione e, accertato e dichiarato che la stessa lede la quota di legittima riservata ai convenuti anche nella qualità di eredi di , disporne la riduzione nella misura che sarà determinata Persona_3 all'esito del giudizio”;
Per parte convenuta: “in via preliminare, nel merito, per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto del 16.03.2001, Notaio rep. 78412 (doc. n. 6), Per_2 relativo all'immobile sito in Brescia via Ferrata 9, MOM F 10 mapp. 4368 sub 4 Cat. A/7 Cl 3 V 6 Rc
1.830.000, con enti e spazi comuni del fabbricato dichiarando l'intervenuta donazione indiretta in favore di anche nella eventuale forma di negotium mixtum cum donatione”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducevano che, in data 11.10.2013, era deceduto a Brescia, senza lasciare testamento, , Persona_3 vedovo di , la cui eredità si devolveva per legge ai due figli, e Controparte_2 Parte_1
, e ai due nipoti, e figli di , figlio premorto Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 del defunto.
Gli attori chiedevano, quindi, la divisione del patrimonio ereditario, previa collazione delle somme di denaro donate dal defunto alla figlia pari ad € 387.000,00 complessivi, e previo accertamento CP_1 del carattere simulato della vendita del 7,22% del capitale sociale della società “A.B.I.P. S.P.A.” stipulata in data 31.1.2005 dal defunto e dalla figlia domandando altresì la condanna della CP_1 convenuta a rimborsare all'attore la quota di sua competenza delle spese da lui Parte_2 anticipate nell'interesse del defunto.
Si costituiva in giudizio per contestare di aver ricevuto dal padre donazioni per € Controparte_1
387.000,00, nonché il carattere simulato della vendita delle azioni, e per affermare, invece, che il defunto , quando era in vita, aveva donato al figlio nel 1978, 160 milioni di lire per Persona_3 PE
l'acquisto della casa di Bovezzo, in via Canossi, e, nel 1992, 200 milioni di lire per la costruzione della villa di Concesio, in via Kennedy, dove il donatario si era poi trasferito a vivere con la propria famiglia dal 1995, e aveva donato al figlio , nel 1979, 30 milioni di lire per ristrutturare parte della Parte_1 casa coniugale, sita a Brescia, in via Ferrata n. 9, costituente porzione di immobile donata al figlio dalla madre . La convenuta aggiungeva che quest'ultima, successivamente alla morte di Controparte_2
avvenuta nel 2000, per riequilibrare le donazioni fatte dal marito, aveva venduto al figlio PE
, dietro un corrispettivo consistente nell'assunzione dell'obbligo di mantenimento della Parte_1 madre, l'altra metà della casa familiare sita a Brescia, in via Ferrata n. 9, e aveva donato alla stessa un appartamento in città del valore di 200 milioni di lire circa. CP_1
chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, e, in via riconvenzionale, la Controparte_1 condanna degli attori al rimborso in suo favore delle spese da lei anticipate per conto del padre, nonché
a collazionare le donazioni ricevute dal defunto.
All'udienza del 14.1.2016 veniva riunita alla causa suddetta quella nel frattempo introdotta da CP_1
contro , e iscritta al n. 14551/2015, nella quale
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'attrice, anche in qualità di erede del padre , aveva chiesto la divisione del patrimonio Persona_3 ereditario della madre , deceduta ab intestato il 12.6.2006, e l'accertamento del Controparte_2 carattere simulato dell'atto Notaio n. 78412 datato 16.3.2001, con cui la madre aveva venduto Per_2 al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito a Brescia, in via Ferrata n. 9, identificato Parte_1 catastalmente alla Sezione MOM, Foglio 10, Mappale 4368, Subalterno 4, costituito da un pagina 3 di 7 appartamento al primo piano con un locale al piano terra oltre spazi comuni, con riserva di usufrutto vitalizio in proprio favore, prevedendo, quale corrispettivo, l'obbligo del figlio di darle, vita natural durante, mantenimento, assistenza, vitto e alloggio, atto, in realtà, dissimulante una donazione suscettibile di collazione e/o riduzione, la quale ultima avrebbe dovuto avere ad oggetto anche tutti gli ulteriori beni ricevuti dalle controparti a titolo di donazione dalla madre.
