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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1633 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Colomba Eccellente ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in
Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 263;
- ricorrente -
CONTRO
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente a Controparte_1 C.F._2
Terzigno (NA) in via De Martino n. 16, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Annamaria Bernardini de Pace, ND Prati e Annalisa Sebastiani ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avvocato Sebastiani sito in Nola alla via Seminario 2;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 23.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2020 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.04.2007 in Napoli con il sig. , dalla cui unione nascevano Controparte_1
tre figli: nato il [...], ND nato il [...] e nato il [...], chiedeva Per_1 Per_2
pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito al resistente, l'affido esclusivo dei figli, con regolamentazione del diritto di visita del padre e degli obblighi di mantenimento, un mantenimento per sè. Vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso della prole, con regolamentazione del diritto di visita e degli obblighi di mantenimento, rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente. Vinte le spese.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, resa sentenza parziale sullo status, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., espletata la prova orale, disposte due CTU, una sul nucleo familiare, l'altra contabile, all'udienza del 24.10.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, rilevato che è stata già resa sentenza parziale sullo status, non resta che esaminare le altre domande proposte.
Circa le domande di addebito, com'è noto, la dichiarazione di addebito deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza
(ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto, 2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Tornando al caso di specie, non appare superfluo sintetizzare le prospettazioni offerte da ciascuna delle parti. In particolare, parte ricorrente deduce che la insostenibilità della convivenza matrimoniale sarebbe da ricondursi al carattere iroso e violento del , il quale, ossessionato da CP_1
una infondata gelosia, aveva assunto condotte violente e ingiuriose nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli. Il resistente, invece, riconduce la crisi coniugale ai tradimenti della
. Parte_1
Tanto chiarito, dai complessivi elementi istruttori, è emerso il sereno convincimento del tribunale in merito alla riconducibilità della crisi coniugale ai comportamenti inadempienti del . CP_1
Al riguardo, non ignora questo tribunale che la Suprema Corte, con sentenza del 22.10.2022, ha annullato la sentenza penale della Corte di Appello di Napoli resa in data 29.10.2021 con la quale, previa riqualificazione del fatto di reato nell'art. 572 c.p. aggravato ex art. 61 co 1 n. 11 c.p. e revocate le pene accessorie, era stata sostanzialmente confermata la sentenza penale di condanna del resa dal tribunale di Nola in data 1.07.2020. La Suprema Corte, accogliendo alcuni motivi CP_1
di ricorso, riteneva necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in rapporto alle prove sopravvenute e/o scoperte dopo il giudizio di primo grado e, per quanto rileva in questa sede, le dichiarazione rese in data 2.12.2020 nel presente giudizio dai figli ND e i quali Per_1
dichiaravano di non avere assistito a violenze fisiche tra i genitori, la valutazione dell'acquisizione della messaggistica intercorsa tra le parti nel periodo 2014 - 2019, il tracciato attestante gli spostamenti dell'auto del in data 1.06.2019. CP_1
Ciononostante, ritiene il tribunale di potersi serenamente riferire ad alcuni elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado atteso che, come noto, le dichiarazioni assunte in sede penale e, più in generale, gli elementi probatori di riscontro acquisiti in sede penale ben possono essere liberamente valutati e utilizzati dal giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, anche quando la sentenza penale non abbia effetti vincolanti nel giudizio civile ex artt. 654,
652 e 651 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. Civile 18025/2019), tanto più quando, come nel caso di specie, essi sono stati acquisiti nel contraddittorio tra le parti in sede dibattimentale.
Non va inoltre trascurato nel caso di specie che, tenuto conto delle diverse valutazioni dei fatti cui è chiamato questo giudice rispetto al giudice penale, la rivalutazione richiesta dalla Suprema Corte al giudice di merito penale concerne specificamente la valutazione dell'attendibilità della persona offesa alla luce di alcuni elementi emersi o scoperti dopo la sentenza di primo grado, senza che sia stata revocata in dubbio la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni dei testi escussi nonché delle dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato , così come la corretta Controparte_1
acquisizione ex art. 234 c.p.p. della registrazione della conversazione intercorsa tra il e il CP_1
figlio in data 13-14 luglio 2018 o degli altri messaggi intercorsi tra le parti. Per_1
Svolte queste precisazioni, dalla lettura della sentenza penale di primo grado e, intendendo riferirsi questo tribunale solo a fatti di cui i testi hanno riferito per diretta conoscenza, nonché da altri elementi acquisiti nel presente giudizio, emerge che: 1) il teste , padre della Testimone_1
ricorrente, ha riferito di avere assistito a comportamenti ingiuriosi del nei confronti della CP_1
figlia, definendo il “come un tipo nervoso nei confronti della figlia che non reagiva”, di CP_1 avere riferito che, dopo l'episodio in cui la si presentava a lavoro con un occhio nero nel Parte_1
2014, il si mostrò pentito e chiese scusa per l'accaduto. 2) Il teste ha CP_1 Testimone_2
riferito che il aveva sempre mostrato una forte gelosia nei confronti della , alla CP_1 Parte_1
quale aveva attribuito relazioni extraconiugali con la baby sitter, poi licenziata, con il commercialista, con la sua migliore amica, con il sig. . Inoltre, pur affermando di non Persona_3
avere mai assistito personalmente ad atti di violenza fisica del , ad eccezione di qualche CP_1
spintone, il teste riferiva di costanti maltrattamenti morali che il rivolgeva alla moglie, cui CP_1
aveva assistito personalmente quando le diceva “stai zitta, non capisci niente”, quasi a trattarla come una schiava. Il teste conferma l'episodio in cui la nel 2014 si recò al lavoro con un Parte_1
occhio nero e che il gli disse che si era trattato di una involontaria gomitata;
il teste riferisce CP_1
che a Formentera il gli confidava che probabilmente la moglie lo tradiva con tale CP_1 Per_3
che dopo l'episodio di ED il si scusò per l'accaduto e chiese aiuto al
[...] CP_1
cognato mostrandogli una foto (quella allegata al n. 1 del ricorso) che ad avviso del ritraeva CP_1
presunta prova del tradimento della moglie di talchè il teste gli consigliava di andare da uno psichiatra dr. per farsi curare;
3) Il teste ha confermato che il , Per_4 Testimone_3 CP_1
animato da una accecante gelosia, sospettava che la moglie avesse relazioni extraconiugali con diverse persone come , , la baby sitter , di avere assistito a Formentera Persona_5 Persona_3
mentre erano a cena in un ristorante, al che continuava ad appellare la moglie con il CP_1
termine “puttana”, nell'estate 2019 riferisce che in occasione di una cena a ED, e Pt_1
discutevano animatamente in relazione ad una fotografia e il diede uno schiaffo alla CP_1 Per_6
, che spesso era zittita con espressioni denigranti e ingiuriose tipo “stai zitta e non Parte_1 Pt_1
parlare, tu sei una puttana, hai fatto sempre questo, dici solo bugie, solo stronzate” e che a casa regnava sempre un clima teso tra i coniugi;
4) Il teste riferiva che il Testimone_4 CP_1
aveva un carattere prevaricatorio che in più volte manifestava con eccesso di gelosia nei confronti di nei confronti di donne e uomini. La riferiva trattarsi di un vero e proprio modo di Pt_1 Tes_4 vivere del che alternava momenti di violenza con successivi pianti di pentimento;
5) in sede CP_1
di esame il riferiva della foto (sopra richiamata) come prova del tradimento e cioè come un CP_1
ingrandimento degli amplessi sessuali tra la moglie e che la moglie aveva (tra l'altro Persona_3
senza fornire una logica spiegazione) pubblicato sui social, confermava la conversazione intercorsa con il figlio a Formentera nel luglio 2018 (in cui egli diceva al figlio che la madre Per_1 Per_1
“non è buona, è cattiva. Hai capito? È cattiva, la uccido… mi devo fare trent'anni ma devo stare con voi, due sono le scelte o mi faccio trent'anni o sto con voi”) sostenendo però di avere proferito la frase “ mi ha ucciso “ in luogo di “Ti uccido” ma poi di avere aggiunto, inspiegabilmente, che si sarebbe fatto 30 anni di carcere;
ha sostanzialmente ammesso di aver ingiuriato la Parte_1
edulcorando le condotte offensive e di minaccia dichiarando che si trattava solo di modi dialettali delle zone, conferma l'episodio di ED (schiaffo a tavola), conferma di avere mostrato la foto (asserita prova del tradimento) ai suoceri, ha ammesso di qualche spinta, schiaffi (“non siamo mica santi”) sminuendo la valenza delle condotte, nega che le parole proferite “lo sai che perdo la ragione, quindi stai attenta a come agisci con me” avessero un contenuto di minaccia, laddove dalla predetta frase emerge, ad avviso del Tribunale, che la ben sapeva (o avrebbe dovuto Parte_1
sapere), evidentemente sulla scorta di altri episodi avvenuti nel passato, cosa avrebbe potuto fare il quando perdeva la ragione;
6) dalla messaggistica riportata e prodotta anche nel presente CP_1
giudizio emergono i rimproveri che il faceva alla moglie per avere rovinato la famiglia e i CP_1
figli a causa dei tradimenti;
7) dal doc 17 prodotto in data 13.11.2020 dallo stesso resistente, emerge che il fratello di , (teste escusso in sede dibattimentale), riferiva che il Pt_1 Tes_2 CP_1
cercava di sminuire in pubblico la figura della sorella chiamandola stupida e che la voleva solo come madre e moglie in modo da fare da padrone riproponendo il modello della sua famiglia di origine;
8) dalla messaggistica prodotta dal resistente (scambio di messaggi del 27 giugno 2018,
28.06.2018, 2 e 5 luglio 2018), dalla registrazione telefonica della conversazione tra il Per_3
(presunto amante) e la circa l'intervento all'ernia subito dal primo il 13.06.2018 nel Parte_1
CP_ periodo in cui la si trovava al dal 12 al 15 giugno 2018 (secondo il i due Parte_1 CP_1
CP_ sarebbero stati insieme al oltre che dal video prodotto che riprende la presenza in ufficio, alla presenza della ricorrente, del fratello e del padre , oltre al , emergono i Tes_2 Tes_1 Per_3 tentativi disperati della di convincere il dell'assenza del tradimento senza riuscirvi Parte_1 CP_1
nonostante le evidenze mostrate;
9) in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza penale della Corte di Appello di Napoli è la stessa difesa del a dolersi del mancato espletamento di CP_1 una perizia psichiatrica attesi “i chiari sintomi di un delirio di gelosia”.
Orbene, il sin qui detto, unitamente alla pervicacia con cui il sosteneva e continua a CP_1
sostenere anche nel presente giudizio (così come nel processo penale) che la foto di cui al n. 1 del ricorso rappresenti un amplesso sessuale (foto a dire il vero oggettivamente dal significato del tutto neutro) hanno certamente determinato, ad avviso del Tribunale, insieme alle accuse di altri precedenti tradimenti (baby sitter, di cui non vi è la ben chè minima prova, Persona_7
l'intollerabilità della convivenza e la cessazione della comunione spirituale sia per il venir meno di ogni forma di fiducia tra le parti, sia per la indiscussa lesione della dignità della derivante Parte_1
da ripetute accuse infondate e dai conseguenti atteggiamenti di offese in pubblico, offese riferite dal anche al figlio di violenza fisica (quantomeno uno schiaffo e spinte) oltre che di CP_1 Per_1
violenza morale in genere, concretantesi nel tentativo di sminuire la personalità della moglie e di colpevolizzarla della sofferenza dei figli e della crisi familiare.
Non può sottacersi, altresì, che dalla relazione dei SS di Napoli dr.ssa che ha Persona_8
seguito la ricorrente in un percorso psicologico e di rafforzamento delle capacità genitoriali ( percorso suggerito stante le fragilità riscontrate in sede di CTU nella donna) è emersa la condizione di fragilità e stress derivante dall'esposizione per anni a condotte di violenza domestica perpetrata attraverso ingiurie, comportamenti denigratori dal e proseguita anche successivamente CP_1
attraverso la gestione dei figli, non rispettosa dei provvedimenti del giudice, determinando ancora nella una situazione di stress, fragilità e incertezza (condizione che non ha comunque Parte_1
minato le capacità genitoriali della NO ). Parte_1
Va solo evidenziato che la circostanza riferita dai minori in sede di ascolto, secondo i quali non ci sarebbero state aggressioni fisiche reciproche tra i genitori ma solo accesi litigi, non incide sulle altre condotte riscontrate e riferite come verificatesi anche senza la presenza dei minori. In ogni caso, ad abundantiam, si rammenta che le dichiarazioni dei figli minori in sede di ascolto, non possono costituire in generale elemento di prova e non possono costituirlo tanto più nel caso di specie, atteso che i minori, soprattutto sono risultati coinvolti nel conflitto. I minori, in Per_1
particolare assumevano una funzione protettiva nei confronti del padre e nutrivano rabbia Per_1
nei confronti della madre per avere denunciato il padre (elementi riscontrati in sede di CTU), rabbia che, peraltro, non ha impedito che i figli rimanessero a vivere con la madre
In conclusione, assente ogni prova in merito agli asseriti tradimenti della (che pure non Parte_1
avrebbero giustificato i comportamenti del ) o di altri comportamenti commessi in CP_1
violazione dei doveri coniugali, ritiene questo tribunale che sia emersa tranquillante prova della riconducibilità della crisi matrimoniali ai comportamenti denigratori, offensivi, violenti e ossessivi assunti dal nel corso del matrimonio e acuitisi dal 2018 in avanti. CP_1
E ciò senza volere considerare, stante gli accertamenti penali sul punto e in quanto, in ogni caso superfluo ai fini che qui interessano, i comportamenti analiticamente e in più occasioni riferiti dalla
, anche per fatti antecedenti al matrimonio (rottura di un incisivo al tempo del Parte_1
fidanzamento a Sorrento) espressione del contegno aggressivo del e, a suo dire, CP_1
incrementatisi a decorrere dal 2013 allorquando il , costretto a stare lontano da casa per CP_1
seguire diversi cantieri, avrebbe acuito la sua gelosia ai danni della . Parte_1
La separazione va, per tal via, addebitata al sig. . Controparte_1
Va rigettata, conseguentemente, la domanda di addebito proposta dal . CP_1
Quanto alla regolamentazione dei doveri genitoriali giova rimarcare che dalla CTU effettuata nel corso del giudizio è emerso che: 1) il signor si caratterizza per una personalità molto fragile CP_1
legata sia ad un importante bisogno di affetto sia alla presenza di scarse risorse personali e psicologiche per affrontare i problemi, aspetto questo chiaramente amplificato dalla situazione contingente, seppure si mostra capace di riorganizzarsi giorno per giorno e far fronte al ruolo genitoriale attraverso l'ausilio di un forte controllo sui vissuti emotivi che gli permette di gestire situazioni di stress. Il controllo sulla sfera emotiva gli permette di apparire socialmente adeguato pur nascondendo importanti difficoltà nella sfera interpersonale. Emerge anche una significativa difficoltà a gestire l'impulsività e ad accettare norme ed abitudini familiari, emerge presenza di ansia e tensione con tendenza a rimandare un'immagine adeguata di sé, pensiero rigido e inflessibile che gli garantisce scarso accesso alla dimensione emotiva con scarso equilibrio attuale anche in termini familiari, scarsa capacità nell'uomo di focalizzare la propria attenzione sui bisogni motivi di minori;
2) la ricorrente si caratterizza per una personalità molto fragile legata a un importante bisogno di affetto, scarsa forza per affrontare le richieste dell'ambiente, tenuto conto però delle difficoltà contingenti, fermo restando che appare comunque capace di organizzare e gestire la vita dei minori;
appare essere molto convenzionale con uno spiccato ipercontrollo delle emozioni;
emerge una significativa difficoltà a gestire l'impulsività ma non si evidenzia che vi siano state mai aggressioni fisiche e verbali rivolte verso i minori. L'accesa conflittualità con il marito determina una scarsa capacità della donna di focalizzare la propria attenzione sui bisogni emotivi dei minori e appare ancora invischiata nel conflitto coniugale a seguito di malcontenti e considerate anche le sue specifiche caratteristiche personalistiche che in termini clinici assumono sicuramente un'intensità minore rispetto al;
3) circa il rapporto genitori figli non si evidenziano significative CP_1
difficoltà tra ciascun genitore e i minori atteso che i loro rapporti appaiono scanditi da momenti ludici, culturali e ricreativi e i minori non manifestano alcuna difficoltà a stare con l'uno o con l'altro genitore. ND e appaiano rancorosi con la madre per le denunce sporte verso il Per_1
padre ma tale rabbia non comporta richiesta da parte degli stessi di non voler stare con la donna. In particolare, da una parte i minori sono apparsi molto arrabbiati con la madre perché ha denunciato il padre, genitore verso il quale si sentono legati ma dall'altro si sono sentiti nella responsabilità di dover rimanere vaghi sulla questione per proteggere il proprio nucleo familiare e la figura paterna che allo stato probabilmente vedono nel loro immaginario come quella più fragile a causa delle denunce materne;
entrambi i minori presentano una sofferenza emotiva legata alla conflittualità in essere tra i coniugi e in un clima familiare pieno di malumori e tensioni. In particolare, il minore manifesta una sofferenza così importante da avere ben poca energia da dedicare a se stesso Per_1
anche perché ha investito le energie nella responsabilità e protezione che attua verso tutti i componenti della famiglia. Anche nella relazione con entrambi i genitori non mostra alcuna Per_2
difficoltà; 5) non si ravvisano elementi e/o comportamenti condizionanti i minori intesi come comportamenti finalizzati a limitare i minori nell'accesso all'altro genitore, ma piuttosto atteggiamenti screditanti più o meno diretti a sottolineare caratteristiche negative dell'uno e dell'altro. Non emergono gravi carenze genitoriali pregiudizievoli per la serenità dei minori salvo il conflitto in essere che viene gestito con modalità impulsive;
6) la CTU concludeva per un affido esclusivo dei figli alla madre stante l'accesa conflittualità tra le parti e la circostanza che, vigendo la misura cautelare del divieto di contatto tra le parti, i minori sarebbero stati lo strumento per veicolare la comunicazione tra i genitori. Suggeriva lo svolgimento di una serie di percorsi.
Orbene, ritiene questo tribunale che, al di là di quanto in modo logico e coerente è stato accertato dal CTU, il trascorrere degli anni (la CTU è stata espletata nel 2022) abbia consentito un certo adattamento sia dei figli che di ciascun genitore al nuovo assetto familiare, con conseguente ridimensionamento del conflitto, ridimensionamento confortato dal fatto che, al di là delle doglianze mosse dalla NO in merito al mancato rispetto da parte del padre degli orari di rientro Parte_1
per il piccolo non sono più emerse particolari criticità. I figli e ND hanno ora Per_2 Per_1
rispettivamente 17 e 16 anni, di talchè è verosimile che ormai i loro impegni e prospettive di vita in ambito sociale e formativo, abbiano consentito un certo affrancamento dal conflitto genitoriale.
Tali considerazioni, unitamente alla circostanza che dalla CTU non sono emerse carenze genitoriali del in termini di cura, accudimento, relazione con i figli, i quali infatti trascorrono con il CP_1
padre volentieri molto tempo;
il venir meno della misura cautelare del divieto di avvicinamento e contatti tra le parti, la messa in discussione della ricorrenza dell'aggravante penale di cui all'art. 61
n. 11 quinquies c.p. oltre che del reato di maltrattamenti in genere, sono tutti elementi che inducono a ritenere che l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori non sia più pregiudizievole per la prole. Va, inoltre, rimarcato che la NO ha svolto percorso di sostegno alla genitorialità Parte_1
con esiti assolutamente positivi atteso che la ricorrente, nonostante le difficoltà e lo stress legate alla travagliata vicenda separativa, ha mantenuto salda la capacità di gestire e relazionarsi con i minori
(cfr. relazione dei SS di Napoli del 3.04.2023). Non è invece pervenuta alcuna relazione dal Centro
Bergher ove il avrebbe dovuto iniziare i percorsi. CP_1
Si ritiene pertanto di affidare i minori ad entrambi i genitori i quali potranno prendere in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui hanno i minori con sé ed insieme le decisioni di maggiore interesse prevedendosi peraltro, soprattutto a tutela del piccolo
(atteso che i figli grandi sono in grado di esprimere consapevolmente il loro parere) che, in Per_2
caso di disaccordo, le parti dovranno notiziarne i SS di SA SE , i quali, ascoltati i Tes_5
genitori e ascoltati i minori capaci di discernimento, potranno indirizzare e guidare le parti verso la migliore soluzione e le migliori determinazioni nell' interesse della prole.
I minori andranno altresì collocati presso la madre con la quale hanno sempre vissuto e che li cura e segue in modo adeguato.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, si prevede che e ND, stante l'età Per_1
avanzata, possano vedere il padre durante la settimana liberamente previo accordo compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e con le proprie esigenze sociali e di studio e previo avviso alla madre;
tutti e tre i figli, fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola o da eventuali campi estivi o, in mancanza dell'uno e degli altri dalle ore 16,30 (salvi diversi accordi) fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, al campo estivo o in mancanza entro le ore 19,00 presso la madre (il tutto salva diversa volontà dei minori); il minore durante la settimana una volta il Per_2 mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 22,00 nella settimana in cui trascorre il fine settimana con il padre e nella settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre il martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 22,00, o dalla fine dei campi estivi ove frequentati o dalle 11,30 nel caso in cui non vada né a scuola né ai campi estivi (e comunque con esclusione del prelievo a scuola il mercoledì atteso che il padre non risulta riaccompagnare il minore dalla madre come previsto) salvi diversi accordi;
durante le festività natalizie un anno una settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e un altro anno dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il periodo Pasquale dal venerdì santo alla domenica di
Pasqua alternato al periodo dal Lunedì in Albis al mercoledì successivo (salvo diverso accordo); festività di carnevale ed altre festività alternate e ad anni alterni;
durante il periodo estivo una settimana a giugno, una a luglio, due ad agosto da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto alle questioni economiche, dal complessivo compendio probatorio è emerso, come constatato anche dal CTU, l'elevato tenore di vita goduto dal nucleo familiare nel corso del matrimonio. In particolare, dagli atti risulta che il è imprenditore e legale rappresentante di diverse CP_1
società operanti nel settore immobiliare mentre la NO lavora nella società di famiglia Parte_1 operante nel settore dell'abbigliamento.
Il CTU nominato ha accertato, con riferimento agli anni dal 01.01.2017 al 31.12.2019, per la sig.ra redditi annuali netti medi per gli anni 2017, 2018, 2019 rispettivamente di euro Parte_1
17.224,00, 16721,00, 16755,00, redditi figurativi da 8.000,00 a circa 16000,00 lordi, vive presso l'abitazione della madre, è intestataria di immobile sito in Napoli in via Orazio non locato del valore di circa 600.000,00 euro, del 30% partecipazione societarie nell' e del Parte_2
29,4% della Immobil Borgo srl (legale rappresentante il ) con una capacità mobiliare CP_1
complessiva di circa euro 543.070,73
Il , come riscontrato dal CTU, dichiara un reddito annuale netto medio di 34.000,00 euro, CP_1
reddito figurativo lordo variabile da euro 61.061,12 nel 2017 ad euro 162.708,30 nel 2018 ed euro
281.877,55 nel 2019, capacità patrimoniale immobiliare di euro 138.496,40 (anche se l'immobile di
Città di Castello è stato successivamente venduto al corrispettivo di euro 89.000,00) e mobiliare per euro 1.525.479,61.
Il risulta titolare di quota di partecipazione nella DUEFFE srl del 90% che presenta con CP_1 bilancio chiuso al 31.12.2019 un patrimonio netto di € 1.096.677,90 e sotto un profilo reddituale per un valore pari al 90% degli utili d'esercizio non distribuiti dalla società, secondo i seguenti valori: €
158.422,50 anno 2017; € 112.105,80 anno 2018; € 208.220,40 anno 2019 (a lordo di tassazione in capo al socio); è titolare di partecipazione nella misura del 95% nella FEPAM srl amministrata dal
Sig. dal 23 novembre 2001. Per questa società il CTU riferisce di un bilancio Controparte_1 chiuso al 31.12.2019 con un utile d'esercizio pari a € 9.173,00 ed un patrimonio netto pari ad €
147.661,17. Sulla base, dunque, dei riscontri documentali effettuati, il CTU ritiene che la società
FEPAM srl possa considerarsi rilevante per il sig. : sotto il profilo patrimoniale per un CP_1
valore pari al 95% del valore del patrimonio netto della società al 31.12.2019 (come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese) e quindi per € 140.278,11;sotto il profilo reddituale per un valore pari al 95% degli utili d'esercizio non distribuiti dalla società, secondo i seguenti valori: - € 3.252,18 (-) anno 2017; € 5.853,90 anno 2018;
€ 8.714,35 anno 2019. Il è titolare del 70% della partecipazione societaria nella CP_1
Immobilborgo srl. La predetta società allo stato è amministrata dal Sig. . Il bilancio Controparte_1 chiuso al 31.12.2019 presenta una perdita d'esercizio pari a € 9.796,00 ed un patrimonio netto pari ad € 388.303,00. sotto il profilo patrimoniale per un valore pari al 70% del valore del patrimonio netto della società al 31.12.2019 (come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese) e quindi per € 271.812,10 sotto il profilo reddituale per un valore pari al 70% delle perdite d'esercizio dalla società, secondo i seguenti valori: € 3.609,20 (-
) anno 2017; € 5.251,40 (-) anno 2018; € 6.857,20 (-) anno 2019.
Inoltre, al di là dei dati numerici, il ha dichiarato espressamente in sede penale di avere CP_1
sempre provveduto ad ogni esigenza della famiglia e della trattandola come una regina, di Parte_1
avere sostenuto i costi per le vacanze (circa 4- 5 all'anno come dichiarato in sede penale, due in montagna, poi d'estate ed “extracomunitarie”), di avere provveduto ad ogni esigenza della famiglia,
e della NO (tra cui ad esempio l'immediato acquisto di telefono iphone dopo la rottura . Dagli atti emerge altresì, contrariamente a quanto dedotto dal negli scritti difensivi, che questi CP_1 ancora ricorre all'ausilio di una collaboratrice domestica, la quale avrebbe tra l'altro incautamente aperto la porta alla NO (che non conosceva) quando quest'ultima ebbe a recarsi presso Parte_1
la casa familiare per riprendere i suoi effetti personali.
Dalle testimonianze raccolte e, più in generale dagli atti di causa, è emerso, inoltre, che la famiglia era solita trascorrere vacanze, oltre che in abitazione della famiglia della ricorrente, in località e villaggi notoriamente di un certo costo: in Puglia presso il villaggio “Robinson”, a Saint Moritz, Per_ Madonna di Campiglio, Roccaraso, , Ischia, Sardegna, Capri, frequentava ristoranti costosi
Per_ (Cocoloco a Napoli, ristoranti a , ED), il nucleo godeva di conti aperti per la spesa, per la benzina che il provvedeva a saldare in contanti (cd. briciole), la moglie faceva CP_1
acquisti con carte di credito riferite al , questi regalava alla moglie borse firmate (Dior, CP_1
Chanel etc), gioielli soprattutto dopo i litigi o al ritorno dai diversi cantieri che dirigeva in Italia, la famiglia aveva in uso auto intestate a società relative al come un Audi 3000 Super con CP_1
impianto stereo del valore di 4000,00 euro e, poi, un Audi A4, che il era solito pagare in CP_1
contanti (come confermato dal CTU contabile che evidenzia una incoerenza notevole tra le spese ufficiali e quelle effettive) o con il conto delle società a lui riferite (cfr. in tal senso le dichiarazioni precide e dettagliate dei testi e . Durante la vita coniugale la Testimone_6 Testimone_2 famiglia godeva dell'ausilio di una baby sitter e di una collaboratrice domestica, aveva vissuto per alcuni anni a Napoli a Marechiaro in un appartamento a due piani. È pacifico che il ha CP_1
acquistato un motorino al figlio scarpe dal valore di 700,00 euro (recandosi in data Per_1
6.10.2019 a Milano con il figlio per gli acquisti come riferito dal in sede penale), ha Per_1 CP_1
acquistato con una barca Fiart Mare modello 40 genius al prezzo dichiarato di CP_3
30.000,00 euro ma poi messa in vendita al prezzo di 130.000,00 (cfr. doc 8 prod. parte ricorrente del 17.04.2021) sosteneva le spese dell'imbarcazione della famiglia quando era in loro Parte_1
uso. Rispetto alle predette risultanze risultano, invece, scarsamente attendibili le testimonianze rese da e , tra l'altro incerte e a tratti generiche, secondo i quali la Testimone_7 Testimone_8
famiglia non faceva vacanze, se non di rado, salvo quelle trascorse in una casa al mare locata dalla zia della atteso che lo stesso riferisce di almeno 4/5 vacanze all'anno di cui Parte_1 CP_1
sosteneva i costi oltre al fatto di provvedere ad ogni esigenza economica della famiglia. In merito alla disponibilità di una barca acquistata dal egli stesso, poi, produce atto di acquisto. CP_1
Orbene, tutto quanto considerato e considerato altresì che il è rimasto nella casa familiare CP_1
concessa in comodato gratuito dal di lui padre, considerate le esigenze ordinarie della prole parametrate al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie al prevalente apporto del padre, considerate anche le condizioni economiche patrimoniali della madre, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla NO
entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 3000,00 (euro 1000,00 per ciascun figlio) Parte_1
importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021. Ciò con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sé, questo tribunale ritiene che, se è vero che in costanza di matrimonio il ha dichiarato di avere provveduto ad ogni CP_1
esigenza della famiglia e della stessa , non è men vero che la , lavorando di fatto Parte_1 Parte_1 nell'azienda di famiglia, essendo titolare di un immobile in Napoli che tiene volontariamente sfitto, avendo disponibilità mobiliari, avendo verosimilmente ereditato (o potenzialmente potendo ereditarie) delle proprietà a seguito della dipartita del padre, è da ritenersi in grado, da sola, di mantenere, in gran parte, un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Permane, peraltro, ad avviso del tribunale una certa disparità economica dal punto di vista reddituale, se si considera che il gestisce di fatto tre società laddove la partecipazione CP_1 societaria dell'unica società della è limitata stante la presenza dei fratelli. Tanto Parte_1
considerato, e considerate altresì le cause della separazione, si stima congruo determinare in euro
500,00 il contributo che il dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese per il mantenimento CP_1
della NO , con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione. Parte_1
Va rigettata, invece, la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del CP_1
ex art. 614 bis c.p.c. mancando la prova di gravi inadempienze del o di atti che arrechino CP_1
pregiudizio alla prole. Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Al riguardo, tenuto conto della pronuncia di addebito, le spese vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e della controversia di valore indeterminabile di difficoltà media.
Per le medesime ragioni, anche le spese delle due CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico del . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta dalla NO e per l'effetto addebita la separazione Parte_1
al sig. ; Controparte_1
b) rigetta la domanda di addebito proposta da parte resistente;
c) affida i figli ND e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
d) disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla NO entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 3.000,00, importo Parte_1
annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e da corrispondersi nella predetta misura a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione;
f) Pone le spese straordinarie per la prole come individuate in parte motiva nella misura del
50% a carico di ciascun genitore;
g) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 versando alla stessa entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 500,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e da corrispondersi nella predetta misura a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione;
h) rigetta la domanda ex art. 612 c.p.c.
i) condanna parte resistente al pagamento delle spese delle CTU come liquidate con separati decreti;
j) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 10860,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA se dovuta. Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 24.02.2025.
