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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza dell'11.09.2025, e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
), in persona del l.r.p.t., (c.f. P.IVA_1 Parte_2
) e (c.f. C.F._1 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in CodiceFiscale_2
atti, dall'avv. Salvatore Ruggiero (c.f. ), con C.F._3
domicilio come in atti;
opponenti
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata da (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio
SC (c.f. ) e VI IN (c.f. C.F._4
), con domicilio come in atti;
C.F._5
opposta
CONCLUSIONI Così come rassegnate dalle parti all'udienza dell'11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2022,
, Parte_1
e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 2978/2022 emesso il 19.07.2022 dal
Tribunale di Napoli nord in favore di per l'importo Controparte_1
capitale di euro 64.002,52 oltre interessi e spese, quale debito residuo del rapporto di finanziamento n. 22550, nonché saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 16445, intrattenuti da
[...]
con Banca Popolare di Parte_1
NC S.p.a., e garantiti da e . Parte_3 Parte_2
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: la nullità del mutuo di scopo, in quanto, di fatto, utilizzato per ripianare precedenti esposizioni debitorie verso la medesima banca;
l'abusiva concessione di credito;
l'illegittimità del contratto di conto corrente relativamente alla previsione di condizioni economiche uso piazza, nonché all'omessa indicazione dei tassi di interesse debitore e creditore, della commissione di massimo scoperto e degli altri oneri, alla capitalizzazione degli interessi;
l'applicazione di interessi usurari;
la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della banca;
la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, non essendo provato l'acquisto del credito;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di obbligazione obbligatoria;
la nullità delle fideiussioni omnibus, in quanto di importo sproporzionato rispetto al debito garantito, nonché per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 e, in particolare, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957
- 2 - c.c., con conseguente decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria per inosservanza del termine previsto dalla citata norma.
Tanto premesso, hanno rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
“1) in via preliminare, reietta e disattesa ogni avversa richiesta e per le suesposte ragioni, rigettare qualsivoglia richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e, Controparte_1
per l'effetto la titolarità del diritto di credito azionato dalla stessa;
3) in subordine sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda opposta per violazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010; 4) in via principale e nel merito accertare
e dichiarare, per le ragioni di cui sopra, la nullità/inefficacia del contratto di mutuo di scopo in uno ai contratti di conto corrente e anticipi sopra richiamati, con contestuale condanna al risarcimento di tutti i danni così come accertati in corso di causa anche per responsabilità precontrattuale. Per l'effetto, ordinare la ripetizione delle somme da ciascuna parte corrisposte in esecuzione del contratto di mutuo;
5) in via principale e nel merito, accertare la nullità delle fidejussioni rilasciate dai signori , e Parte_2 Parte_3
a garanzia del debito assunto dalla Parte_4 [...]
e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'estromissione dei signori , in quanto Parte_2 Parte_3
ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore principale per tutti i motivi esposti in diritto;
6) per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2978/2022 per i motivi meglio specificati in epigrafe. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale: 7) accertare e dichiarare, per i suesposti motivi: - la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la
- 3 - corresponsione di interessi usurari, in relazione ai conti correnti in parola intestato alla Ci Di Combustibile S.r.l.; - la nullità e/o
l'inefficacia degli addebiti in conto corrente delle commissioni di massimo scoperto ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 1346 c.c. per indeterminatezza e comunque indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso anche in relazione all'art. 1325 c.c. per mancanza di causa;
- la nullità e/o l'inefficacia della pratica della capitalizzazione degli interessi passivi, per violazione dell'art. 1283 c.c. e dichiarare illegittime e non dovute, in relazione ai conti correnti le somme corrisposte per capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri;
- la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, per violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., e di quelli applicati sulla differenza di valute, in relazione ai conti correnti”.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
rappresentante contestando in fatto ed in diritto Controparte_3
le avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, o, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2025, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- 4 - L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di CP_1
al pagamento del debito residuo di un finanziamento, nonché del
[...]
saldo debitore di un conto corrente, entrambi intrattenuti da
[...]
con Banca Parte_1
Popolare di NC S.p.a., e garantiti da e Parte_3 Pt_2
, in virtù della dedotta cessione del credito derivante dai predetti
[...]
rapporti.
- 5 - Carattere assorbente, in punto di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, riveste l'esame della legittimazione attiva della parte opposta, sub specie di titolarità del diritto, oggetto di pronta contestazione da parte degli opponenti.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
- 6 - Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la
- titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
- 7 - Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
- 8 - Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, i rapporti di finanziamento e conto corrente da cui origina il credito sono stati intrattenuti da
[...]
con Banca Popolare di NC s.p.a. Parte_1
L'opposta ha dedotto l'intervenuta fusione di Banca Popolare di
NC S.p.A. in Controparte_4 Controparte_5
e, successivamente, la fusione di quest'ultima in Controparte_6
Tali circostanze, benché non documentate, non sono state contestate dalla parte opponente.
