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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1696/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1696/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 5 giugno 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per e 'avv. SOTTINI ADRIANO. Parte_1 Parte_2
Per rappresentata da l'avv. Parte_3 Controparte_1
MASSERONI ERMANNO, oggi sostituito dall'avv. BERNABOVI DENISE.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1696/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bozzolo Via Colombo n. 18,
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Bozzolo Via Colombo n. 18, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ADRIANO SOTTINI del Foro di Brescia (C.F:
, presso il cui studio eleggono domicilio in Cologne Piazza Garibaldi n. 24/1; C.F._3
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. ; partita iva ), con sede in Parte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
Parma, Via Università n. 1, rappresentata da C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3
del procuratore pro tempore, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. ERMANNO MASSERONI del foro di Bergamo (C.F.: ), presso il cui C.F._4
studio in Bergamo, Via XX Settembre n. 58/a, ha eletto domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 526/2024 (N. 914/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: riservata in punto la proposizione di apposita istanza ex art. 649 cpc, in esito alla avvenuta iscrizione a ruolo della presente opposizione ed alla nomina del magistrato giudicante, voglia l'Ill.mo Tribunale adito rilevato come la promossa opposizione risulta fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione con riferimento alla insussistenza delle ragioni creditorie così come dedotta in danno dei fideiussori e;
alla nullità Parte_1 Parte_4
pagina 2 di 6 parziale delle fideiussioni omnibus di data 23.12.2014 con riguardo alla clausole di cui agli artt. 2), 6) ed 8); alla necessità di parte ingiungente di avvalersi della clausola di cui all'art. 6) – deroga al disposto di cui all'art. 1957 cod.civ. - al fine di esercitare le proprie pretese ragioni creditorie in capo ai fideiussori sospendere la come già concessa immediata esecutività per il D.I. 526/2024 Tribunale di
Cremona nei confronti degli opponenti e;
NEL MERITO IN VIA Parte_1 Parte_2
PRINCIPALE: previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso: accertata e dichiarata – anche incidenter tantum – la nullità della clausola di cui all'art. 6 (deroga alle previsione di cui all'art. 1957 cod.civ) di cui alle fideiussioni omnibus rilasciate in data 23.12.2014 dagli opponenti Parte_1
e ; constatato come le ragioni di credito azionate da parte ingiungente Parte_2 presuppongano, in danno dei fideiussori e , la necessità Parte_1 Parte_2 dell'ingiungente di avvalersi di una clausola contrattuale (art. 6) affetta da nullità; voglia l'Ill.mo
Tribunale aditorevocare, dichiarare nullo, annullato e/o comunque privo di quale che sia efficacia giuridica il D.I 526/2024 Tribunale di Cremona e, per l'effetto dichiarare gli opponenti Parte_1
e non tenuti al versamento di quale che sia somma in favore della convenuta
[...] Parte_2 opposta , così come rappresentata da . In ogni caso con Controparte_2 Controparte_1 vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è quindi costituita in giudizio e per essa la mandataria Parte_3 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a sua volta chiedendo accogliersi le seguenti
[...] conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni domanda, comprese quelle cautelari e preliminari, avanzata dagli opponenti nei confronti di .p.A.., rappresentata da in quanto infondata in Controparte_3 Controparte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare i sigg. nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ), residenti in [...]C.F._1
Bozzolo (MN), Via Colombo n. 18, a pagare la complessiva somma di €. 40.000,00= Parte_5 ricompresa nel maggiore importo ingiunto alla debitrice principale, oltre interessi maturati e maturandi dal 19.03.2024 al saldo ai tassi convenzionalmente pattuiti, con precisazione che gli interessi maturati e maturandi dovuti in forza di contratto e di legge sono da intendersi, comunque, ricondotti nelle soglie stabilite dalla Legge 108/96 ove inferiori, o le eventuali diverse somme che dovessero risultare come dovute in corso di causa. IN OGNI CASO: spese e compenso di causa interamente rifusi, compresi quelli della fase monitoria, oltre CPA ed IVA”.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 5/6/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione all'esecuzione proposta non può essere accolta, per le ragioni che seguono. L'opponente ha eccepito la nullità parziale, per violazione della normativa antitrust, delle fideiussioni sottoscritte e la conseguente decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Tuttavia, a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di nullità parziale della fideiussione, si evidenzia: a) con riguardo alle clausole nn. 2 e 8 della fideiussione, il difetto di pagina 3 di 6 specifico interesse ad agire da parte dell'opponente, e comunque l'assenza di adeguata allegazione relativa alle conseguenze, nel rapporto in esame, della nullità paventata, non risultando in alcun modo che la creditrice si sia servita di tali clausole o comunque che la loro nullità incida concretamente sulla pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto;
b) con riguardo alla clausola n. 6, la circostanza per cui la creditrice ha rispettato (seppure tramite iniziative stragiudiziali, giustificate tuttavia dalla clausola “a prima richiesta” contenuta nella garanzia prestata) il termine semestrale ex art. 1957 c.c..