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1633 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.to Colomba Eccellente ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in
Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 263;
- ricorrente -
CONTRO
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente a Controparte_1 C.F._2
Terzigno (NA) in via De Martino n. 16, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Annamaria Bernardini de Pace, ND Prati e Annalisa Sebastiani ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avvocato Sebastiani sito in Nola alla via Seminario 2;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 23.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2020 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.04.2007 in Napoli con il sig. , dalla cui unione nascevano Controparte_1
tre figli: nato il [...], ND nato il [...] e nato il [...], chiedeva Per_1 Per_2
pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito al resistente, l'affido esclusivo dei figli, con regolamentazione del diritto di visita del padre e degli obblighi di mantenimento, un mantenimento per sè. Vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, l'affido condiviso della prole, con regolamentazione del diritto di visita e degli obblighi di mantenimento, rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente. Vinte le spese.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, resa sentenza parziale sullo status, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., espletata la prova orale, disposte due CTU, una sul nucleo familiare, l'altra contabile, all'udienza del 24.10.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, rilevato che è stata già resa sentenza parziale sullo status, non resta che esaminare le altre domande proposte.
Circa le domande di addebito, com'è noto, la dichiarazione di addebito deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza
(ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto, 2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Tornando al caso di specie, non appare superfluo sintetizzare le prospettazioni offerte da ciascuna delle parti. In particolare, parte ricorrente deduce che la insostenibilità della convivenza matrimoniale sarebbe da ricondursi al carattere iroso e violento del , il quale, ossessionato da CP_1
una infondata gelosia, aveva assunto condotte violente e ingiuriose nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli. Il resistente, invece, riconduce la crisi coniugale ai tradimenti della
. Parte_1
Tanto chiarito, dai complessivi elementi istruttori, è emerso il sereno convincimento del tribunale in merito alla riconducibilità della crisi coniugale ai comportamenti inadempienti del . CP_1
Al riguardo, non ignora questo tribunale che la Suprema Corte, con sentenza del 22.10.2022, ha annullato la sentenza penale della Corte di Appello di Napoli resa in data 29.10.2021 con la quale, previa riqualificazione del fatto di reato nell'art. 572 c.p. aggravato ex art. 61 co 1 n. 11 c.p. e revocate le pene accessorie, era stata sostanzialmente confermata la sentenza penale di condanna del resa dal tribunale di Nola in data 1.07.2020. La Suprema Corte, accogliendo alcuni motivi CP_1
di ricorso, riteneva necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in rapporto alle prove sopravvenute e/o scoperte dopo il giudizio di primo grado e, per quanto rileva in questa sede, le dichiarazione rese in data 2.12.2020 nel presente giudizio dai figli ND e i quali Per_1
dichiaravano di non avere assistito a violenze fisiche tra i genitori, la valutazione dell'acquisizione della messaggistica intercorsa tra le parti nel periodo 2014 - 2019, il tracciato attestante gli spostamenti dell'auto del in data 1.06.2019. CP_1
Ciononostante, ritiene il tribunale di potersi serenamente riferire ad alcuni elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado atteso che, come noto, le dichiarazioni assunte in sede penale e, più in generale, gli elementi probatori di riscontro acquisiti in sede penale ben possono essere liberamente valutati e utilizzati dal giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, anche quando la sentenza penale non abbia effetti vincolanti nel giudizio civile ex artt. 654,
652 e 651 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. Civile 18025/2019), tanto più quando, come nel caso di specie, essi sono stati acquisiti nel contraddittorio tra le parti in sede dibattimentale.
Non va inoltre trascurato nel caso di specie che, tenuto conto delle diverse valutazioni dei fatti cui è chiamato questo giudice rispetto al giudice penale, la rivalutazione richiesta dalla Suprema Corte al giudice di merito penale concerne specificamente la valutazione dell'attendibilità della persona offesa alla luce di alcuni elementi emersi o scoperti dopo la sentenza di primo grado, senza che sia stata revocata in dubbio la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni dei testi escussi nonché delle dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato , così come la corretta Controparte_1
acquisizione ex art. 234 c.p.p. della registrazione della conversazione intercorsa tra il e il CP_1
figlio in data 13-14 luglio 2018 o degli altri messaggi intercorsi tra le parti. Per_1
Svolte queste precisazioni, dalla lettura della sentenza penale di primo grado e, intendendo riferirsi questo tribunale solo a fatti di cui i testi hanno riferito per diretta conoscenza, nonché da altri elementi acquisiti nel presente giudizio, emerge che: 1) il teste , padre della Testimone_1
ricorrente, ha riferito di avere assistito a comportamenti ingiuriosi del nei confronti della CP_1
figlia, definendo il “come un tipo nervoso nei confronti della figlia che non reagiva”, di CP_1 avere riferito che, dopo l'episodio in cui la si presentava a lavoro con un occhio nero nel Parte_1
2014, il si mostrò pentito e chiese scusa per l'accaduto. 2) Il teste ha CP_1 Testimone_2
riferito che il aveva sempre mostrato una forte gelosia nei confronti della , alla CP_1 Parte_1
quale aveva attribuito relazioni extraconiugali con la baby sitter, poi licenziata, con il commercialista, con la sua migliore amica, con il sig. . Inoltre, pur affermando di non Persona_3
avere mai assistito personalmente ad atti di violenza fisica del , ad eccezione di qualche CP_1
spintone, il teste riferiva di costanti maltrattamenti morali che il rivolgeva alla moglie, cui CP_1
aveva assistito personalmente quando le diceva “stai zitta, non capisci niente”, quasi a trattarla come una schiava. Il teste conferma l'episodio in cui la nel 2014 si recò al lavoro con un Parte_1
occhio nero e che il gli disse che si era trattato di una involontaria gomitata;
il teste riferisce CP_1
che a Formentera il gli confidava che probabilmente la moglie lo tradiva con tale CP_1 Per_3
che dopo l'episodio di ED il si scusò per l'accaduto e chiese aiuto al
[...] CP_1
cognato mostrandogli una foto (quella allegata al n. 1 del ricorso) che ad avviso del ritraeva CP_1
presunta prova del tradimento della moglie di talchè il teste gli consigliava di andare da uno psichiatra dr. per farsi curare;
3) Il teste ha confermato che il , Per_4 Testimone_3 CP_1
animato da una accecante gelosia, sospettava che la moglie avesse relazioni extraconiugali con diverse persone come , , la baby sitter , di avere assistito a Formentera Persona_5 Persona_3
mentre erano a cena in un ristorante, al che continuava ad appellare la moglie con il CP_1
termine “puttana”, nell'estate 2019 riferisce che in occasione di una cena a ED, e Pt_1
discutevano animatamente in relazione ad una fotografia e il diede uno schiaffo alla CP_1 Per_6
, che spesso era zittita con espressioni denigranti e ingiuriose tipo “stai zitta e non Parte_1 Pt_1
parlare, tu sei una puttana, hai fatto sempre questo, dici solo bugie, solo stronzate” e che a casa regnava sempre un clima teso tra i coniugi;
4) Il teste riferiva che il Testimone_4 CP_1
aveva un carattere prevaricatorio che in più volte manifestava con eccesso di gelosia nei confronti di nei confronti di donne e uomini. La riferiva trattarsi di un vero e proprio modo di Pt_1 Tes_4 vivere del che alternava momenti di violenza con successivi pianti di pentimento;
5) in sede CP_1
di esame il riferiva della foto (sopra richiamata) come prova del tradimento e cioè come un CP_1
ingrandimento degli amplessi sessuali tra la moglie e che la moglie aveva (tra l'altro Persona_3
senza fornire una logica spiegazione) pubblicato sui social, confermava la conversazione intercorsa con il figlio a Formentera nel luglio 2018 (in cui egli diceva al figlio che la madre Per_1 Per_1
“non è buona, è cattiva. Hai capito? È cattiva, la uccido… mi devo fare trent'anni ma devo stare con voi, due sono le scelte o mi faccio trent'anni o sto con voi”) sostenendo però di avere proferito la frase “ mi ha ucciso “ in luogo di “Ti uccido” ma poi di avere aggiunto, inspiegabilmente, che si sarebbe fatto 30 anni di carcere;
ha sostanzialmente ammesso di aver ingiuriato la Parte_1
edulcorando le condotte offensive e di minaccia dichiarando che si trattava solo di modi dialettali delle zone, conferma l'episodio di ED (schiaffo a tavola), conferma di avere mostrato la foto (asserita prova del tradimento) ai suoceri, ha ammesso di qualche spinta, schiaffi (“non siamo mica santi”) sminuendo la valenza delle condotte, nega che le parole proferite “lo sai che perdo la ragione, quindi stai attenta a come agisci con me” avessero un contenuto di minaccia, laddove dalla predetta frase emerge, ad avviso del Tribunale, che la ben sapeva (o avrebbe dovuto Parte_1
sapere), evidentemente sulla scorta di altri episodi avvenuti nel passato, cosa avrebbe potuto fare il quando perdeva la ragione;
6) dalla messaggistica riportata e prodotta anche nel presente CP_1
giudizio emergono i rimproveri che il faceva alla moglie per avere rovinato la famiglia e i CP_1
figli a causa dei tradimenti;
7) dal doc 17 prodotto in data 13.11.2020 dallo stesso resistente, emerge che il fratello di , (teste escusso in sede dibattimentale), riferiva che il Pt_1 Tes_2 CP_1
cercava di sminuire in pubblico la figura della sorella chiamandola stupida e che la voleva solo come madre e moglie in modo da fare da padrone riproponendo il modello della sua famiglia di origine;
8) dalla messaggistica prodotta dal resistente (scambio di messaggi del 27 giugno 2018,
28.06.2018, 2 e 5 luglio 2018), dalla registrazione telefonica della conversazione tra il Per_3
(presunto amante) e la circa l'intervento all'ernia subito dal primo il 13.06.2018 nel Parte_1
CP_ periodo in cui la si trovava al dal 12 al 15 giugno 2018 (secondo il i due Parte_1 CP_1
CP_ sarebbero stati insieme al oltre che dal video prodotto che riprende la presenza in ufficio, alla presenza della ricorrente, del fratello e del padre , oltre al , emergono i Tes_2 Tes_1 Per_3 tentativi disperati della di convincere il dell'assenza del tradimento senza riuscirvi Parte_1 CP_1
nonostante le evidenze mostrate;
9) in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza penale della Corte di Appello di Napoli è la stessa difesa del a dolersi del mancato espletamento di CP_1 una perizia psichiatrica attesi “i chiari sintomi di un delirio di gelosia”.