- 9 - L'opposta ha, inoltre, dedotto che: “Con atto stipulato in data 25 giugno 2021 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, ha acquistato Controparte_1
pro-soluto da e da tutti i Controparte_6 CP_7
rispettivi crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro), come risultanti da apposita lista pubblicata ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it, fino alla loro estinzione, di cui è stata data notizia a mezzo pubblicazione sulla G.U.
Parte Seconda n. 77 del primo luglio 2021”.
A dimostrazione di tale assunto, ha versato in atti la Gazzetta
Ufficiale, in cui si è data notizia dell'operazione di cartolarizzazione, nonché la dichiarazione - proveniente da - di Controparte_7
intervenuta cessione dello specifico credito in favore di CP_1
[...]
A fronte delle contestazioni mosse dalla parte opponente circa l'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cartolarizzazione posta in essere, il Tribunale rileva che l'allegazione dei fatti, oltreché dei documenti, da parte dell'opposta risulta sul punto carenti.
Ed invero, non è affatto indicato come il credito per cui è processo, una volta pervenuto, attraverso le dedotte operazioni di fusione societaria, nella titolarità di sia stato poi Controparte_6
acquistato da la quale si atteggia a cedente nella Controparte_7
dichiarazione di cessione versata in atti.
Lo stesso link allegato dall'opposta rimanda a due elenchi di crediti ceduti: da e da Ed il credito de Controparte_6 Controparte_7
quo rientra nel secondo elenco.
- 10 - Del resto, la parte opposta non ha specificato a quale delle due banche cedenti nell'operazione di cartolarizzazione ( Controparte_6
o fosse riconducibile il credito.
[...] Controparte_7
Vi è, dunque, un'effettiva incertezza circa le vicende circolatorie del credito.
Non è, in ogni caso, provata la legittimazione di – Controparte_7
la quale ha reso la dichiarazione di cessione – a disporre del credito, con ripercussioni sull'efficacia del trasferimento da essa posto in essere.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la parte opposta non abbia adeguatamente dimostrato la titolarità del credito azionato, con conseguente difetto di un fatto costitutivo della domanda, tale da determinarne l'infondatezza.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come attestato dal verbale in atti, ed essendo indimostrata l'impossibilità di connettersi al link dedotta dalla parte opponente, quest'ultima va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.lgs.
n. 28/2010, vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel
- 11 - procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2978/2022;
2. Condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 9.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato, se versato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. condanna Parte_1
, e in solido fra
[...] Parte_2 Parte_3
loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 12 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza dell'11.09.2025, e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1
), in persona del l.r.p.t., (c.f. P.IVA_1 Parte_2
) e (c.f. C.F._1 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in CodiceFiscale_2
atti, dall'avv. Salvatore Ruggiero (c.f. ), con C.F._3
domicilio come in atti;
opponenti
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata da (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio
SC (c.f. ) e VI IN (c.f. C.F._4
), con domicilio come in atti;
C.F._5
opposta
CONCLUSIONI Così come rassegnate dalle parti all'udienza dell'11.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.10.2022,
, Parte_1
e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 2978/2022 emesso il 19.07.2022 dal
Tribunale di Napoli nord in favore di per l'importo Controparte_1
capitale di euro 64.002,52 oltre interessi e spese, quale debito residuo del rapporto di finanziamento n. 22550, nonché saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 16445, intrattenuti da
[...]
con Banca Popolare di Parte_1
NC S.p.a., e garantiti da e . Parte_3 Parte_2
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto: la nullità del mutuo di scopo, in quanto, di fatto, utilizzato per ripianare precedenti esposizioni debitorie verso la medesima banca;
l'abusiva concessione di credito;
l'illegittimità del contratto di conto corrente relativamente alla previsione di condizioni economiche uso piazza, nonché all'omessa indicazione dei tassi di interesse debitore e creditore, della commissione di massimo scoperto e degli altri oneri, alla capitalizzazione degli interessi;
l'applicazione di interessi usurari;
la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte della banca;
la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, non essendo provato l'acquisto del credito;
l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di obbligazione obbligatoria;
la nullità delle fideiussioni omnibus, in quanto di importo sproporzionato rispetto al debito garantito, nonché per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del
1990 e, in particolare, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957
- 2 - c.c., con conseguente decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria per inosservanza del termine previsto dalla citata norma.
Tanto premesso, hanno rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
“1) in via preliminare, reietta e disattesa ogni avversa richiesta e per le suesposte ragioni, rigettare qualsivoglia richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e, Controparte_1
per l'effetto la titolarità del diritto di credito azionato dalla stessa;
3) in subordine sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda opposta per violazione dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 29/2010; 4) in via principale e nel merito accertare
e dichiarare, per le ragioni di cui sopra, la nullità/inefficacia del contratto di mutuo di scopo in uno ai contratti di conto corrente e anticipi sopra richiamati, con contestuale condanna al risarcimento di tutti i danni così come accertati in corso di causa anche per responsabilità precontrattuale. Per l'effetto, ordinare la ripetizione delle somme da ciascuna parte corrisposte in esecuzione del contratto di mutuo;
5) in via principale e nel merito, accertare la nullità delle fidejussioni rilasciate dai signori , e Parte_2 Parte_3
a garanzia del debito assunto dalla Parte_4 [...]
