Art. 5.
I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonche' degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza.
Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dalla Amministrazione del comune di Napoli di intesa con il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.
Nei programmi potranno essere incluse opere di competenza dell'Amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo nel quale il finanziamento e a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'Amministrazione provinciale di Napoli fara' alle Amministrazioni indicate nel secondo comma del presente articolo.
Negli stessi programmi potranno essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali.
Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvederanno i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli secondo la ripartizione che sara' fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri interessati e l'Amministrazione comunale di Napoli.
L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonche' degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza.
Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dalla Amministrazione del comune di Napoli di intesa con il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.
Nei programmi potranno essere incluse opere di competenza dell'Amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo nel quale il finanziamento e a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'Amministrazione provinciale di Napoli fara' alle Amministrazioni indicate nel secondo comma del presente articolo.
Negli stessi programmi potranno essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali.
Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvederanno i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli secondo la ripartizione che sara' fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri interessati e l'Amministrazione comunale di Napoli.
L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .