CASS
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2024, n. 14066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14066 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA US IN CUI:0307ZST nato il [...] 9 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo c:L 7, ,13-ce:(1: • Penale Sent. Sez. 4 Num. 14066 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di AN US NE propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia di condanna del Tribunale di Massa, su concorde richiesta del Procuratore generale e dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena irrogata al prevenuto per i reati ascritti, modificato in conseguenza la pena accessoria. Ha confermato nel resto. 2. Il ricorso si affida ad un unico, articolato, motivo con cui si lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. per non essere stato dato avviso alle parti, dopo la lettura del dispositivo, della possibilità di sostituire la pena detentiva comminata con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e correlata motivazione mancanza di motivazione sul punto;
nonché inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 3 e 27, comma 3 Cost., anche con riferimento agli artt. 53 e 59, lett. c), L. 689/1981. Né la totale mancanza di motivazione sul punto potrebbe trovare legittima giustificazione nella pendenza, in capo all'imputato della misura dell'allontanamento dal territorio dello Stato, disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 235 cod. pen., una volta espiata la pena. Pur se il novellato art. 59, lett. c), L. 689/1981, annovera tra le condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena detentiva l'applicazione di una misura di sicurezza personale, per costante giurisprudenza costituzionale, le preclusioni assolute all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione sono contrari agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Massa, come peraltro ricorda lo stesso ricorrente, ha ordinato, una volta espiata la pena, l'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato. L'art. 59 L. 689/1981 - così come sostituito dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 stabilisce, alla lett. c), che la pena detentiva non può essere sostituita "nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere". 2 Il Consigliere estensore Il Presidente 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 18 gennaio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo c:L 7, ,13-ce:(1: • Penale Sent. Sez. 4 Num. 14066 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di AN US NE propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia di condanna del Tribunale di Massa, su concorde richiesta del Procuratore generale e dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena irrogata al prevenuto per i reati ascritti, modificato in conseguenza la pena accessoria. Ha confermato nel resto. 2. Il ricorso si affida ad un unico, articolato, motivo con cui si lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. per non essere stato dato avviso alle parti, dopo la lettura del dispositivo, della possibilità di sostituire la pena detentiva comminata con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e correlata motivazione mancanza di motivazione sul punto;
nonché inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 3 e 27, comma 3 Cost., anche con riferimento agli artt. 53 e 59, lett. c), L. 689/1981. Né la totale mancanza di motivazione sul punto potrebbe trovare legittima giustificazione nella pendenza, in capo all'imputato della misura dell'allontanamento dal territorio dello Stato, disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 235 cod. pen., una volta espiata la pena. Pur se il novellato art. 59, lett. c), L. 689/1981, annovera tra le condizioni soggettive ostative alla sostituzione della pena detentiva l'applicazione di una misura di sicurezza personale, per costante giurisprudenza costituzionale, le preclusioni assolute all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione sono contrari agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Massa, come peraltro ricorda lo stesso ricorrente, ha ordinato, una volta espiata la pena, l'allontanamento dell'imputato dal territorio dello Stato. L'art. 59 L. 689/1981 - così come sostituito dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 stabilisce, alla lett. c), che la pena detentiva non può essere sostituita "nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere". 2 Il Consigliere estensore Il Presidente 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 18 gennaio 2024