Nel giudizio istaurato nel 2015 i convenuti si erano costituiti aderendo alla domanda attorea di divisione del patrimonio ereditario di , ma contestando il carattere simulato dell'atto Controparte_2 notarile del 16.3.2001, e chiedendo, in subordine all'accoglimento di tale domanda avversaria,
l'accertamento della simulazione altresì dell'atto del 15.5.2001, con cui la madre aveva venduto alla figlia la nuda proprietà dell'immobile sito a Brescia, in via Ducco, identificato catastalmente CP_1 al Foglio 10, Mappale 4933, Subalterno 26, con riserva di usufrutto vitalizio in proprio favore, prevedendo, quale corrispettivo, l'obbligo della figlia di darle, vita natural durante, mantenimento, assistenza, vitto e alloggio, atto, in realtà dissimulante una donazione suscettibile di collazione e/o riduzione.
La causa veniva istruita con le prove orali ammesse con ordinanza del 21.12.2016 e con una consulenza tecnica d'ufficio diretta a ricostruire il patrimonio ereditario di e di , e, Controparte_2 Persona_3 all'udienza del 16.4.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di notificata dell'ordinanza
(avvenuta il 17.4.2025), sulle sole domande di accertamento della simulazione degli atti notarili del
16.3.2001 e del 15.5.2001.
***
Le domande di simulazione avanzate dalle parti sono entrambe fondate e debbono essere accolte.
Gli atti di compravendita impugnati, sia quello in favore di datato 16.3.2001 (atto Parte_1
Notaio Repertorio n. 78412 e Raccolta n. 32502, avente ad oggetto la nuda proprietà Persona_4 dell'immobile sito a Brescia, in via Ferrata n. 9, identificato catastalmente alla Sezione MOM, Foglio
10, Mappale 4368, Subalterno 4, cfr. doc. n. 6 del fascicolo di nella causa R.G. n. Controparte_1
14551/2015), sia quello in favore di datato 15.5.2001 (atto Notaio Controparte_1 Persona_4 avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito a Brescia, in via Ducco, identificato catastalmente al Foglio 10, Mappale 4933, Subalterno 26, cfr. doc. n. 9 del fascicolo di Controparte_1 nella causa R.G. n. 14551/2015), hanno tenore analogo, essendo stati stipulati da Controparte_2 quale venditrice e dai due figli di costei, e quali compratori, entrambi prevedono Parte_1 CP_1 la riserva di usufrutto vitalizio in favore della madre venditrice, e, quale corrispettivo, non una somma pagina 4 di 7 di denaro bensì l'obbligo del figlio compratore di darle, vita natural durante, mantenimento, assistenza, vitto e alloggio. qualifica i negozi suddetti quali contratti atipici di vitalizio assistenziale, una Parte_1 tipologia contrattuale non prevista dal codice civile ma ammessa in astratto in quanto meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., mediante la quale un soggetto definito vitaliziato cede del denaro, un bene mobile o un bene immobile ad un altro soggetto, il vitaliziante, che, in cambio, si impegna ad assistere materialmente e moralmente il vitaliziato per tutto il corso della sua vita, accettando di concludere qualsiasi prestazione che si renderà necessaria ai fini di un idoneo mantenimento, tra le quali è compresa la fornitura di vitto e alloggio in caso di necessità. Suo elemento essenziale è
l'aleatorietà, ossia l'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e la correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (cfr. Cass. civ. n. 32439/2023).
“Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale della aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” (cfr. Cass. civ. n. 3932/2016 e n. 7479/2013).
Ebbene, nel caso di specie, i contratti impugnati sono stati stipulati a distanza di un paio di mesi l'uno dall'altro dalla stessa cedente in favore dei propri figli, in entrambi i casi il corrispettivo è pattuito in termini di obbligo di alloggio (peraltro superfluo alla luce del diritto di usufrutto vitalizio già previsto in favore della cedente), di assistenza e di mantenimento, obbligo che appare ripetitivo di quello dei figli di prestare gli alimenti ai genitori di cui all'art. 433 c.c. e, più in generale, dei doveri naturali di assistenza dei figli verso i genitori, e, non essendo indicata alcuna prestazione specifica cui il figlio cessionario sia tenuto nei confronti della madre tale da differenziare i due atti, questi risultano un duplicato l'uno dell'altro sostanzialmente privi di reale utilità per la cedente.
