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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente
BELLE BRUNELLA, OR
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 610/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b.gerace 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 276/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 10/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010100139-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/05/2021 l'Ufficio notificava alla contribuente Ricorrente_1 l'invito I00434/2021 (a mezzo PEC) chiedendo completa documentazione per l'anno 2016 (fatture, registri IVA, libro cespiti, ecc.).
La contribuente non ottemperava alla richiesta.
A seguito delle irregolarità riscontrate e dell'assenza di documenti, veniva attivato il contraddittorio ex art.
5-ter D.Lgs. 218/1997 e successivamente emesso l'avviso di accertamento con metodo induttivo, fondato su:
1. mancata esibizione documentale;
2. numerazione “saltuaria” di fatture (ipotizzata esistenza di ulteriori fatture non dichiarate);
3. dichiarati “rimborsi spese” non documentati;
4. incongruenze con studi di settore;
5. scostamenti del volume d'affari rispetto ad anni precedenti/successivi.
Con l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016 sopra richiamato, l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente l'omessa fatturazione di compensi professionali per complessivi € 23.400,00, di cui: € 2.250,00 per n. 9 atti di cessione quote S.r.l.; € 21.150,00 per n. 141 invii telematici di dichiarazioni fiscali.
Impugnato tempestivamente l'atto, la contribuente lo contestava integralmente deducendo principalmente quanto segue:
a) limitatamente agli incarichi svolti a titolo gratuito per altri due professionisti dello studio (Nominativo_2 e Nominativo_3), la dottoressa Ricorrente_1 era l'unica abilitata agli invii telematici, ma la fatturazione sarebbe stata effettuata dai colleghi per i rispettivi clienti;
b) quanto alle operazioni relative a 10 cessioni di quote, solo una sarebbe riferibile alla contribuente;
le altre
9 sarebbero state effettuate per conto della società Società_1 Srl, che avrebbe rimborsato le spese nel 2017;
c) circa i 141 invii di dichiarazioni, gli stessi in parte sarebbero stati fatturati nel 2016 (13 fatture); una parte non sarebbe stata pagata dai clienti (quindi non fatturata); una parte sarebbe stata fatturata negli anni successivi (2017); infine, una parte sarebbe stata fatturata dai colleghi di studio.
La contribuente richiedeva anche testimonianze scritte e ordine di esibizione di documenti ai sensi degli artt.
7 D.Lgs. 546/92 e 210 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, l'Ufficio insisteva sulla legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa avanzata con l'atto impugnato.
La CGT di primo grado, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando i maggiori compensi in € 20.900,00, ritenendo provati solo 7 dei 9 invii telematici relativi ad atti di cessione quote e dichiarando inammissibili le istanze istruttorie (testimonianza scritta, ordini di esibizione) per tardività
e inapplicabilità della prova testimoniale (ricorso notificato prima del 16/09/2022, data di entrata in vigore della L. 130/2022); oltre che l'inutilizzabilità di parte della documentazione prodotta in giudizio ex art. 32, co. 4, DPR 600/1973.
Avverso la decisione proponeva appello principale la contribuente, deducendo l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dei mezzi istruttori, l'erronea applicazione dell'art. 32 DPR 600/1973 e sostenendo la regolare fatturazione (diretta o a cura di professionisti terzi dello stesso studio) delle prestazioni contestate.
Contestava la dichiarata tardività delle richieste ritenendo le prove “necessarie e rilevanti”.
Riproponeva, quindi, la richiesta di testimonianze scritte per i colleghi Nominativo_2, Nominativo_3, e per la Società_1 Srl. Chiedeva che si ordinasse l'esibizione dei documenti originariamente non esibiti ex art. 210 c. p.c. e che sfossero considerati utilizzabili i documenti n. 6 e 7 (6: 8 fatture di rimborso spese esenti;
7: giustificativi di spese anticipate). Affermava che la nuova documentazione dimostrerebbe la corretta fatturazione di tutte le prestazioni 2016. Sostieneva, inoltre, che fatture dei colleghi e le dichiarazioni dei terzi non erano disponibili prima e che tali documenti dimostrano la fatturazione da parte di altri professionisti di una parte degli invii contestati. In subordine, formulava istanza ex art. 118 c.p.c. per l'ispezione dei documenti dei colleghi. Concludeva chiedendo l'annullamento integrale dell'avviso.
