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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1553/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
FI AE, EL
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8649/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2685/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P8025532023 IMPOSTA SOSTITU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia aveva tratto origine da una verifica tributaria che i militari della Guardia di Finanza, Tenenza di Luogo 1, avevano condotto nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1 per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022. All'esito di tale attività, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla professionista l'avviso di accertamento n. TF901P8025532023, relativo all'annualità 2017, con il quale aveva rideterminato il reddito di lavoro autonomo, originariamente dichiarato in regime forfettario. Nello specifico, l'Ufficio aveva contestato alla contribuente:
1. L'irregolarità delle scritture contabili, poiché su 13 fatture era stata omessa l'indicazione del regime agevolato.
2. Il recupero a tassazione di euro 752,55 per spese asseritamente esenti ex art. 15 DPR 633/1972, delle quali la parte non aveva fornito prova documentale.
3. Maggiori compensi imponibili per euro 47.559,00 (erroneamente indicati in euro 47.599,00 nell'atto impositivo), scaturiti da indagini finanziarie su conti correnti e di deposito cointestati con la madre, Nominativo_1
.
L'Agenzia aveva dunque richiesto il pagamento di complessivi euro 13.045,56, comprensivi di imposta sostitutiva, sanzioni e interessi.
Avverso tale atto, la contribuente aveva proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno eccependo il difetto di motivazione dell'atto, l'infondatezza dei rilievi sulle spese anticipate e l'estraneità dei versamenti bancari alla propria attività professionale. In particolare, aveva sostenuto che tali somme derivassero dal cambio di Buoni Postali FR appartenenti al defunto padre e alla madre.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato integralmente il ricorso con la sentenza n. 2685/2024. La Corte aveva ritenuto legittimo il richiamo per relationem al PVC della Guardia di Finanza e aveva considerato che la contribuente avesse fornito solo una prova generica e non analitica circa la provenienza non reddituale dei versamenti, confermando l'operatività della presunzione legale ex art. 32 DPR 600/73. La sentenza aveva altresì confermato le sanzioni e aveva condannato la ricorrente alle spese di lite.
L'appellante impugnava la suddetta decisione, limitando il gravame alla sola questione dei maggiori compensi derivanti dalle indagini finanziarie. Ella lamentava che il Giudice di primo grado non aveva valutato correttamente la documentazione prodotta, definendo la motivazione della sentenza come "scarna e lacunosa". Attraverso una ricostruzione analitica, la difesa evidenziava come ogni singolo versamento contestato corrispondeva temporalmente e quantitativamente all'incasso di titoli postali. Nello specifico, si indicavano le seguenti operazioni:
Un versamento di euro 7.000,00 dell'11.04.2017, che trovava giustificazione nell'incasso di due Buoni Postali
FR (Serie Q n. 000.361 e n. 000.336) per un totale di euro 7.578,70.
Un versamento di euro 2.070,05 del 26.06.2017, correlato a un buono Serie S incassato dalla madre.
Un versamento di euro 4.154,80 del 16.10.2017, giustificato dall'incasso di titoli per euro 8.617,59.
Un versamento di euro 16.224,50 del 09.11.2017, la cui entità coincideva esattamente con l'importo di due buoni Serie Q (n. 000.055 e n. 000.039) rimborsati in pari data.
Un versamento iniziale di euro 4.500,00 del 16.03.2017, che derivava dall'estinzione di un libretto postale del defunto padre.
L'appellante produceva inoltre le copie fronte-retro di tali titoli, precisando che il ritardo nel deposito era dovuto alla tempistica di evasione delle richieste da parte di Poste Italiane. Ella evidenziava altresì come, per le annualità successive (2018 e 2019), la stessa documentazione era stata ritenuta idonea a superare l'accertamento, sia in sede giudiziale che di adesione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni, nelle quali ribadiva la legittimità del proprio operato. L'Ufficio sosteneva che la prova offerta continuava a essere generica e che la contribuente non dimostrava con certezza l'assoluta irrilevanza fiscale di ogni singola movimentazione. La difesa erariale concludeva pertanto per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte, esaminata la documentazione prodotta, ha verificato la puntuale corrispondenza cronologica e quantitativa tra l'incasso dei Buoni Postali FR e i versamenti operati sui conti correnti e di deposito della contribuente. Tale documentazione, sebbene acquisita e prodotta pienamente solo in sede contenziosa, fornisce la prova analitica richiesta per superare la presunzione di cui agli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR
633/72. Risulta provato che tali somme non costituiscono compensi professionali "in nero", bensì risparmi familiari già tassati alla fonte.
