Art. 78.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 324 e n. 325 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1970.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti ai capitoli n. 324 e n. 325 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1970.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1970, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.