I contratti stipulati da e dai figli nel marzo e nel maggio 2001, quindi, hanno carattere Controparte_2 sostanzialmente gratuito, perché non sono previsti né il pagamento di un prezzo, tipico della vendita, né il corrispettivo proprio del contratto atipico di vitalizio assistenziale, in quanto le prestazioni ivi pagina 5 di 7 previste a tale titolo, in realtà, non sono idonee a soddisfare alcun interesse giuridicamente apprezzabile della venditrice, né, in ogni caso, le parti hanno dimostrato di averle eseguite, e la non ne ha mai CP_2 preteso l'adempimento: il diritto di usufrutto vitalizio che la cedente si riserva sugli immobili in entrambi gli atti di apparente compravendita, infatti, già di per sé giustifica, da un punto di vista giuridico, senza poter essere interpretato quale adempimento degli obblighi di mantenimento e assistenza assunti dai presunti acquirenti, sia la convivenza di e del figlio Controparte_2 nell'immobile di Brescia, in via Ferrata n. 9, che i bonifici periodici da € 300,00 ad € 600,00 eseguiti da in favore della madre (cfr. doc. n. 10 del fascicolo di nella causa R.G. Controparte_1 Controparte_1
n. 14551/2015), costituenti restituzione delle somme versate dai conduttori dell'immobile di via Ducco,
e all'usufruttuaria che aveva diritto di riceverne il pagamento CP_3 Controparte_4 in luogo della nuda proprietaria.
L'unico scopo perseguito dalla nella stipula degli atti impugnati sembra, quindi, quello di CP_2 arricchire i figli senza ricevere alcun corrispettivo, ossia per spirito di liberalità.
L'intento liberale e il collegamento fra i due atti impugnati, suscettibili, quindi, di ricevere lo stesso inquadramento giuridico, già desumibili dallo stretto legame di parentela fra la cedente e i due cessionari, appaiono espressi chiaramente nello scritto redatto da a Brescia il Controparte_2
17.3.2001, ossia il giorno successivo alla stipula dell'atto notarile del 16.3.2001 in favore del figlio
(cfr. doc. n. 11 del fascicolo di nella causa R.G. n. 14551/2015), scritto non Parte_1 Controparte_1 disconosciuto dalla controparte, nel quale l'autrice esprime la volontà di attribuire ai figli beni di valore analogo e afferma di essersi avvalsa dell'assistenza di un Notaio per tradurre tale volontà in atto (“Io non pensavo che tu volessi parte di questa casa, quindi al notaio ho raccomandato di fare tutto molto chiaro, cioè, che il valore di uno equivalga al valore dell'altro e, , se c'è differenza s'impegna a Pt_4 sostenere le spese per pareggiare… A me basta arrivare ad un punto di tranquillità e, quando non ci sarò più, spero non troverete modi di litigare. Ho cercato di rimediare gli sbagli di tuo padre”).
Alla luce di quanto sopra detto, deve ritenersi che i due negozi stipulati nel marzo e nel maggio 2001 disattendano la causa che ostentano, prevalendo sull'asserito scambio di trasferimento immobiliare contro obbligo di assistenza e di mantenimento vitalizi lo spirito di liberalità, che meglio esprime lo scopo pratico perseguito dalla cedente nei confronti dei figli, di talché appare che le parti abbiano voluto stipulare due donazioni piuttosto che due contratti atipici di vitalizio assistenziale.