Costituitasi tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate resisteva e proponeva appello incidentale, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato l'onorario relativo a 7 atti di cessione quote 2016 sulla base di fatture emesse nel 2017 nei confronti di Società_1 S.r.l., trattandosi — secondo l'Ufficio — di meri rimborsi spese e non del corrispettivo professionale dovuto.
Insisteva sull'inammissibilità della prova testimoniale essendo il ricorso stato notificato il 07/09/2022 e dunque prima dell'entrata in vigore della L. 130/2022. E, del resto, le richieste sarebbero tardive e generiche. Ribadiva
l'inutilizzabilità dei documenti (art. 32 DPR 600/73) in quanto trattasi di documenti richiesti e non forniti in istruttoria e, pertanto, non utilizzabili in giudizio, evidenziando, altresì, che la contribuente non provava che la mancata esibizione non era a lei imputabile.
Ribadiva, inoltre, l'irrilevanza probatoria dei documenti già valutati in quanto: i documenti 2, 3, 4 non dimostrano la fatturazione da parte dei colleghi;
dalle fatture 2016 della contribuente non risulta alcun invio dichiarazioni;
solo 3 fatture (2017-2018) recano espressamente compensi per invii dichiarazioni e l'Ufficio li aveva già scomputati.
Eccepiva l'inammissibilità della nuova produzione documentale in appello in quanto mancherebbero i requisiti di “indispensabilità” ex art. 58 D.Lgs. 546/1992; ed inoltre, anche se valutati nel merito, i documenti: riguardano pochissimi invii;
spesso indicano solo “consulenza”; non coprono gli oltre 140 invii contestati;
sono in gran parte riferiti a anni successivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato mentre quello incidentale merita accoglimento.
Avuto riguardo alle richieste istruttorie, la Corte rileva, innanzitutto, che il ricorso introduttivo è stato notificato in data 7 settembre 2022, in data dunque precedente rispetto all'entrata in vigore della L. 130/2022 (16 settembre 2022) che ha introdotto la testimonianza scritta nel processo tributario;
ne discende che, nel caso che ci occupa, trova ancora applicazione il previgente art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 che stabiliva l'inammissibilità assoluta della prova testimoniale. Corretta è, quindi, la decisione del primo giudice che ha dichiarato tardiva e inammissibile l'istanza.
Avuto riguardo all'utilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio, anche in questo caso il motivo di appello
è infondato. I documenti nn. 6 e 7 prodotti in primo grado rientrano fra quelli specificamente richiesti dall'Ufficio nell'invito I00434/2021 e non esibiti in sede amministrativa. Pertanto la loro successiva produzione in giudizio
è colpita dalla preclusione di cui all'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, non essendo stata allegata alcuna causa non imputabile alla contribuente a dimostrazione della mancata esibizione e correttamente la CGT di primo grado ha dichiarato i documenti inutilizzabili.
Circa le nuove produzioni in appello, ritiene questa Corte che le fatture e i documenti prodotti in appello non possono ritenersi “indispensabili” ai sensi dell'art. 58, D.Lgs. 546/1992, in quanto non idonei a scardinare la presunzione utilizzata dall'Ufficio. In particolare: le fatture dei colleghi Rag. Nominativo_2 e Nominativo_3, pur evocando attività di consulenza, non dimostrano che essi abbiano fatturato il servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni contestate;
solo 6 fatture di terzi menzionano espressamente la trasmissione di dichiarazioni, a fronte di 141 invii contestati;
le fatture in cui la contribuente ha effettivamente fatturato l'invio sono solo 3, e l'Ufficio le ha già riconosciute (per complessivi € 750,00).
La documentazione prodotta è, dunque, insufficiente a dimostrare che i compensi da trasmissioni telematiche siano stati fatturati da terzi o che fossero prestazioni rese gratuitamente.
L'appello principale va quindi respinto anche su tale motivo.
Relativamente alle questioni di merito dell'appello principale, ritiene questo giudice che il complessivo impianto dell'accertamento risulti logico, coerente e fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, specie alla luce dell'inottemperanza all'invito ex art. 32 DPR 600/1973; della mancata esibizione della documentazione contabile;
della non congruità e non coerenza degli studi di settore;
della anomalia del volume d'affari 2016 rispetto ad anni precedenti e successivi;
della numerazione discontinua delle fatture e della mancata prova dei presunti rimborsi spese;
anche in considerazione del fatto che la contribuente, quando fatturava effettivamente gli invii, li indicava sempre in modo esplicito. L'appello principale deve pertanto anche nel merito essere integralmente respinto.