e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'estromissione dei signori , in quanto Parte_2 Parte_3
ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore principale per tutti i motivi esposti in diritto;
6) per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2978/2022 per i motivi meglio specificati in epigrafe. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale: 7) accertare e dichiarare, per i suesposti motivi: - la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la
- 3 - corresponsione di interessi usurari, in relazione ai conti correnti in parola intestato alla Ci Di Combustibile S.r.l.; - la nullità e/o
l'inefficacia degli addebiti in conto corrente delle commissioni di massimo scoperto ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 1346 c.c. per indeterminatezza e comunque indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso anche in relazione all'art. 1325 c.c. per mancanza di causa;
- la nullità e/o l'inefficacia della pratica della capitalizzazione degli interessi passivi, per violazione dell'art. 1283 c.c. e dichiarare illegittime e non dovute, in relazione ai conti correnti le somme corrisposte per capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri;
- la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, per violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., e di quelli applicati sulla differenza di valute, in relazione ai conti correnti”.
Si è costituita in giudizio a mezzo della Controparte_1
rappresentante contestando in fatto ed in diritto Controparte_3
le avverse deduzioni, e concludendo, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione, o, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa risultante dal giudizio.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.09.2025, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- 4 - L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di CP_1
al pagamento del debito residuo di un finanziamento, nonché del
[...]
saldo debitore di un conto corrente, entrambi intrattenuti da
[...]
con Banca Parte_1
Popolare di NC S.p.a., e garantiti da e Parte_3 Pt_2
, in virtù della dedotta cessione del credito derivante dai predetti
[...]
rapporti.
- 5 - Carattere assorbente, in punto di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, riveste l'esame della legittimazione attiva della parte opposta, sub specie di titolarità del diritto, oggetto di pronta contestazione da parte degli opponenti.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
- 6 - Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la
- titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
- 7 - Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
- 8 - Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, i rapporti di finanziamento e conto corrente da cui origina il credito sono stati intrattenuti da
[...]
con Banca Popolare di NC s.p.a. Parte_1
L'opposta ha dedotto l'intervenuta fusione di Banca Popolare di
NC S.p.A. in Controparte_4 Controparte_5
e, successivamente, la fusione di quest'ultima in Controparte_6
Tali circostanze, benché non documentate, non sono state contestate dalla parte opponente.
- 9 - L'opposta ha, inoltre, dedotto che: “Con atto stipulato in data 25 giugno 2021 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, ha acquistato Controparte_1
pro-soluto da e da tutti i Controparte_6 CP_7
rispettivi crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro), come risultanti da apposita lista pubblicata ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.securitisationservices.com/it, fino alla loro estinzione, di cui è stata data notizia a mezzo pubblicazione sulla G.U.
Parte Seconda n. 77 del primo luglio 2021”.
A dimostrazione di tale assunto, ha versato in atti la Gazzetta
Ufficiale, in cui si è data notizia dell'operazione di cartolarizzazione, nonché la dichiarazione - proveniente da - di Controparte_7
intervenuta cessione dello specifico credito in favore di CP_1
[...]
A fronte delle contestazioni mosse dalla parte opponente circa l'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cartolarizzazione posta in essere, il Tribunale rileva che l'allegazione dei fatti, oltreché dei documenti, da parte dell'opposta risulta sul punto carenti.
Ed invero, non è affatto indicato come il credito per cui è processo, una volta pervenuto, attraverso le dedotte operazioni di fusione societaria, nella titolarità di sia stato poi Controparte_6
acquistato da la quale si atteggia a cedente nella Controparte_7
dichiarazione di cessione versata in atti.
Lo stesso link allegato dall'opposta rimanda a due elenchi di crediti ceduti: da e da Ed il credito de Controparte_6 Controparte_7
quo rientra nel secondo elenco.
- 10 - Del resto, la parte opposta non ha specificato a quale delle due banche cedenti nell'operazione di cartolarizzazione ( Controparte_6
o fosse riconducibile il credito.
[...] Controparte_7
Vi è, dunque, un'effettiva incertezza circa le vicende circolatorie del credito.
Non è, in ogni caso, provata la legittimazione di – Controparte_7
la quale ha reso la dichiarazione di cessione – a disporre del credito, con ripercussioni sull'efficacia del trasferimento da essa posto in essere.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la parte opposta non abbia adeguatamente dimostrato la titolarità del credito azionato, con conseguente difetto di un fatto costitutivo della domanda, tale da determinarne l'infondatezza.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, come attestato dal verbale in atti, ed essendo indimostrata l'impossibilità di connettersi al link dedotta dalla parte opponente, quest'ultima va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.lgs.
n. 28/2010, vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel
- 11 - procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2978/2022;
2. Condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 9.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato, se versato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. condanna Parte_1
, e in solido fra
[...] Parte_2 Parte_3
loro, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis D.lgs. n. 28/2010, vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, il 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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