Deve, pertanto, essere dichiarato il carattere simulato dei contratti di vitalizio assistenziale stipulati da in data 16.3.2001 e 15.5.2001, dissimulanti, in realtà, due donazioni in favore dei Controparte_2 figli e Parte_1 CP_1
pagina 6 di 7 La prosecuzione del processo, per l'accertamento delle conseguenze giuridiche dell'accertata simulazione dei contratti impugnati in questa sede, la verifica della lesione della quota di legittima spettante ad sull'eredità della madre , per la predisposizione di un Controparte_1 Controparte_2 progetto divisionale dei beni caduti in successione a seguito della morte di quest'ultima e del marito
, nonché per la quantificazione delle rispettive poste creditorie e debitorie delle parti, è Persona_3 disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA la natura simulata del contratto di vitalizio assistenziale stipulato da e da in data 16.3.2001 (atto Notaio Controparte_2 Parte_1 Persona_4
Repertorio n. 78412 e Raccolta n. 32502, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito a Brescia, in via Ferrata n. 9, identificato catastalmente alla Sezione MOM, Foglio 10, Mappale
4368, Subalterno 4, cfr. doc. n. 6 del fascicolo di nella causa R.G. n. Controparte_1
14551/2015) e del contratto di vitalizio assistenziale stipulato da e da Controparte_2
in data 15.5.2001 (atto Notaio avente ad oggetto la nuda Controparte_1 Persona_4 proprietà dell'immobile sito a Brescia, in via Ducco, identificato catastalmente al Foglio 10,
Mappale 4933, Subalterno 26, cfr. doc. n. 9 del fascicolo di nella causa R.G. n. Controparte_1
14551/2015), contratti dissimulanti due donazioni della madre in favore dei figli;
2) DISPONE con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
3) RIMETTE alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Brescia, 16.8.2025
La Giudice
Claudia Gheri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 23078 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014, promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
(c.f. , questi ultimi due in qualità di eredi di Parte_3 C.F._3 PE
, tutti elettivamente domiciliati a Brescia, presso lo studio degli Avv.ti Pierluigi Tirale e Maria
[...]
Valente, che li rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
Nei confronti di
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._4 studio dell'Avv. Antonio Pallavicini, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Cui è riunita la causa civile di 1° grado iscritta al n. 14551 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2015, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._4 studio dell'Avv. Antonio Pallavicini, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
pagina 1 di 7 Nei confronti di
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2
(c.f. , tutti elettivamente domiciliati a Brescia, presso lo Parte_3 C.F._3 studio degli Avv.ti Pierluigi Tirale e Maria Valente, che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CL
(come da udienza del 16.4.2025)
Per parte attrice: “In via principale e di merito, rigettare la domanda proposta da parte attrice, con cui
è chiesto di accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto del 16.03.2001 notaio rep. Per_2
78412 relativo all'immobile sito in Brescia, Via Ferrata n. 9, perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni indicate alle pagine da 6 a 9 della comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art.
183, comma 6, c.p.c., e negli scritti conclusivi depositati.
In via subordinata e nel merito, per il denegato caso di accoglimento della domanda di simulazione proposta da parte attrice, accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita notaio del 15.05.2001, con cui ha trasferito ad la nuda proprietà Per_2 Controparte_2 Controparte_1 dell'immobile sito in Brescia, Via Ducco (foglio 10 mapp. 4933 sub 26 cat. A/2 cl. 5 v. 6 r.c. 1.800,00
Lire e foglio 10 mapp. 4933 sub 40 cat. C/6 mq. 12 r.c. 105.000 Lire), perché dissimulante una donazione e, accertato e dichiarato che la stessa lede la quota di legittima riservata ai convenuti anche nella qualità di eredi di , disporne la riduzione nella misura che sarà determinata Persona_3 all'esito del giudizio”;
Per parte convenuta: “in via preliminare, nel merito, per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto del 16.03.2001, Notaio rep. 78412 (doc. n. 6), Per_2 relativo all'immobile sito in Brescia via Ferrata 9, MOM F 10 mapp. 4368 sub 4 Cat. A/7 Cl 3 V 6 Rc
1.830.000, con enti e spazi comuni del fabbricato dichiarando l'intervenuta donazione indiretta in favore di anche nella eventuale forma di negotium mixtum cum donatione”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducevano che, in data 11.10.2013, era deceduto a Brescia, senza lasciare testamento, , Persona_3 vedovo di , la cui eredità si devolveva per legge ai due figli, e Controparte_2 Parte_1
, e ai due nipoti, e figli di , figlio premorto Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 del defunto.
Gli attori chiedevano, quindi, la divisione del patrimonio ereditario, previa collazione delle somme di denaro donate dal defunto alla figlia pari ad € 387.000,00 complessivi, e previo accertamento CP_1 del carattere simulato della vendita del 7,22% del capitale sociale della società “A.B.I.P. S.P.A.” stipulata in data 31.1.2005 dal defunto e dalla figlia domandando altresì la condanna della CP_1 convenuta a rimborsare all'attore la quota di sua competenza delle spese da lui Parte_2 anticipate nell'interesse del defunto.
Si costituiva in giudizio per contestare di aver ricevuto dal padre donazioni per € Controparte_1
387.000,00, nonché il carattere simulato della vendita delle azioni, e per affermare, invece, che il defunto , quando era in vita, aveva donato al figlio nel 1978, 160 milioni di lire per Persona_3 PE
l'acquisto della casa di Bovezzo, in via Canossi, e, nel 1992, 200 milioni di lire per la costruzione della villa di Concesio, in via Kennedy, dove il donatario si era poi trasferito a vivere con la propria famiglia dal 1995, e aveva donato al figlio , nel 1979, 30 milioni di lire per ristrutturare parte della Parte_1 casa coniugale, sita a Brescia, in via Ferrata n. 9, costituente porzione di immobile donata al figlio dalla madre . La convenuta aggiungeva che quest'ultima, successivamente alla morte di Controparte_2
avvenuta nel 2000, per riequilibrare le donazioni fatte dal marito, aveva venduto al figlio PE
, dietro un corrispettivo consistente nell'assunzione dell'obbligo di mantenimento della Parte_1 madre, l'altra metà della casa familiare sita a Brescia, in via Ferrata n. 9, e aveva donato alla stessa un appartamento in città del valore di 200 milioni di lire circa. CP_1
chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree, e, in via riconvenzionale, la Controparte_1 condanna degli attori al rimborso in suo favore delle spese da lei anticipate per conto del padre, nonché
a collazionare le donazioni ricevute dal defunto.
All'udienza del 14.1.2016 veniva riunita alla causa suddetta quella nel frattempo introdotta da CP_1
contro , e iscritta al n. 14551/2015, nella quale
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'attrice, anche in qualità di erede del padre , aveva chiesto la divisione del patrimonio Persona_3 ereditario della madre , deceduta ab intestato il 12.6.2006, e l'accertamento del Controparte_2 carattere simulato dell'atto Notaio n. 78412 datato 16.3.2001, con cui la madre aveva venduto Per_2 al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito a Brescia, in via Ferrata n. 9, identificato Parte_1 catastalmente alla Sezione MOM, Foglio 10, Mappale 4368, Subalterno 4, costituito da un pagina 3 di 7 appartamento al primo piano con un locale al piano terra oltre spazi comuni, con riserva di usufrutto vitalizio in proprio favore, prevedendo, quale corrispettivo, l'obbligo del figlio di darle, vita natural durante, mantenimento, assistenza, vitto e alloggio, atto, in realtà, dissimulante una donazione suscettibile di collazione e/o riduzione, la quale ultima avrebbe dovuto avere ad oggetto anche tutti gli ulteriori beni ricevuti dalle controparti a titolo di donazione dalla madre.
Nel giudizio istaurato nel 2015 i convenuti si erano costituiti aderendo alla domanda attorea di divisione del patrimonio ereditario di , ma contestando il carattere simulato dell'atto Controparte_2 notarile del 16.3.2001, e chiedendo, in subordine all'accoglimento di tale domanda avversaria,
l'accertamento della simulazione altresì dell'atto del 15.5.2001, con cui la madre aveva venduto alla figlia la nuda proprietà dell'immobile sito a Brescia, in via Ducco, identificato catastalmente CP_1 al Foglio 10, Mappale 4933, Subalterno 26, con riserva di usufrutto vitalizio in proprio favore, prevedendo, quale corrispettivo, l'obbligo della figlia di darle, vita natural durante, mantenimento, assistenza, vitto e alloggio, atto, in realtà dissimulante una donazione suscettibile di collazione e/o riduzione.
La causa veniva istruita con le prove orali ammesse con ordinanza del 21.12.2016 e con una consulenza tecnica d'ufficio diretta a ricostruire il patrimonio ereditario di e di , e, Controparte_2 Persona_3 all'udienza del 16.4.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di notificata dell'ordinanza
(avvenuta il 17.4.2025), sulle sole domande di accertamento della simulazione degli atti notarili del
16.3.2001 e del 15.5.2001.
