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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA RI CA ER
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1815 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Controparte_1 procura in atti, dall'avv. D'ADDIO ANNALISA presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 22/09/2007 in Santa Maria Capua Vetere (CE); che, dallo stesso, è nato un figlio
(13/02/2012); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile. Persona_1
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 02/12/2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la 2
volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnarsi il domicilio coniugale, ubicato in Macerata Campania (CE) alla Via Dei Mille, n.
12, in uno all'arredo, alla moglie che si accolla il canone di locazione;
3. affidarsi il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, tuttavia, esso vivrà con la madre. Il padre avrà facoltà di vederlo ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze del bambino e della madre;
In caso di mancato accordo, potrà vederlo quattro volte
a settimana, ovvero tre giorni feriali secondo orari da concordarsi di volta in volta, nonché un sabato o una domenica a settimane alterne. Il figlio resterà con il padre per 15 giorni durante le vacanze estive e con esso trascorrerà la festività di Natale e, o Capodanno ad anni alterni, salvo diverse esigenze dei genitori. Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi saranno pur sempre predisposte sul mutuo consenso;
4. il sig. svolge attività di parrucchiere con sede in Caserta e percepisce un Parte_1 reddito pari a come da dichiarazione (Modello 740) che si allega, mentre la sig.ra
risulta attualmente disoccupata;
CP_1
5. esso verserà un assegno mensile pari ad € 200,00 (Euro duecento/00) a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
6. tutte le spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) occorrenti per la crescita del piccolo ricadranno a carico di entrambi i genitori al 50%; Per_1
7. disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra ; Controparte_1
8. i coniugi prestano il loro reciproco consenso per eventuale rilascio e, o rinnovo del personale passaporto, autorizzando, fin d'ora, le autorità consolari e gli organi di polizia a tanto, anche al fine dell'eventuale iscrizione del figlio sul passaporto medesimo.
9. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L.
1dicembre 1970, n. 898. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 22.09.2007 regolarmente trascritto al Parte_1 Controparte_1
n. 96, serie A, Parte II, anno 2007 del registro di stato civile del tra i sigg.ri Parte_1
e in data 22.09.2007 regolarmente trascritto al n. 96, serie A,
[...] Controparte_1 3
Parte II, anno 2007 del registro di stato civile del Comune di S. Maria C.V. (CE), giusta certificato che si produce;
10. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Macerata Campania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 02/12/2025, le parti hanno precisato l'importo dell'Assegno Unico pari ad € 201,00 e, relativamente al diritto di visita del padre, le stesse hanno precisato quanto segue: “il padre può vedere quando vuole il figlio, previa comunicazione alla madre;
per il pernotto preferisce dormire nella sua cameretta per Per_1 abitudine e, o per comodità, oltre ad esigenze pratiche ed organizzative, almeno durante il periodo scolastico. Si rappresenta però che il rapporto con il papà è sereno e molto libero ed equilibrato, capitando molto spesso che si organizzino per uscire e, o che pernotti con il papà quando Per_1 non ha lezione il giorno successivo”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 02/12/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA RI CA ER (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 96, parte II, serie A, anno 2007);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA RI CA ER
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1815 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Controparte_1 procura in atti, dall'avv. D'ADDIO ANNALISA presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 22/09/2007 in Santa Maria Capua Vetere (CE); che, dallo stesso, è nato un figlio
(13/02/2012); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile. Persona_1
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 02/12/2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la 2
volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnarsi il domicilio coniugale, ubicato in Macerata Campania (CE) alla Via Dei Mille, n.
12, in uno all'arredo, alla moglie che si accolla il canone di locazione;
3. affidarsi il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, tuttavia, esso vivrà con la madre. Il padre avrà facoltà di vederlo ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze del bambino e della madre;
In caso di mancato accordo, potrà vederlo quattro volte
a settimana, ovvero tre giorni feriali secondo orari da concordarsi di volta in volta, nonché un sabato o una domenica a settimane alterne. Il figlio resterà con il padre per 15 giorni durante le vacanze estive e con esso trascorrerà la festività di Natale e, o Capodanno ad anni alterni, salvo diverse esigenze dei genitori. Eventuali variazioni che potrebbero verificarsi saranno pur sempre predisposte sul mutuo consenso;
4. il sig. svolge attività di parrucchiere con sede in Caserta e percepisce un Parte_1 reddito pari a come da dichiarazione (Modello 740) che si allega, mentre la sig.ra
risulta attualmente disoccupata;
CP_1
5. esso verserà un assegno mensile pari ad € 200,00 (Euro duecento/00) a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
6. tutte le spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) occorrenti per la crescita del piccolo ricadranno a carico di entrambi i genitori al 50%; Per_1
7. disporre che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla sig.ra ; Controparte_1
8. i coniugi prestano il loro reciproco consenso per eventuale rilascio e, o rinnovo del personale passaporto, autorizzando, fin d'ora, le autorità consolari e gli organi di polizia a tanto, anche al fine dell'eventuale iscrizione del figlio sul passaporto medesimo.
9. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L.
1dicembre 1970, n. 898. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 22.09.2007 regolarmente trascritto al Parte_1 Controparte_1
n. 96, serie A, Parte II, anno 2007 del registro di stato civile del tra i sigg.ri Parte_1
e in data 22.09.2007 regolarmente trascritto al n. 96, serie A,
[...] Controparte_1 3
Parte II, anno 2007 del registro di stato civile del Comune di S. Maria C.V. (CE), giusta certificato che si produce;
10. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Macerata Campania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 02/12/2025, le parti hanno precisato l'importo dell'Assegno Unico pari ad € 201,00 e, relativamente al diritto di visita del padre, le stesse hanno precisato quanto segue: “il padre può vedere quando vuole il figlio, previa comunicazione alla madre;
per il pernotto preferisce dormire nella sua cameretta per Per_1 abitudine e, o per comodità, oltre ad esigenze pratiche ed organizzative, almeno durante il periodo scolastico. Si rappresenta però che il rapporto con il papà è sereno e molto libero ed equilibrato, capitando molto spesso che si organizzino per uscire e, o che pernotti con il papà quando Per_1 non ha lezione il giorno successivo”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 02/12/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA RI CA ER (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 96, parte II, serie A, anno 2007);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio