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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2020/2024 depositato il 29/06/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Malvito
elettivamente domiciliato presso Comune Di Malvito Comune 87010 Malvito CS
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6149/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-098073-20-0006270-78 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. impugnava la sentenza n.6149/2023, emessa il 23/06/2023 e depositata il
01/12/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva accolto il ricorso, proposto da Nominativo_1, avverso l'avviso di accertamento n.1098073200006270-78 relativo a
TASI 2016.
L'appellante insisteva sull'inammissibilità del ricorso introduttivo e sulla legittimità dell'operato del concessionario della riscossione.
Si costituiva il contribuente intimato. Chiedeva il rigetto dell'appello proposto.
Non si costituiva il comune di Malvito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il ricorso introduttivo formato analogicamente può essere considerato valido.
La Cassazione con la sentenza 10226/2024 ha stabilito in materia di notifica tramite PEC la mancanza della firma digitale comporta la nullità del ricorso, essendo la stessa equiparata dal D.Lgs. n82/2005 alla sottoscrizione autografa, la quale, ai sensi dell'art.125 c.p.c., costituisce requisito dell'atto introduttivo
(anche del processo di impugnazione) in formato analogico (Cass. n.14338/2017). É stato, escluso, pertanto, che ricorra un'ipotesi di inesistenza dell'atto. Si è chiarito, inoltre, che il ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Dalla documentazione prodotta in primo grado da parte ricorrente risulta, in maniera incontrovertibile, che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso dalla SO.GE.T. S.P.A. in carenza di potere.
La determina di affidamento del servizio in concessione della gestione dell'attività ordinaria
IMU/TASI/TARI, della gestione e riscossione ordinaria del Servizio idrico e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e comunali, in favore dell'operatore economico S.O.G.E.T. S.P.A., è stata adottata dall'ente comunale in data 9/12/2020, in epoca successiva alla formazione dell'avviso di accertamento da parte della SO.GE.T. S.P.A., emesso il 30/11/2020.
Le giustificazioni addotte da parte appellante, riguardante la data di emissione degli avvisi di accertamento, frutto di un mero refuso e/o errore di stampa, sono in contrasto con i principi del diritto amministrativo. Tanto più che l'affermazione non può essere provata, se non inficiando la validità dell'atto stesso.
Inammissibile la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'Agente della riscossione in quanto la persona da ascoltare è dipendente comunale responsabile del procedimento di formazione dei ruoli e delle entrate comunali con evidenti interessi nel contenzioso. Inoltre lo stesso, non avendo sottoscritto e quindi formato l'accertamento non può essere informato sui fatti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata
Nominativo_1, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 233,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2020/2024 depositato il 29/06/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Malvito
elettivamente domiciliato presso Comune Di Malvito Comune 87010 Malvito CS
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6149/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-098073-20-0006270-78 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. impugnava la sentenza n.6149/2023, emessa il 23/06/2023 e depositata il
01/12/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva accolto il ricorso, proposto da Nominativo_1, avverso l'avviso di accertamento n.1098073200006270-78 relativo a
TASI 2016.
L'appellante insisteva sull'inammissibilità del ricorso introduttivo e sulla legittimità dell'operato del concessionario della riscossione.
Si costituiva il contribuente intimato. Chiedeva il rigetto dell'appello proposto.
Non si costituiva il comune di Malvito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il ricorso introduttivo formato analogicamente può essere considerato valido.
La Cassazione con la sentenza 10226/2024 ha stabilito in materia di notifica tramite PEC la mancanza della firma digitale comporta la nullità del ricorso, essendo la stessa equiparata dal D.Lgs. n82/2005 alla sottoscrizione autografa, la quale, ai sensi dell'art.125 c.p.c., costituisce requisito dell'atto introduttivo
(anche del processo di impugnazione) in formato analogico (Cass. n.14338/2017). É stato, escluso, pertanto, che ricorra un'ipotesi di inesistenza dell'atto. Si è chiarito, inoltre, che il ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Dalla documentazione prodotta in primo grado da parte ricorrente risulta, in maniera incontrovertibile, che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso dalla SO.GE.T. S.P.A. in carenza di potere.
La determina di affidamento del servizio in concessione della gestione dell'attività ordinaria
IMU/TASI/TARI, della gestione e riscossione ordinaria del Servizio idrico e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e comunali, in favore dell'operatore economico S.O.G.E.T. S.P.A., è stata adottata dall'ente comunale in data 9/12/2020, in epoca successiva alla formazione dell'avviso di accertamento da parte della SO.GE.T. S.P.A., emesso il 30/11/2020.
Le giustificazioni addotte da parte appellante, riguardante la data di emissione degli avvisi di accertamento, frutto di un mero refuso e/o errore di stampa, sono in contrasto con i principi del diritto amministrativo. Tanto più che l'affermazione non può essere provata, se non inficiando la validità dell'atto stesso.
Inammissibile la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'Agente della riscossione in quanto la persona da ascoltare è dipendente comunale responsabile del procedimento di formazione dei ruoli e delle entrate comunali con evidenti interessi nel contenzioso. Inoltre lo stesso, non avendo sottoscritto e quindi formato l'accertamento non può essere informato sui fatti. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata
Nominativo_1, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 233,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.