Orbene, il sin qui detto, unitamente alla pervicacia con cui il sosteneva e continua a CP_1
sostenere anche nel presente giudizio (così come nel processo penale) che la foto di cui al n. 1 del ricorso rappresenti un amplesso sessuale (foto a dire il vero oggettivamente dal significato del tutto neutro) hanno certamente determinato, ad avviso del Tribunale, insieme alle accuse di altri precedenti tradimenti (baby sitter, di cui non vi è la ben chè minima prova, Persona_7
l'intollerabilità della convivenza e la cessazione della comunione spirituale sia per il venir meno di ogni forma di fiducia tra le parti, sia per la indiscussa lesione della dignità della derivante Parte_1
da ripetute accuse infondate e dai conseguenti atteggiamenti di offese in pubblico, offese riferite dal anche al figlio di violenza fisica (quantomeno uno schiaffo e spinte) oltre che di CP_1 Per_1
violenza morale in genere, concretantesi nel tentativo di sminuire la personalità della moglie e di colpevolizzarla della sofferenza dei figli e della crisi familiare.
Non può sottacersi, altresì, che dalla relazione dei SS di Napoli dr.ssa che ha Persona_8
seguito la ricorrente in un percorso psicologico e di rafforzamento delle capacità genitoriali ( percorso suggerito stante le fragilità riscontrate in sede di CTU nella donna) è emersa la condizione di fragilità e stress derivante dall'esposizione per anni a condotte di violenza domestica perpetrata attraverso ingiurie, comportamenti denigratori dal e proseguita anche successivamente CP_1
attraverso la gestione dei figli, non rispettosa dei provvedimenti del giudice, determinando ancora nella una situazione di stress, fragilità e incertezza (condizione che non ha comunque Parte_1
minato le capacità genitoriali della NO ). Parte_1
Va solo evidenziato che la circostanza riferita dai minori in sede di ascolto, secondo i quali non ci sarebbero state aggressioni fisiche reciproche tra i genitori ma solo accesi litigi, non incide sulle altre condotte riscontrate e riferite come verificatesi anche senza la presenza dei minori. In ogni caso, ad abundantiam, si rammenta che le dichiarazioni dei figli minori in sede di ascolto, non possono costituire in generale elemento di prova e non possono costituirlo tanto più nel caso di specie, atteso che i minori, soprattutto sono risultati coinvolti nel conflitto. I minori, in Per_1
particolare assumevano una funzione protettiva nei confronti del padre e nutrivano rabbia Per_1
nei confronti della madre per avere denunciato il padre (elementi riscontrati in sede di CTU), rabbia che, peraltro, non ha impedito che i figli rimanessero a vivere con la madre
In conclusione, assente ogni prova in merito agli asseriti tradimenti della (che pure non Parte_1
avrebbero giustificato i comportamenti del ) o di altri comportamenti commessi in CP_1
violazione dei doveri coniugali, ritiene questo tribunale che sia emersa tranquillante prova della riconducibilità della crisi matrimoniali ai comportamenti denigratori, offensivi, violenti e ossessivi assunti dal nel corso del matrimonio e acuitisi dal 2018 in avanti. CP_1
E ciò senza volere considerare, stante gli accertamenti penali sul punto e in quanto, in ogni caso superfluo ai fini che qui interessano, i comportamenti analiticamente e in più occasioni riferiti dalla
, anche per fatti antecedenti al matrimonio (rottura di un incisivo al tempo del Parte_1
fidanzamento a Sorrento) espressione del contegno aggressivo del e, a suo dire, CP_1
incrementatisi a decorrere dal 2013 allorquando il , costretto a stare lontano da casa per CP_1
seguire diversi cantieri, avrebbe acuito la sua gelosia ai danni della . Parte_1
La separazione va, per tal via, addebitata al sig. . Controparte_1
Va rigettata, conseguentemente, la domanda di addebito proposta dal . CP_1
Quanto alla regolamentazione dei doveri genitoriali giova rimarcare che dalla CTU effettuata nel corso del giudizio è emerso che: 1) il signor si caratterizza per una personalità molto fragile CP_1
legata sia ad un importante bisogno di affetto sia alla presenza di scarse risorse personali e psicologiche per affrontare i problemi, aspetto questo chiaramente amplificato dalla situazione contingente, seppure si mostra capace di riorganizzarsi giorno per giorno e far fronte al ruolo genitoriale attraverso l'ausilio di un forte controllo sui vissuti emotivi che gli permette di gestire situazioni di stress. Il controllo sulla sfera emotiva gli permette di apparire socialmente adeguato pur nascondendo importanti difficoltà nella sfera interpersonale. Emerge anche una significativa difficoltà a gestire l'impulsività e ad accettare norme ed abitudini familiari, emerge presenza di ansia e tensione con tendenza a rimandare un'immagine adeguata di sé, pensiero rigido e inflessibile che gli garantisce scarso accesso alla dimensione emotiva con scarso equilibrio attuale anche in termini familiari, scarsa capacità nell'uomo di focalizzare la propria attenzione sui bisogni motivi di minori;
2) la ricorrente si caratterizza per una personalità molto fragile legata a un importante bisogno di affetto, scarsa forza per affrontare le richieste dell'ambiente, tenuto conto però delle difficoltà contingenti, fermo restando che appare comunque capace di organizzare e gestire la vita dei minori;
appare essere molto convenzionale con uno spiccato ipercontrollo delle emozioni;
emerge una significativa difficoltà a gestire l'impulsività ma non si evidenzia che vi siano state mai aggressioni fisiche e verbali rivolte verso i minori. L'accesa conflittualità con il marito determina una scarsa capacità della donna di focalizzare la propria attenzione sui bisogni emotivi dei minori e appare ancora invischiata nel conflitto coniugale a seguito di malcontenti e considerate anche le sue specifiche caratteristiche personalistiche che in termini clinici assumono sicuramente un'intensità minore rispetto al;
3) circa il rapporto genitori figli non si evidenziano significative CP_1
difficoltà tra ciascun genitore e i minori atteso che i loro rapporti appaiono scanditi da momenti ludici, culturali e ricreativi e i minori non manifestano alcuna difficoltà a stare con l'uno o con l'altro genitore. ND e appaiano rancorosi con la madre per le denunce sporte verso il Per_1
padre ma tale rabbia non comporta richiesta da parte degli stessi di non voler stare con la donna. In particolare, da una parte i minori sono apparsi molto arrabbiati con la madre perché ha denunciato il padre, genitore verso il quale si sentono legati ma dall'altro si sono sentiti nella responsabilità di dover rimanere vaghi sulla questione per proteggere il proprio nucleo familiare e la figura paterna che allo stato probabilmente vedono nel loro immaginario come quella più fragile a causa delle denunce materne;
entrambi i minori presentano una sofferenza emotiva legata alla conflittualità in essere tra i coniugi e in un clima familiare pieno di malumori e tensioni. In particolare, il minore manifesta una sofferenza così importante da avere ben poca energia da dedicare a se stesso Per_1
anche perché ha investito le energie nella responsabilità e protezione che attua verso tutti i componenti della famiglia. Anche nella relazione con entrambi i genitori non mostra alcuna Per_2
difficoltà; 5) non si ravvisano elementi e/o comportamenti condizionanti i minori intesi come comportamenti finalizzati a limitare i minori nell'accesso all'altro genitore, ma piuttosto atteggiamenti screditanti più o meno diretti a sottolineare caratteristiche negative dell'uno e dell'altro. Non emergono gravi carenze genitoriali pregiudizievoli per la serenità dei minori salvo il conflitto in essere che viene gestito con modalità impulsive;
6) la CTU concludeva per un affido esclusivo dei figli alla madre stante l'accesa conflittualità tra le parti e la circostanza che, vigendo la misura cautelare del divieto di contatto tra le parti, i minori sarebbero stati lo strumento per veicolare la comunicazione tra i genitori. Suggeriva lo svolgimento di una serie di percorsi.