Tuttavia, si osserva che la parte contribuente ha fornito la prova decisiva della riferibilità di ogni singolo versamento solo in sede giudiziale, non avendo potuto documentare analiticamente tali operazioni durante la verifica a causa dei tempi necessari per acquisire la documentazione dalle Poste Italiane La produzione dei mezzi di prova solo in fase contenziosa, e non in sedeverifica ha determinato l'emissione degli atti contestati. Si ritiene che tale circostanza integri i giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, atteso che l'Amministrazione Finanziaria ha agito sulla base di una presunzione legale che solo la tardiva produzione documentale ha potuto vincere.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento n. TF901P8025532023 limitatamente ai rilievi basati sulle indagini finanziarie. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate per quanto in motivazione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
FI AE, EL
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8649/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2685/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P8025532023 IMPOSTA SOSTITU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia aveva tratto origine da una verifica tributaria che i militari della Guardia di Finanza, Tenenza di Luogo 1, avevano condotto nei confronti dell'Avv. Ricorrente_1 per gli anni d'imposta dal 2017 al 2022. All'esito di tale attività, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla professionista l'avviso di accertamento n. TF901P8025532023, relativo all'annualità 2017, con il quale aveva rideterminato il reddito di lavoro autonomo, originariamente dichiarato in regime forfettario. Nello specifico, l'Ufficio aveva contestato alla contribuente:
1. L'irregolarità delle scritture contabili, poiché su 13 fatture era stata omessa l'indicazione del regime agevolato.
2. Il recupero a tassazione di euro 752,55 per spese asseritamente esenti ex art. 15 DPR 633/1972, delle quali la parte non aveva fornito prova documentale.
3. Maggiori compensi imponibili per euro 47.559,00 (erroneamente indicati in euro 47.599,00 nell'atto impositivo), scaturiti da indagini finanziarie su conti correnti e di deposito cointestati con la madre, Nominativo_1
.
L'Agenzia aveva dunque richiesto il pagamento di complessivi euro 13.045,56, comprensivi di imposta sostitutiva, sanzioni e interessi.
Avverso tale atto, la contribuente aveva proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno eccependo il difetto di motivazione dell'atto, l'infondatezza dei rilievi sulle spese anticipate e l'estraneità dei versamenti bancari alla propria attività professionale. In particolare, aveva sostenuto che tali somme derivassero dal cambio di Buoni Postali FR appartenenti al defunto padre e alla madre.
Il Giudice di prime cure aveva rigettato integralmente il ricorso con la sentenza n. 2685/2024. La Corte aveva ritenuto legittimo il richiamo per relationem al PVC della Guardia di Finanza e aveva considerato che la contribuente avesse fornito solo una prova generica e non analitica circa la provenienza non reddituale dei versamenti, confermando l'operatività della presunzione legale ex art. 32 DPR 600/73. La sentenza aveva altresì confermato le sanzioni e aveva condannato la ricorrente alle spese di lite.
L'appellante impugnava la suddetta decisione, limitando il gravame alla sola questione dei maggiori compensi derivanti dalle indagini finanziarie. Ella lamentava che il Giudice di primo grado non aveva valutato correttamente la documentazione prodotta, definendo la motivazione della sentenza come "scarna e lacunosa". Attraverso una ricostruzione analitica, la difesa evidenziava come ogni singolo versamento contestato corrispondeva temporalmente e quantitativamente all'incasso di titoli postali. Nello specifico, si indicavano le seguenti operazioni:
Un versamento di euro 7.000,00 dell'11.04.2017, che trovava giustificazione nell'incasso di due Buoni Postali
FR (Serie Q n. 000.361 e n. 000.336) per un totale di euro 7.578,70.
Un versamento di euro 2.070,05 del 26.06.2017, correlato a un buono Serie S incassato dalla madre.
Un versamento di euro 4.154,80 del 16.10.2017, giustificato dall'incasso di titoli per euro 8.617,59.
Un versamento di euro 16.224,50 del 09.11.2017, la cui entità coincideva esattamente con l'importo di due buoni Serie Q (n. 000.055 e n. 000.039) rimborsati in pari data.
Un versamento iniziale di euro 4.500,00 del 16.03.2017, che derivava dall'estinzione di un libretto postale del defunto padre.
L'appellante produceva inoltre le copie fronte-retro di tali titoli, precisando che il ritardo nel deposito era dovuto alla tempistica di evasione delle richieste da parte di Poste Italiane. Ella evidenziava altresì come, per le annualità successive (2018 e 2019), la stessa documentazione era stata ritenuta idonea a superare l'accertamento, sia in sede giudiziale che di adesione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni, nelle quali ribadiva la legittimità del proprio operato. L'Ufficio sosteneva che la prova offerta continuava a essere generica e che la contribuente non dimostrava con certezza l'assoluta irrilevanza fiscale di ogni singola movimentazione. La difesa erariale concludeva pertanto per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte, esaminata la documentazione prodotta, ha verificato la puntuale corrispondenza cronologica e quantitativa tra l'incasso dei Buoni Postali FR e i versamenti operati sui conti correnti e di deposito della contribuente. Tale documentazione, sebbene acquisita e prodotta pienamente solo in sede contenziosa, fornisce la prova analitica richiesta per superare la presunzione di cui agli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR
633/72. Risulta provato che tali somme non costituiscono compensi professionali "in nero", bensì risparmi familiari già tassati alla fonte.
Tuttavia, si osserva che la parte contribuente ha fornito la prova decisiva della riferibilità di ogni singolo versamento solo in sede giudiziale, non avendo potuto documentare analiticamente tali operazioni durante la verifica a causa dei tempi necessari per acquisire la documentazione dalle Poste Italiane La produzione dei mezzi di prova solo in fase contenziosa, e non in sedeverifica ha determinato l'emissione degli atti contestati. Si ritiene che tale circostanza integri i giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, atteso che l'Amministrazione Finanziaria ha agito sulla base di una presunzione legale che solo la tardiva produzione documentale ha potuto vincere.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento n. TF901P8025532023 limitatamente ai rilievi basati sulle indagini finanziarie. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate per quanto in motivazione.