L'appello incidentale è invece fondato.
La CGT di primo grado ha ritenuto che le fatture nn. 10/A e 11/A del 30.4.2017, emesse verso Società_1 S.r. l., dimostrassero l'avvenuta fatturazione degli onorari relativi a 7 dei 9 invii di cessione quote;
tuttavia, come correttamente eccepito dall'Ufficio, tali fatture non riportano onorari professionali, ma solo i rimborsi di spese vive (imposte registrazione atti) e la contribuente non ha dimostrato di aver percepito alcun compenso professionale per tali atti. L'unico onorario certo è quello relativo alla fattura n. 8/2016 a Soc2 S.r.l.
Ora, poichè la prassi secondo cui un professionista svolga attività di predisposizione e deposito atti societari senza percepire alcun corrispettivo, ma solo il rimborso delle imposte, è oggettivamenteuna prassi implausibile, questo giudice ritiene che l'Ufficio abbia correttamente quantificato i compensi relativi ai 9 invii di cessione quote in: € 250,00 × 9 = € 2.250,00 e dunque, il punto della sentenza di primo grado che aveva escluso € 1.750,00 dal recupero deve essere riformato.
In sintesi, quindi, l'appello principale va rigettato integralmente e l'appello incidentale va accolto, restando ferma l'acquiescenza dell'Agenzia per € 750,00 (3 dichiarazioni fatturate nel 2017–2018). Ne discende che l'avviso di accertamento deve considerarsi pienamente legittimo, per complessivi € 23.400,00, al netto del citato importo di € 750,00.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale proposto da Ricorrente_1 e accoglie quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Riforma la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e conferma integralmente l'avviso di accertamento, detratta la somma di € 750,00. Condanna la contribuente alla pagamento delle spese del giudizio per entrambi i gradi, che quantifica in euro 3.000,00.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente
BELLE BRUNELLA, OR
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 610/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa - Galleria G.b.gerace 7/15 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 276/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 10/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P010100139-2022 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10/05/2021 l'Ufficio notificava alla contribuente Ricorrente_1 l'invito I00434/2021 (a mezzo PEC) chiedendo completa documentazione per l'anno 2016 (fatture, registri IVA, libro cespiti, ecc.).
La contribuente non ottemperava alla richiesta.
A seguito delle irregolarità riscontrate e dell'assenza di documenti, veniva attivato il contraddittorio ex art.
5-ter D.Lgs. 218/1997 e successivamente emesso l'avviso di accertamento con metodo induttivo, fondato su:
1. mancata esibizione documentale;
2. numerazione “saltuaria” di fatture (ipotizzata esistenza di ulteriori fatture non dichiarate);
3. dichiarati “rimborsi spese” non documentati;
4. incongruenze con studi di settore;
5. scostamenti del volume d'affari rispetto ad anni precedenti/successivi.
Con l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2016 sopra richiamato, l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente l'omessa fatturazione di compensi professionali per complessivi € 23.400,00, di cui: € 2.250,00 per n. 9 atti di cessione quote S.r.l.; € 21.150,00 per n. 141 invii telematici di dichiarazioni fiscali.
Impugnato tempestivamente l'atto, la contribuente lo contestava integralmente deducendo principalmente quanto segue:
a) limitatamente agli incarichi svolti a titolo gratuito per altri due professionisti dello studio (Nominativo_2 e Nominativo_3), la dottoressa Ricorrente_1 era l'unica abilitata agli invii telematici, ma la fatturazione sarebbe stata effettuata dai colleghi per i rispettivi clienti;
b) quanto alle operazioni relative a 10 cessioni di quote, solo una sarebbe riferibile alla contribuente;
le altre
9 sarebbero state effettuate per conto della società Società_1 Srl, che avrebbe rimborsato le spese nel 2017;
c) circa i 141 invii di dichiarazioni, gli stessi in parte sarebbero stati fatturati nel 2016 (13 fatture); una parte non sarebbe stata pagata dai clienti (quindi non fatturata); una parte sarebbe stata fatturata negli anni successivi (2017); infine, una parte sarebbe stata fatturata dai colleghi di studio.