Orbene, ritiene questo tribunale che, al di là di quanto in modo logico e coerente è stato accertato dal CTU, il trascorrere degli anni (la CTU è stata espletata nel 2022) abbia consentito un certo adattamento sia dei figli che di ciascun genitore al nuovo assetto familiare, con conseguente ridimensionamento del conflitto, ridimensionamento confortato dal fatto che, al di là delle doglianze mosse dalla NO in merito al mancato rispetto da parte del padre degli orari di rientro Parte_1
per il piccolo non sono più emerse particolari criticità. I figli e ND hanno ora Per_2 Per_1
rispettivamente 17 e 16 anni, di talchè è verosimile che ormai i loro impegni e prospettive di vita in ambito sociale e formativo, abbiano consentito un certo affrancamento dal conflitto genitoriale.
Tali considerazioni, unitamente alla circostanza che dalla CTU non sono emerse carenze genitoriali del in termini di cura, accudimento, relazione con i figli, i quali infatti trascorrono con il CP_1
padre volentieri molto tempo;
il venir meno della misura cautelare del divieto di avvicinamento e contatti tra le parti, la messa in discussione della ricorrenza dell'aggravante penale di cui all'art. 61
n. 11 quinquies c.p. oltre che del reato di maltrattamenti in genere, sono tutti elementi che inducono a ritenere che l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori non sia più pregiudizievole per la prole. Va, inoltre, rimarcato che la NO ha svolto percorso di sostegno alla genitorialità Parte_1
con esiti assolutamente positivi atteso che la ricorrente, nonostante le difficoltà e lo stress legate alla travagliata vicenda separativa, ha mantenuto salda la capacità di gestire e relazionarsi con i minori
(cfr. relazione dei SS di Napoli del 3.04.2023). Non è invece pervenuta alcuna relazione dal Centro
Bergher ove il avrebbe dovuto iniziare i percorsi. CP_1
Si ritiene pertanto di affidare i minori ad entrambi i genitori i quali potranno prendere in via esclusiva le decisioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui hanno i minori con sé ed insieme le decisioni di maggiore interesse prevedendosi peraltro, soprattutto a tutela del piccolo
(atteso che i figli grandi sono in grado di esprimere consapevolmente il loro parere) che, in Per_2
caso di disaccordo, le parti dovranno notiziarne i SS di SA SE , i quali, ascoltati i Tes_5
genitori e ascoltati i minori capaci di discernimento, potranno indirizzare e guidare le parti verso la migliore soluzione e le migliori determinazioni nell' interesse della prole.
I minori andranno altresì collocati presso la madre con la quale hanno sempre vissuto e che li cura e segue in modo adeguato.
Quanto ai tempi di permanenza dei minori con il padre, si prevede che e ND, stante l'età Per_1
avanzata, possano vedere il padre durante la settimana liberamente previo accordo compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e con le proprie esigenze sociali e di studio e previo avviso alla madre;
tutti e tre i figli, fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola o da eventuali campi estivi o, in mancanza dell'uno e degli altri dalle ore 16,30 (salvi diversi accordi) fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, al campo estivo o in mancanza entro le ore 19,00 presso la madre (il tutto salva diversa volontà dei minori); il minore durante la settimana una volta il Per_2 mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 22,00 nella settimana in cui trascorre il fine settimana con il padre e nella settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre il martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 22,00, o dalla fine dei campi estivi ove frequentati o dalle 11,30 nel caso in cui non vada né a scuola né ai campi estivi (e comunque con esclusione del prelievo a scuola il mercoledì atteso che il padre non risulta riaccompagnare il minore dalla madre come previsto) salvi diversi accordi;
durante le festività natalizie un anno una settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre e un altro anno dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il periodo Pasquale dal venerdì santo alla domenica di
Pasqua alternato al periodo dal Lunedì in Albis al mercoledì successivo (salvo diverso accordo); festività di carnevale ed altre festività alternate e ad anni alterni;
durante il periodo estivo una settimana a giugno, una a luglio, due ad agosto da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Quanto alle questioni economiche, dal complessivo compendio probatorio è emerso, come constatato anche dal CTU, l'elevato tenore di vita goduto dal nucleo familiare nel corso del matrimonio. In particolare, dagli atti risulta che il è imprenditore e legale rappresentante di diverse CP_1
società operanti nel settore immobiliare mentre la NO lavora nella società di famiglia Parte_1 operante nel settore dell'abbigliamento.
Il CTU nominato ha accertato, con riferimento agli anni dal 01.01.2017 al 31.12.2019, per la sig.ra redditi annuali netti medi per gli anni 2017, 2018, 2019 rispettivamente di euro Parte_1
17.224,00, 16721,00, 16755,00, redditi figurativi da 8.000,00 a circa 16000,00 lordi, vive presso l'abitazione della madre, è intestataria di immobile sito in Napoli in via Orazio non locato del valore di circa 600.000,00 euro, del 30% partecipazione societarie nell' e del Parte_2
29,4% della Immobil Borgo srl (legale rappresentante il ) con una capacità mobiliare CP_1
complessiva di circa euro 543.070,73
Il , come riscontrato dal CTU, dichiara un reddito annuale netto medio di 34.000,00 euro, CP_1
reddito figurativo lordo variabile da euro 61.061,12 nel 2017 ad euro 162.708,30 nel 2018 ed euro
281.877,55 nel 2019, capacità patrimoniale immobiliare di euro 138.496,40 (anche se l'immobile di
Città di Castello è stato successivamente venduto al corrispettivo di euro 89.000,00) e mobiliare per euro 1.525.479,61.
