Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 83
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata esibizione documentale

    La Corte ha ritenuto che l'impianto dell'accertamento risulti logico, coerente e fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, specie alla luce dell'inottemperanza all'invito ex art. 32 DPR 600/1973 e della mancata esibizione della documentazione contabile.

  • Accolto
    Numerazione fatture saltuaria

    La Corte ha ritenuto che l'impianto dell'accertamento risulti logico, coerente e fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, specie alla luce della numerazione discontinua delle fatture.

  • Accolto
    Dichiarati rimborsi spese non documentati

    La Corte ha ritenuto che l'impianto dell'accertamento risulti logico, coerente e fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, specie alla luce della mancata prova dei presunti rimborsi spese.

  • Accolto
    Incongruenze con studi di settore

    La Corte ha ritenuto che l'impianto dell'accertamento risulti logico, coerente e fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, specie alla luce della non congruità e non coerenza degli studi di settore.

  • Accolto
    Scostamenti del volume d'affari

    La Corte ha ritenuto che l'impianto dell'accertamento risulti logico, coerente e fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, specie alla luce dello scostamento del volume d'affari 2016 rispetto ad anni precedenti e successivi.

  • Rigettato
    Richiesta di ammissione prova testimoniale e ordine di esibizione documenti

    La Corte rileva che il ricorso introduttivo è stato notificato in data precedente all'entrata in vigore della L. 130/2022, trovando applicazione il previgente art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 che stabiliva l'inammissibilità assoluta della prova testimoniale. Corretta è, quindi, la decisione del primo giudice che ha dichiarato tardiva e inammissibile l'istanza.

  • Rigettato
    Utilizzabilità documenti prodotti in giudizio

    I documenti nn. 6 e 7 prodotti in primo grado rientrano fra quelli specificamente richiesti dall'Ufficio nell'invito I00434/2021 e non esibiti in sede amministrativa. Pertanto la loro successiva produzione in giudizio è colpita dalla preclusione di cui all'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, non essendo stata allegata alcuna causa non imputabile alla contribuente a dimostrazione della mancata esibizione e correttamente la CGT di primo grado ha dichiarato i documenti inutilizzabili.

  • Rigettato
    Nuove produzioni documentali in appello

    Le fatture e i documenti prodotti in appello non possono ritenersi "indispensabili" ai sensi dell'art. 58, D.Lgs. 546/1992, in quanto non idonei a scardinare la presunzione utilizzata dall'Ufficio. La documentazione è insufficiente a dimostrare che i compensi da trasmissioni telematiche siano stati fatturati da terzi o che fossero prestazioni rese gratuitamente.

  • Rigettato
    Regolare fatturazione delle prestazioni contestate

    L'appello principale deve pertanto anche nel merito essere integralmente respinto, dato che l'impianto dell'accertamento risulta logico, coerente e fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Accolto
    Fatture emesse verso Società_1 S.r.l. quali rimborsi spese e non onorari professionali

    Le fatture nn. 10/A e 11/A del 30.4.2017, emesse verso Società_1 S.r.l., non riportano onorari professionali, ma solo i rimborsi di spese vive (imposte registrazione atti) e la contribuente non ha dimostrato di aver percepito alcun compenso professionale per tali atti. L'unico onorario certo è quello relativo alla fattura n. 8/2016 a Soc2 S.r.l. La prassi secondo cui un professionista svolga attività di predisposizione e deposito atti societari senza percepire alcun corrispettivo, ma solo il rimborso delle imposte, è oggettivamente implausibile. L'Ufficio ha correttamente quantificato i compensi relativi ai 9 invii di cessione quote in: € 250,00 × 9 = € 2.250,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 83
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 83
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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