La contribuente richiedeva anche testimonianze scritte e ordine di esibizione di documenti ai sensi degli artt.
7 D.Lgs. 546/92 e 210 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, l'Ufficio insisteva sulla legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa avanzata con l'atto impugnato.
La CGT di primo grado, con la sentenza oggi impugnata, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando i maggiori compensi in € 20.900,00, ritenendo provati solo 7 dei 9 invii telematici relativi ad atti di cessione quote e dichiarando inammissibili le istanze istruttorie (testimonianza scritta, ordini di esibizione) per tardività
e inapplicabilità della prova testimoniale (ricorso notificato prima del 16/09/2022, data di entrata in vigore della L. 130/2022); oltre che l'inutilizzabilità di parte della documentazione prodotta in giudizio ex art. 32, co. 4, DPR 600/1973.
Avverso la decisione proponeva appello principale la contribuente, deducendo l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dei mezzi istruttori, l'erronea applicazione dell'art. 32 DPR 600/1973 e sostenendo la regolare fatturazione (diretta o a cura di professionisti terzi dello stesso studio) delle prestazioni contestate.
Contestava la dichiarata tardività delle richieste ritenendo le prove “necessarie e rilevanti”.
Riproponeva, quindi, la richiesta di testimonianze scritte per i colleghi Nominativo_2, Nominativo_3, e per la Società_1 Srl. Chiedeva che si ordinasse l'esibizione dei documenti originariamente non esibiti ex art. 210 c. p.c. e che sfossero considerati utilizzabili i documenti n. 6 e 7 (6: 8 fatture di rimborso spese esenti;
7: giustificativi di spese anticipate). Affermava che la nuova documentazione dimostrerebbe la corretta fatturazione di tutte le prestazioni 2016. Sostieneva, inoltre, che fatture dei colleghi e le dichiarazioni dei terzi non erano disponibili prima e che tali documenti dimostrano la fatturazione da parte di altri professionisti di una parte degli invii contestati. In subordine, formulava istanza ex art. 118 c.p.c. per l'ispezione dei documenti dei colleghi. Concludeva chiedendo l'annullamento integrale dell'avviso.
Costituitasi tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate resisteva e proponeva appello incidentale, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato l'onorario relativo a 7 atti di cessione quote 2016 sulla base di fatture emesse nel 2017 nei confronti di Società_1 S.r.l., trattandosi — secondo l'Ufficio — di meri rimborsi spese e non del corrispettivo professionale dovuto.
Insisteva sull'inammissibilità della prova testimoniale essendo il ricorso stato notificato il 07/09/2022 e dunque prima dell'entrata in vigore della L. 130/2022. E, del resto, le richieste sarebbero tardive e generiche. Ribadiva
l'inutilizzabilità dei documenti (art. 32 DPR 600/73) in quanto trattasi di documenti richiesti e non forniti in istruttoria e, pertanto, non utilizzabili in giudizio, evidenziando, altresì, che la contribuente non provava che la mancata esibizione non era a lei imputabile.
Ribadiva, inoltre, l'irrilevanza probatoria dei documenti già valutati in quanto: i documenti 2, 3, 4 non dimostrano la fatturazione da parte dei colleghi;
dalle fatture 2016 della contribuente non risulta alcun invio dichiarazioni;
solo 3 fatture (2017-2018) recano espressamente compensi per invii dichiarazioni e l'Ufficio li aveva già scomputati.
Eccepiva l'inammissibilità della nuova produzione documentale in appello in quanto mancherebbero i requisiti di “indispensabilità” ex art. 58 D.Lgs. 546/1992; ed inoltre, anche se valutati nel merito, i documenti: riguardano pochissimi invii;
spesso indicano solo “consulenza”; non coprono gli oltre 140 invii contestati;
sono in gran parte riferiti a anni successivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato mentre quello incidentale merita accoglimento.
Avuto riguardo alle richieste istruttorie, la Corte rileva, innanzitutto, che il ricorso introduttivo è stato notificato in data 7 settembre 2022, in data dunque precedente rispetto all'entrata in vigore della L. 130/2022 (16 settembre 2022) che ha introdotto la testimonianza scritta nel processo tributario;
ne discende che, nel caso che ci occupa, trova ancora applicazione il previgente art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 che stabiliva l'inammissibilità assoluta della prova testimoniale. Corretta è, quindi, la decisione del primo giudice che ha dichiarato tardiva e inammissibile l'istanza.