Infatti, seppure sia evidente che il contenuto della clausola n. 6 delle fideiussioni (clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.) sia identico a quello della clausola n. 6 dello schema diffuso dall'ABI e censurato con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA (doc.
4-6 opponente), deve precisarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass., S.U., sent. 30 dicembre 2021 n. 41994) hanno recentemente chiarito che la nullità dell'intesa a monte (di cui il provvedimento della Banca d'TA funge da prova privilegiata) è idonea a colpire solo parzialmente (ai sensi dell'art. 1419 c.c. ed in virtù del principio di conservazione del contratto) la fideiussione stipulata a valle, dovendosi considerare nulle le sole clausole “proveninenti” dall'intesa, a meno che in via eccezionale, non sia fornita prova (da parte del garante interessato a far valere la nullità totale) dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o parte nulla, in relazione alla potenziale volontà delle parti con riguardo all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass.,10/11/2014, n. 23950).
Come ritenuto dalle Sezioni Unite citate, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame, e ciò in quanto la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
inoltre, il fideiussore, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Unitamente, anche la Banca ha ovviamente interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Se ne deduce che l'eventuale nullità colpirebbe (per quanto qui di interesse) unicamente la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., facendo rivivere il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dalla suddetta norma.
Nel caso in esame, tuttavia, la creditrice ha dimostrato di aver rispettato il termine di sei mesi, avendo inviato alla debitrice ed ai garanti diffida di pagamento contestualmente alla scadenza del rapporto principale con lettera del 8/2/2024 (doc. 5-6-7 fasc. mon.), nonché di aver successivamente coltivato le sue pretese con il deposito del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo la giurisprudenza, infatti, laddove sia presente come nel caso di specie una clausola di pagamento a prima richiesta, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017, Cass. n.
5598/2020; v. da ultimo, Cass. ord. n. 31509/2021, secondo cui “"in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi pagina 4 di 6 sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. 22346/2017), tanto più che "la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957
c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente" (Cass. 13078/2008)”).
Tale assunto ha trovato conferma (e non anche smentita) nella successiva giurisprudenza della Suprema
Corte (v. appunto Cass. sent. n.31509/2021) ed in quella di merito, motivo per il quale lo scrivente ne fa propri gli esiti.
Infatti, secondo le sentenze citate, la cui motivazione si fa propria, nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.
Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale.
Infine, non è condivisibile la tesi dell'opponente per cui la Banca avrebbe dovuto agire immediatamente ai primi segnali di insolvenza della debitrice principale, essendo la risoluzione contrattuale tramite clausola risolutiva espressa (art. 17 contratto) pattuita come facoltà (e non certo obbligo) della Banca stessa, ed in ogni caso dipendente dall'invio della comunicazione della Banca di volersi avvalere di tale clausola nei confronti della debitrice principale. Non può dunque dirsi che attraverso tale inerzia la Banca abbia violato il disposto dell'art. 1957 c.c., che come detto invece appare rispettato (non avendo peraltro l'odierno fideiussore invocato ulteriori e diverse tutele normative).
pagina 5 di 6 L'opposizione quindi deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo nei confronti degli odierni opponenti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1696/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione promossa da e , e per l'effetto, DICHIARA Parte_1 Parte_2 esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo 526/2024 (N. 914/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di
Cremona.