***
Le domande di simulazione avanzate dalle parti sono entrambe fondate e debbono essere accolte.
Gli atti di compravendita impugnati, sia quello in favore di datato 16.3.2001 (atto Parte_1
Notaio Repertorio n. 78412 e Raccolta n. 32502, avente ad oggetto la nuda proprietà Persona_4 dell'immobile sito a Brescia, in via Ferrata n. 9, identificato catastalmente alla Sezione MOM, Foglio
10, Mappale 4368, Subalterno 4, cfr. doc. n. 6 del fascicolo di nella causa R.G. n. Controparte_1
14551/2015), sia quello in favore di datato 15.5.2001 (atto Notaio Controparte_1 Persona_4 avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito a Brescia, in via Ducco, identificato catastalmente al Foglio 10, Mappale 4933, Subalterno 26, cfr. doc. n. 9 del fascicolo di Controparte_1 nella causa R.G. n. 14551/2015), hanno tenore analogo, essendo stati stipulati da Controparte_2 quale venditrice e dai due figli di costei, e quali compratori, entrambi prevedono Parte_1 CP_1 la riserva di usufrutto vitalizio in favore della madre venditrice, e, quale corrispettivo, non una somma pagina 4 di 7 di denaro bensì l'obbligo del figlio compratore di darle, vita natural durante, mantenimento, assistenza, vitto e alloggio. qualifica i negozi suddetti quali contratti atipici di vitalizio assistenziale, una Parte_1 tipologia contrattuale non prevista dal codice civile ma ammessa in astratto in quanto meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., mediante la quale un soggetto definito vitaliziato cede del denaro, un bene mobile o un bene immobile ad un altro soggetto, il vitaliziante, che, in cambio, si impegna ad assistere materialmente e moralmente il vitaliziato per tutto il corso della sua vita, accettando di concludere qualsiasi prestazione che si renderà necessaria ai fini di un idoneo mantenimento, tra le quali è compresa la fornitura di vitto e alloggio in caso di necessità. Suo elemento essenziale è
l'aleatorietà, ossia l'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e la correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (cfr. Cass. civ. n. 32439/2023).
“Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale della aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dalla incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” (cfr. Cass. civ. n. 3932/2016 e n. 7479/2013).
Ebbene, nel caso di specie, i contratti impugnati sono stati stipulati a distanza di un paio di mesi l'uno dall'altro dalla stessa cedente in favore dei propri figli, in entrambi i casi il corrispettivo è pattuito in termini di obbligo di alloggio (peraltro superfluo alla luce del diritto di usufrutto vitalizio già previsto in favore della cedente), di assistenza e di mantenimento, obbligo che appare ripetitivo di quello dei figli di prestare gli alimenti ai genitori di cui all'art. 433 c.c. e, più in generale, dei doveri naturali di assistenza dei figli verso i genitori, e, non essendo indicata alcuna prestazione specifica cui il figlio cessionario sia tenuto nei confronti della madre tale da differenziare i due atti, questi risultano un duplicato l'uno dell'altro sostanzialmente privi di reale utilità per la cedente.
I contratti stipulati da e dai figli nel marzo e nel maggio 2001, quindi, hanno carattere Controparte_2 sostanzialmente gratuito, perché non sono previsti né il pagamento di un prezzo, tipico della vendita, né il corrispettivo proprio del contratto atipico di vitalizio assistenziale, in quanto le prestazioni ivi pagina 5 di 7 previste a tale titolo, in realtà, non sono idonee a soddisfare alcun interesse giuridicamente apprezzabile della venditrice, né, in ogni caso, le parti hanno dimostrato di averle eseguite, e la non ne ha mai CP_2 preteso l'adempimento: il diritto di usufrutto vitalizio che la cedente si riserva sugli immobili in entrambi gli atti di apparente compravendita, infatti, già di per sé giustifica, da un punto di vista giuridico, senza poter essere interpretato quale adempimento degli obblighi di mantenimento e assistenza assunti dai presunti acquirenti, sia la convivenza di e del figlio Controparte_2 nell'immobile di Brescia, in via Ferrata n. 9, che i bonifici periodici da € 300,00 ad € 600,00 eseguiti da in favore della madre (cfr. doc. n. 10 del fascicolo di nella causa R.G. Controparte_1 Controparte_1
n. 14551/2015), costituenti restituzione delle somme versate dai conduttori dell'immobile di via Ducco,
e all'usufruttuaria che aveva diritto di riceverne il pagamento CP_3 Controparte_4 in luogo della nuda proprietaria.
L'unico scopo perseguito dalla nella stipula degli atti impugnati sembra, quindi, quello di CP_2 arricchire i figli senza ricevere alcun corrispettivo, ossia per spirito di liberalità.
L'intento liberale e il collegamento fra i due atti impugnati, suscettibili, quindi, di ricevere lo stesso inquadramento giuridico, già desumibili dallo stretto legame di parentela fra la cedente e i due cessionari, appaiono espressi chiaramente nello scritto redatto da a Brescia il Controparte_2
17.3.2001, ossia il giorno successivo alla stipula dell'atto notarile del 16.3.2001 in favore del figlio
(cfr. doc. n. 11 del fascicolo di nella causa R.G. n. 14551/2015), scritto non Parte_1 Controparte_1 disconosciuto dalla controparte, nel quale l'autrice esprime la volontà di attribuire ai figli beni di valore analogo e afferma di essersi avvalsa dell'assistenza di un Notaio per tradurre tale volontà in atto (“Io non pensavo che tu volessi parte di questa casa, quindi al notaio ho raccomandato di fare tutto molto chiaro, cioè, che il valore di uno equivalga al valore dell'altro e, , se c'è differenza s'impegna a Pt_4 sostenere le spese per pareggiare… A me basta arrivare ad un punto di tranquillità e, quando non ci sarò più, spero non troverete modi di litigare. Ho cercato di rimediare gli sbagli di tuo padre”).
Alla luce di quanto sopra detto, deve ritenersi che i due negozi stipulati nel marzo e nel maggio 2001 disattendano la causa che ostentano, prevalendo sull'asserito scambio di trasferimento immobiliare contro obbligo di assistenza e di mantenimento vitalizi lo spirito di liberalità, che meglio esprime lo scopo pratico perseguito dalla cedente nei confronti dei figli, di talché appare che le parti abbiano voluto stipulare due donazioni piuttosto che due contratti atipici di vitalizio assistenziale.
Deve, pertanto, essere dichiarato il carattere simulato dei contratti di vitalizio assistenziale stipulati da in data 16.3.2001 e 15.5.2001, dissimulanti, in realtà, due donazioni in favore dei Controparte_2 figli e Parte_1 CP_1
pagina 6 di 7 La prosecuzione del processo, per l'accertamento delle conseguenze giuridiche dell'accertata simulazione dei contratti impugnati in questa sede, la verifica della lesione della quota di legittima spettante ad sull'eredità della madre , per la predisposizione di un Controparte_1 Controparte_2 progetto divisionale dei beni caduti in successione a seguito della morte di quest'ultima e del marito
, nonché per la quantificazione delle rispettive poste creditorie e debitorie delle parti, è Persona_3 disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA la natura simulata del contratto di vitalizio assistenziale stipulato da e da in data 16.3.2001 (atto Notaio Controparte_2 Parte_1 Persona_4
Repertorio n. 78412 e Raccolta n. 32502, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito a Brescia, in via Ferrata n. 9, identificato catastalmente alla Sezione MOM, Foglio 10, Mappale
4368, Subalterno 4, cfr. doc. n. 6 del fascicolo di nella causa R.G. n. Controparte_1
14551/2015) e del contratto di vitalizio assistenziale stipulato da e da Controparte_2
in data 15.5.2001 (atto Notaio avente ad oggetto la nuda Controparte_1 Persona_4 proprietà dell'immobile sito a Brescia, in via Ducco, identificato catastalmente al Foglio 10,
Mappale 4933, Subalterno 26, cfr. doc. n. 9 del fascicolo di nella causa R.G. n. Controparte_1
14551/2015), contratti dissimulanti due donazioni della madre in favore dei figli;
2) DISPONE con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
3) RIMETTE alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Brescia, 16.8.2025
La Giudice
Claudia Gheri
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