Avuto riguardo all'utilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio, anche in questo caso il motivo di appello
è infondato. I documenti nn. 6 e 7 prodotti in primo grado rientrano fra quelli specificamente richiesti dall'Ufficio nell'invito I00434/2021 e non esibiti in sede amministrativa. Pertanto la loro successiva produzione in giudizio
è colpita dalla preclusione di cui all'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, non essendo stata allegata alcuna causa non imputabile alla contribuente a dimostrazione della mancata esibizione e correttamente la CGT di primo grado ha dichiarato i documenti inutilizzabili.
Circa le nuove produzioni in appello, ritiene questa Corte che le fatture e i documenti prodotti in appello non possono ritenersi “indispensabili” ai sensi dell'art. 58, D.Lgs. 546/1992, in quanto non idonei a scardinare la presunzione utilizzata dall'Ufficio. In particolare: le fatture dei colleghi Rag. Nominativo_2 e Nominativo_3, pur evocando attività di consulenza, non dimostrano che essi abbiano fatturato il servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni contestate;
solo 6 fatture di terzi menzionano espressamente la trasmissione di dichiarazioni, a fronte di 141 invii contestati;
le fatture in cui la contribuente ha effettivamente fatturato l'invio sono solo 3, e l'Ufficio le ha già riconosciute (per complessivi € 750,00).
La documentazione prodotta è, dunque, insufficiente a dimostrare che i compensi da trasmissioni telematiche siano stati fatturati da terzi o che fossero prestazioni rese gratuitamente.
L'appello principale va quindi respinto anche su tale motivo.
Relativamente alle questioni di merito dell'appello principale, ritiene questo giudice che il complessivo impianto dell'accertamento risulti logico, coerente e fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, specie alla luce dell'inottemperanza all'invito ex art. 32 DPR 600/1973; della mancata esibizione della documentazione contabile;
della non congruità e non coerenza degli studi di settore;
della anomalia del volume d'affari 2016 rispetto ad anni precedenti e successivi;
della numerazione discontinua delle fatture e della mancata prova dei presunti rimborsi spese;
anche in considerazione del fatto che la contribuente, quando fatturava effettivamente gli invii, li indicava sempre in modo esplicito. L'appello principale deve pertanto anche nel merito essere integralmente respinto.
L'appello incidentale è invece fondato.
La CGT di primo grado ha ritenuto che le fatture nn. 10/A e 11/A del 30.4.2017, emesse verso Società_1 S.r. l., dimostrassero l'avvenuta fatturazione degli onorari relativi a 7 dei 9 invii di cessione quote;
tuttavia, come correttamente eccepito dall'Ufficio, tali fatture non riportano onorari professionali, ma solo i rimborsi di spese vive (imposte registrazione atti) e la contribuente non ha dimostrato di aver percepito alcun compenso professionale per tali atti. L'unico onorario certo è quello relativo alla fattura n. 8/2016 a Soc2 S.r.l.
Ora, poichè la prassi secondo cui un professionista svolga attività di predisposizione e deposito atti societari senza percepire alcun corrispettivo, ma solo il rimborso delle imposte, è oggettivamenteuna prassi implausibile, questo giudice ritiene che l'Ufficio abbia correttamente quantificato i compensi relativi ai 9 invii di cessione quote in: € 250,00 × 9 = € 2.250,00 e dunque, il punto della sentenza di primo grado che aveva escluso € 1.750,00 dal recupero deve essere riformato.
In sintesi, quindi, l'appello principale va rigettato integralmente e l'appello incidentale va accolto, restando ferma l'acquiescenza dell'Agenzia per € 750,00 (3 dichiarazioni fatturate nel 2017–2018). Ne discende che l'avviso di accertamento deve considerarsi pienamente legittimo, per complessivi € 23.400,00, al netto del citato importo di € 750,00.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale proposto da Ricorrente_1 e accoglie quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Riforma la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e conferma integralmente l'avviso di accertamento, detratta la somma di € 750,00. Condanna la contribuente alla pagamento delle spese del giudizio per entrambi i gradi, che quantifica in euro 3.000,00.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026