Il risulta titolare di quota di partecipazione nella DUEFFE srl del 90% che presenta con CP_1 bilancio chiuso al 31.12.2019 un patrimonio netto di € 1.096.677,90 e sotto un profilo reddituale per un valore pari al 90% degli utili d'esercizio non distribuiti dalla società, secondo i seguenti valori: €
158.422,50 anno 2017; € 112.105,80 anno 2018; € 208.220,40 anno 2019 (a lordo di tassazione in capo al socio); è titolare di partecipazione nella misura del 95% nella FEPAM srl amministrata dal
Sig. dal 23 novembre 2001. Per questa società il CTU riferisce di un bilancio Controparte_1 chiuso al 31.12.2019 con un utile d'esercizio pari a € 9.173,00 ed un patrimonio netto pari ad €
147.661,17. Sulla base, dunque, dei riscontri documentali effettuati, il CTU ritiene che la società
FEPAM srl possa considerarsi rilevante per il sig. : sotto il profilo patrimoniale per un CP_1
valore pari al 95% del valore del patrimonio netto della società al 31.12.2019 (come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese) e quindi per € 140.278,11;sotto il profilo reddituale per un valore pari al 95% degli utili d'esercizio non distribuiti dalla società, secondo i seguenti valori: - € 3.252,18 (-) anno 2017; € 5.853,90 anno 2018;
€ 8.714,35 anno 2019. Il è titolare del 70% della partecipazione societaria nella CP_1
Immobilborgo srl. La predetta società allo stato è amministrata dal Sig. . Il bilancio Controparte_1 chiuso al 31.12.2019 presenta una perdita d'esercizio pari a € 9.796,00 ed un patrimonio netto pari ad € 388.303,00. sotto il profilo patrimoniale per un valore pari al 70% del valore del patrimonio netto della società al 31.12.2019 (come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese) e quindi per € 271.812,10 sotto il profilo reddituale per un valore pari al 70% delle perdite d'esercizio dalla società, secondo i seguenti valori: € 3.609,20 (-
) anno 2017; € 5.251,40 (-) anno 2018; € 6.857,20 (-) anno 2019.
Inoltre, al di là dei dati numerici, il ha dichiarato espressamente in sede penale di avere CP_1
sempre provveduto ad ogni esigenza della famiglia e della trattandola come una regina, di Parte_1
avere sostenuto i costi per le vacanze (circa 4- 5 all'anno come dichiarato in sede penale, due in montagna, poi d'estate ed “extracomunitarie”), di avere provveduto ad ogni esigenza della famiglia,
e della NO (tra cui ad esempio l'immediato acquisto di telefono iphone dopo la rottura . Dagli atti emerge altresì, contrariamente a quanto dedotto dal negli scritti difensivi, che questi CP_1 ancora ricorre all'ausilio di una collaboratrice domestica, la quale avrebbe tra l'altro incautamente aperto la porta alla NO (che non conosceva) quando quest'ultima ebbe a recarsi presso Parte_1
la casa familiare per riprendere i suoi effetti personali.
Dalle testimonianze raccolte e, più in generale dagli atti di causa, è emerso, inoltre, che la famiglia era solita trascorrere vacanze, oltre che in abitazione della famiglia della ricorrente, in località e villaggi notoriamente di un certo costo: in Puglia presso il villaggio “Robinson”, a Saint Moritz, Per_ Madonna di Campiglio, Roccaraso, , Ischia, Sardegna, Capri, frequentava ristoranti costosi
Per_ (Cocoloco a Napoli, ristoranti a , ED), il nucleo godeva di conti aperti per la spesa, per la benzina che il provvedeva a saldare in contanti (cd. briciole), la moglie faceva CP_1
acquisti con carte di credito riferite al , questi regalava alla moglie borse firmate (Dior, CP_1
Chanel etc), gioielli soprattutto dopo i litigi o al ritorno dai diversi cantieri che dirigeva in Italia, la famiglia aveva in uso auto intestate a società relative al come un Audi 3000 Super con CP_1
impianto stereo del valore di 4000,00 euro e, poi, un Audi A4, che il era solito pagare in CP_1
contanti (come confermato dal CTU contabile che evidenzia una incoerenza notevole tra le spese ufficiali e quelle effettive) o con il conto delle società a lui riferite (cfr. in tal senso le dichiarazioni precide e dettagliate dei testi e . Durante la vita coniugale la Testimone_6 Testimone_2 famiglia godeva dell'ausilio di una baby sitter e di una collaboratrice domestica, aveva vissuto per alcuni anni a Napoli a Marechiaro in un appartamento a due piani. È pacifico che il ha CP_1
acquistato un motorino al figlio scarpe dal valore di 700,00 euro (recandosi in data Per_1
6.10.2019 a Milano con il figlio per gli acquisti come riferito dal in sede penale), ha Per_1 CP_1
acquistato con una barca Fiart Mare modello 40 genius al prezzo dichiarato di CP_3
30.000,00 euro ma poi messa in vendita al prezzo di 130.000,00 (cfr. doc 8 prod. parte ricorrente del 17.04.2021) sosteneva le spese dell'imbarcazione della famiglia quando era in loro Parte_1
uso. Rispetto alle predette risultanze risultano, invece, scarsamente attendibili le testimonianze rese da e , tra l'altro incerte e a tratti generiche, secondo i quali la Testimone_7 Testimone_8
famiglia non faceva vacanze, se non di rado, salvo quelle trascorse in una casa al mare locata dalla zia della atteso che lo stesso riferisce di almeno 4/5 vacanze all'anno di cui Parte_1 CP_1
sosteneva i costi oltre al fatto di provvedere ad ogni esigenza economica della famiglia. In merito alla disponibilità di una barca acquistata dal egli stesso, poi, produce atto di acquisto. CP_1
Orbene, tutto quanto considerato e considerato altresì che il è rimasto nella casa familiare CP_1
concessa in comodato gratuito dal di lui padre, considerate le esigenze ordinarie della prole parametrate al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie al prevalente apporto del padre, considerate anche le condizioni economiche patrimoniali della madre, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla NO
entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 3000,00 (euro 1000,00 per ciascun figlio) Parte_1
importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021. Ciò con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sé, questo tribunale ritiene che, se è vero che in costanza di matrimonio il ha dichiarato di avere provveduto ad ogni CP_1
esigenza della famiglia e della stessa , non è men vero che la , lavorando di fatto Parte_1 Parte_1 nell'azienda di famiglia, essendo titolare di un immobile in Napoli che tiene volontariamente sfitto, avendo disponibilità mobiliari, avendo verosimilmente ereditato (o potenzialmente potendo ereditarie) delle proprietà a seguito della dipartita del padre, è da ritenersi in grado, da sola, di mantenere, in gran parte, un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Permane, peraltro, ad avviso del tribunale una certa disparità economica dal punto di vista reddituale, se si considera che il gestisce di fatto tre società laddove la partecipazione CP_1 societaria dell'unica società della è limitata stante la presenza dei fratelli. Tanto Parte_1
considerato, e considerate altresì le cause della separazione, si stima congruo determinare in euro
500,00 il contributo che il dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese per il mantenimento CP_1
della NO , con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione. Parte_1
Va rigettata, invece, la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del CP_1
ex art. 614 bis c.p.c. mancando la prova di gravi inadempienze del o di atti che arrechino CP_1
pregiudizio alla prole. Non resta che statuire in merito alle spese di lite.
Al riguardo, tenuto conto della pronuncia di addebito, le spese vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e della controversia di valore indeterminabile di difficoltà media.
Per le medesime ragioni, anche le spese delle due CTU, come liquidate con separati decreti, vanno poste a carico del . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta dalla NO e per l'effetto addebita la separazione Parte_1
al sig. ; Controparte_1
b) rigetta la domanda di addebito proposta da parte resistente;
c) affida i figli ND e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre;
d) disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla NO entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 3.000,00, importo Parte_1
annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e da corrispondersi nella predetta misura a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione;
f) Pone le spese straordinarie per la prole come individuate in parte motiva nella misura del
50% a carico di ciascun genitore;
g) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 versando alla stessa entro il 5 di ogni mese l'importo pari ad euro 500,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo e da corrispondersi nella predetta misura a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione;
h) rigetta la domanda ex art. 612 c.p.c.
i) condanna parte resistente al pagamento delle spese delle CTU come liquidate con separati decreti;
j) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 10860,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA se dovuta. Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 24.02.2025.
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)