CONDANNA parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 5 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1696/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 5 giugno 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per e 'avv. SOTTINI ADRIANO. Parte_1 Parte_2
Per rappresentata da l'avv. Parte_3 Controparte_1
MASSERONI ERMANNO, oggi sostituito dall'avv. BERNABOVI DENISE.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati telematicamente.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1696/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bozzolo Via Colombo n. 18,
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Bozzolo Via Colombo n. 18, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ADRIANO SOTTINI del Foro di Brescia (C.F:
, presso il cui studio eleggono domicilio in Cologne Piazza Garibaldi n. 24/1; C.F._3
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. ; partita iva ), con sede in Parte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
Parma, Via Università n. 1, rappresentata da C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_3
del procuratore pro tempore, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. ERMANNO MASSERONI del foro di Bergamo (C.F.: ), presso il cui C.F._4
studio in Bergamo, Via XX Settembre n. 58/a, ha eletto domicilio;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 526/2024 (N. 914/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Cremona, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: riservata in punto la proposizione di apposita istanza ex art. 649 cpc, in esito alla avvenuta iscrizione a ruolo della presente opposizione ed alla nomina del magistrato giudicante, voglia l'Ill.mo Tribunale adito rilevato come la promossa opposizione risulta fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione con riferimento alla insussistenza delle ragioni creditorie così come dedotta in danno dei fideiussori e;
alla nullità Parte_1 Parte_4
pagina 2 di 6 parziale delle fideiussioni omnibus di data 23.12.2014 con riguardo alla clausole di cui agli artt. 2), 6) ed 8); alla necessità di parte ingiungente di avvalersi della clausola di cui all'art. 6) – deroga al disposto di cui all'art. 1957 cod.civ. - al fine di esercitare le proprie pretese ragioni creditorie in capo ai fideiussori sospendere la come già concessa immediata esecutività per il D.I. 526/2024 Tribunale di
Cremona nei confronti degli opponenti e;
NEL MERITO IN VIA Parte_1 Parte_2
PRINCIPALE: previ gli accertamenti e le declaratorie tutte del caso: accertata e dichiarata – anche incidenter tantum – la nullità della clausola di cui all'art. 6 (deroga alle previsione di cui all'art. 1957 cod.civ) di cui alle fideiussioni omnibus rilasciate in data 23.12.2014 dagli opponenti Parte_1
e ; constatato come le ragioni di credito azionate da parte ingiungente Parte_2 presuppongano, in danno dei fideiussori e , la necessità Parte_1 Parte_2 dell'ingiungente di avvalersi di una clausola contrattuale (art. 6) affetta da nullità; voglia l'Ill.mo
Tribunale aditorevocare, dichiarare nullo, annullato e/o comunque privo di quale che sia efficacia giuridica il D.I 526/2024 Tribunale di Cremona e, per l'effetto dichiarare gli opponenti Parte_1
e non tenuti al versamento di quale che sia somma in favore della convenuta
[...] Parte_2 opposta , così come rappresentata da . In ogni caso con Controparte_2 Controparte_1 vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è quindi costituita in giudizio e per essa la mandataria Parte_3 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a sua volta chiedendo accogliersi le seguenti
[...] conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni domanda, comprese quelle cautelari e preliminari, avanzata dagli opponenti nei confronti di .p.A.., rappresentata da in quanto infondata in Controparte_3 Controparte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare i sigg. nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ), residenti in [...]C.F._1
Bozzolo (MN), Via Colombo n. 18, a pagare la complessiva somma di €. 40.000,00= Parte_5 ricompresa nel maggiore importo ingiunto alla debitrice principale, oltre interessi maturati e maturandi dal 19.03.2024 al saldo ai tassi convenzionalmente pattuiti, con precisazione che gli interessi maturati e maturandi dovuti in forza di contratto e di legge sono da intendersi, comunque, ricondotti nelle soglie stabilite dalla Legge 108/96 ove inferiori, o le eventuali diverse somme che dovessero risultare come dovute in corso di causa. IN OGNI CASO: spese e compenso di causa interamente rifusi, compresi quelli della fase monitoria, oltre CPA ed IVA”.
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 5/6/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
L'opposizione all'esecuzione proposta non può essere accolta, per le ragioni che seguono. L'opponente ha eccepito la nullità parziale, per violazione della normativa antitrust, delle fideiussioni sottoscritte e la conseguente decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Tuttavia, a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di nullità parziale della fideiussione, si evidenzia: a) con riguardo alle clausole nn. 2 e 8 della fideiussione, il difetto di pagina 3 di 6 specifico interesse ad agire da parte dell'opponente, e comunque l'assenza di adeguata allegazione relativa alle conseguenze, nel rapporto in esame, della nullità paventata, non risultando in alcun modo che la creditrice si sia servita di tali clausole o comunque che la loro nullità incida concretamente sulla pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto;
b) con riguardo alla clausola n. 6, la circostanza per cui la creditrice ha rispettato (seppure tramite iniziative stragiudiziali, giustificate tuttavia dalla clausola “a prima richiesta” contenuta nella garanzia prestata) il termine semestrale ex art. 1957 c.c..
Infatti, seppure sia evidente che il contenuto della clausola n. 6 delle fideiussioni (clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.) sia identico a quello della clausola n. 6 dello schema diffuso dall'ABI e censurato con provvedimento n. 55/2005 della Banca d'TA (doc.
4-6 opponente), deve precisarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass., S.U., sent. 30 dicembre 2021 n. 41994) hanno recentemente chiarito che la nullità dell'intesa a monte (di cui il provvedimento della Banca d'TA funge da prova privilegiata) è idonea a colpire solo parzialmente (ai sensi dell'art. 1419 c.c. ed in virtù del principio di conservazione del contratto) la fideiussione stipulata a valle, dovendosi considerare nulle le sole clausole “proveninenti” dall'intesa, a meno che in via eccezionale, non sia fornita prova (da parte del garante interessato a far valere la nullità totale) dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o parte nulla, in relazione alla potenziale volontà delle parti con riguardo all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass.,10/11/2014, n. 23950).
Come ritenuto dalle Sezioni Unite citate, tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame, e ciò in quanto la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema
ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il garante, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
inoltre, il fideiussore, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Unitamente, anche la Banca ha ovviamente interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Se ne deduce che l'eventuale nullità colpirebbe (per quanto qui di interesse) unicamente la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., facendo rivivere il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione previsto dalla suddetta norma.
Nel caso in esame, tuttavia, la creditrice ha dimostrato di aver rispettato il termine di sei mesi, avendo inviato alla debitrice ed ai garanti diffida di pagamento contestualmente alla scadenza del rapporto principale con lettera del 8/2/2024 (doc. 5-6-7 fasc. mon.), nonché di aver successivamente coltivato le sue pretese con il deposito del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo la giurisprudenza, infatti, laddove sia presente come nel caso di specie una clausola di pagamento a prima richiesta, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017, Cass. n.
5598/2020; v. da ultimo, Cass. ord. n. 31509/2021, secondo cui “"in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi pagina 4 di 6 sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. 22346/2017), tanto più che "la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957
c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente" (Cass. 13078/2008)”).
Tale assunto ha trovato conferma (e non anche smentita) nella successiva giurisprudenza della Suprema
Corte (v. appunto Cass. sent. n.31509/2021) ed in quella di merito, motivo per il quale lo scrivente ne fa propri gli esiti.
Infatti, secondo le sentenze citate, la cui motivazione si fa propria, nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.
Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale.
Infine, non è condivisibile la tesi dell'opponente per cui la Banca avrebbe dovuto agire immediatamente ai primi segnali di insolvenza della debitrice principale, essendo la risoluzione contrattuale tramite clausola risolutiva espressa (art. 17 contratto) pattuita come facoltà (e non certo obbligo) della Banca stessa, ed in ogni caso dipendente dall'invio della comunicazione della Banca di volersi avvalere di tale clausola nei confronti della debitrice principale. Non può dunque dirsi che attraverso tale inerzia la Banca abbia violato il disposto dell'art. 1957 c.c., che come detto invece appare rispettato (non avendo peraltro l'odierno fideiussore invocato ulteriori e diverse tutele normative).
pagina 5 di 6 L'opposizione quindi deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo nei confronti degli odierni opponenti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1696/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione promossa da e , e per l'effetto, DICHIARA Parte_1 Parte_2 esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo 526/2024 (N. 914/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di
Cremona.
CONDANNA parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 5 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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