TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2618/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CO IA Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA GA Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2618/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, C.F. nata a [...] il [...] e CP_1 Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avvocata Veronica Mercuri giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_3
, premettendo di aver contratto matrimonio in Sant'Angelo Romano (RM) in
[...] data 8 agosto 2010 e precisando che, dalla loro unione sono nate le figlie gemelle e (in data 8 gennaio 2013), hanno allegato il venir meno della loro Per_1 Per_2 comunione morale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) in G.
IS LO n. 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, vengono assegnati alla sig.ra , la quale è proprietaria al 50% unitamente al marito Parte_3 titolare dell'altro 50% dell'immobile nell'interesse delle figlie minori e Per_1
ivi stabilmente conviventi e pertanto la Sig.ra sarà Persona_3 Parte_3 il genitore collocatario delle minori;
3) Per quanto riguarda il pagamento del mutuo dell'immobile che ammonta ad €
300,00 mensili circa il Sig. si impegna e si obbliga a pagare la intera Parte_1 rata del mutuo di circa € 300,00 mensili sia nel periodo della separazione e sino a quando la Sig.ra diverrà proprietaria esclusiva dell'immobile sito Parte_3 in Guidonia Via Gionan IS LO n. 2 (entro e non oltre 4 mesi dalla sentenza di divorzio) con cessione delle quote pari al 50% da parte del
Sig. in favore della Sig.ra dinnanzi al Notaio prescelto Parte_1 Parte_3 dalla Sig.ra la quale contestualmente alla cessione di quote in suo Parte_3 favore, la Stessa provvederà contestualmente alla estinzione anticipata de mutuo in una unica soluzione.
4) Tale cessione della quota in favore della Sig.ra nonché Parte_3
l'estinzione anticipata del mutuo nonché la rinuncia a richiedere la somma versata dal Sig-. per l'anticipo per l'acquisto della casa familiare e le rate di Parte_1 mutuo pagate dal Sig. sino al passaggio delle quote del 50% del Sig. Parte_1
in favore della sig.ra saranno somme che la Sig.ra Parte_1 Parte_3
dichiara di aver ricevuto a titolo di contributo al mantenimento una Parte_3
2 tantum e costituiscono atti necessari per risolvere la crisi familiare ed addivenire ad un accordo consensuale degli interessi familiari.
5) Dal canto suo, la sig.ra a seguito del pagamento delle rate del Parte_3 mutuo da parte del Sig. sino al trasferimento delle quote del 50% Parte_1 dell'immobile in suo favore dichiarerà di non avere più nulla a pretendere dal Sig.
a titolo di contributo al mantenimento e assegno divorzile accettando Parte_1 le somme già corrisposte a titolo di assegno una tantum e dall'altro Il Sig.
[...]
a seguito dell'atto di cessione di quote al 50% e della estinzione anticipata Pt_1 del mutuo effettuata interamente dalla Sig.ra dichiara di non aver Parte_3 più nulla a pretendere dalla Sig.ra né per lavori o somme utilizzate Parte_3 per l'acquisto della casa coniugale e né per il proprio mantenimento, in quanto anche l'estinzione anticipata del mutuo rappresenta una condizione del presente atto di separazione volto a risolvere il conflitto familiare in quanto il Sig.
[...]
intende acquistare una nuova abitazione con mutuo e se non venisse estinto Pt_1 quello relativo alla casa coniuga le con il proprio stipendio non sarebbe in grado di acquistare un immobile per lui.
6) Il sig. si impegna, altresì, entro 7 gg dalla ricezione del Parte_1 provvedimento di omologa della separazione a cambiare anche formalmente la propria residenza visto e considerato che già si è trasferito altrove e precisamente in Fonte Nuova Via via Fonte Nuova n. 9.
7) che la sig.ra è proprietaria dell'autovettura volkswagen T- Roc Parte_3 targata GW 469 YW che rimarrà in suo esclusivo possesso.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
PIANO GENITORIALE PER I FI IN
9) Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori con la Per_1 Persona_3 formula dell'affido condiviso , i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e fav orendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3 10) Le figlie e restano collocate prevalentemente presso la Per_1 Persona_3 dimora familiare sita in Guidonia Montecelio (Rm) Via G. IS LO n. 2 con la madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) un pomeriggio a settimana il giovedì dalle ore 14 ,00 dall'uscita da scuola ove verranno prelevate dal padre o da persona di sua fiducia e resteranno con i nonni paterni sino alle 18,00 che il Sig. rientrerà dal lavoro sino alle alle ore Parte_1
21,00 (con cena presso il padre) nella settimana in cui il weekend è di spettanza del padre;
b) nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre potrà vederlie due pomeriggi a settimana che si stabiliscono nei giorni di Lunedì e giovedì dalle 14,00 dall'uscita da scuola ove saranno prelevate dal padre o da persona all'uopo delegata e staranno nell'abitazione dei nonni paterni sino a circa le 18,00 che il padre rientrerà dal lavoro e trascorrerà con le figlie il restante tempo sino alle ore 21,00 (con cena presso il padre) alle 21,00 il padre riaccompagnerà le minori presso l'abitazione del genitore collocatario (questo per tutte le visite);
c) week-end alterni dalle ore 17,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica.
d) Durante le festività comandate di Vigilia, Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno e Capodanno, Carnevale, Pasqua, Pasquetta e tutte le festività rosse da calendario ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi o non, ovverosia a settimane alterne, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
e) Durante le vacanze invernali i genitori potranno trascorrere ciascuno una settimana consecutiva o non consecutiva con i figli accordandosi per il periodo spettante a ciascuno entro il 1° dicembre di ogni anno.
11) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_3 entro e non oltre il giorno il 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- Il sig. autorizza la sig.ra a percepire ogni anno Parte_1 Parte_3 integralmente e in via esclusiva l'assegno unico per le minori stante la collocazione delle stesse presso la madre. Inoltre sino a che il Sig. verserà la quota Parte_1
4 di mutuo e cioè sino al rogito notarile che dovrà avvenire in favore della Sig.ra ntro 4 mesi dal divorzio pagando la quota di euro 300,00 quale Parte_3 rata di mutuo verserà in favore della Sig.ra la quota di euro 180,00 Parte_3 come rimborso dell'assegno unico familiare che attualmente percepisce il Sig.
[...]
che ammonta ad euro 470,00 mensili. Pt_1
- Nel momento in cui il Sig. vista la cessione delle sue quote pari al Parte_1
50% sulla casa familiare in favore della Sig.ra e l'estinzione del Parte_3 mutuo da parte della Sig.ra le parti stabiliscono che l'assegno Parte_3 unico delle figlie sarà versato interamente in favore della madre quale genitore collocatario. Parte_3
- Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso autorizza la Sig.ra Parte_1
a richiedere ed ottenere l'attribuzione del 100% dell'assegno unico Parte_3 familiare spettantele per entrambe le figlie quale genitore collocatario
12) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) Le spese per la retta scolastica nel caso in cui i figli frequentassero la scuola privata, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per le lezioni private, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze e gite scolastiche, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
c) Per quanto non espressamente specificato si rimanda al protocollo del Tribunale di Tivoli in materia di spese straordinarie per i figli.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
13) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, essendo entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio nonché si autorizzano sin da subito al rilascio della carta di identità valide per l'espatrio”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono
5 stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 12 dicembre 2025 e la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere condivise da questo Collegio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
4. La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_3 quali hanno contratto matrimonio in Sant'Angelo Romano (RM) in data 8 agosto
2010, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2010, Atto
N. 17, Parte II, Serie C;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA GA CO IA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CO IA Presidente dott.ssa IA Costantino Giudice dott.ssa IA GA Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2618/2025 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, C.F. nata a [...] il [...] e CP_1 Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avvocata Veronica Mercuri giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 9 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1 Parte_3
, premettendo di aver contratto matrimonio in Sant'Angelo Romano (RM) in
[...] data 8 agosto 2010 e precisando che, dalla loro unione sono nate le figlie gemelle e (in data 8 gennaio 2013), hanno allegato il venir meno della loro Per_1 Per_2 comunione morale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) in G.
IS LO n. 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, vengono assegnati alla sig.ra , la quale è proprietaria al 50% unitamente al marito Parte_3 titolare dell'altro 50% dell'immobile nell'interesse delle figlie minori e Per_1
ivi stabilmente conviventi e pertanto la Sig.ra sarà Persona_3 Parte_3 il genitore collocatario delle minori;
3) Per quanto riguarda il pagamento del mutuo dell'immobile che ammonta ad €
300,00 mensili circa il Sig. si impegna e si obbliga a pagare la intera Parte_1 rata del mutuo di circa € 300,00 mensili sia nel periodo della separazione e sino a quando la Sig.ra diverrà proprietaria esclusiva dell'immobile sito Parte_3 in Guidonia Via Gionan IS LO n. 2 (entro e non oltre 4 mesi dalla sentenza di divorzio) con cessione delle quote pari al 50% da parte del
Sig. in favore della Sig.ra dinnanzi al Notaio prescelto Parte_1 Parte_3 dalla Sig.ra la quale contestualmente alla cessione di quote in suo Parte_3 favore, la Stessa provvederà contestualmente alla estinzione anticipata de mutuo in una unica soluzione.
4) Tale cessione della quota in favore della Sig.ra nonché Parte_3
l'estinzione anticipata del mutuo nonché la rinuncia a richiedere la somma versata dal Sig-. per l'anticipo per l'acquisto della casa familiare e le rate di Parte_1 mutuo pagate dal Sig. sino al passaggio delle quote del 50% del Sig. Parte_1
in favore della sig.ra saranno somme che la Sig.ra Parte_1 Parte_3
dichiara di aver ricevuto a titolo di contributo al mantenimento una Parte_3
2 tantum e costituiscono atti necessari per risolvere la crisi familiare ed addivenire ad un accordo consensuale degli interessi familiari.
5) Dal canto suo, la sig.ra a seguito del pagamento delle rate del Parte_3 mutuo da parte del Sig. sino al trasferimento delle quote del 50% Parte_1 dell'immobile in suo favore dichiarerà di non avere più nulla a pretendere dal Sig.
a titolo di contributo al mantenimento e assegno divorzile accettando Parte_1 le somme già corrisposte a titolo di assegno una tantum e dall'altro Il Sig.
[...]
a seguito dell'atto di cessione di quote al 50% e della estinzione anticipata Pt_1 del mutuo effettuata interamente dalla Sig.ra dichiara di non aver Parte_3 più nulla a pretendere dalla Sig.ra né per lavori o somme utilizzate Parte_3 per l'acquisto della casa coniugale e né per il proprio mantenimento, in quanto anche l'estinzione anticipata del mutuo rappresenta una condizione del presente atto di separazione volto a risolvere il conflitto familiare in quanto il Sig.
[...]
intende acquistare una nuova abitazione con mutuo e se non venisse estinto Pt_1 quello relativo alla casa coniuga le con il proprio stipendio non sarebbe in grado di acquistare un immobile per lui.
6) Il sig. si impegna, altresì, entro 7 gg dalla ricezione del Parte_1 provvedimento di omologa della separazione a cambiare anche formalmente la propria residenza visto e considerato che già si è trasferito altrove e precisamente in Fonte Nuova Via via Fonte Nuova n. 9.
7) che la sig.ra è proprietaria dell'autovettura volkswagen T- Roc Parte_3 targata GW 469 YW che rimarrà in suo esclusivo possesso.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
PIANO GENITORIALE PER I FI IN
9) Le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori con la Per_1 Persona_3 formula dell'affido condiviso , i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e fav orendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3 10) Le figlie e restano collocate prevalentemente presso la Per_1 Persona_3 dimora familiare sita in Guidonia Montecelio (Rm) Via G. IS LO n. 2 con la madre;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) un pomeriggio a settimana il giovedì dalle ore 14 ,00 dall'uscita da scuola ove verranno prelevate dal padre o da persona di sua fiducia e resteranno con i nonni paterni sino alle 18,00 che il Sig. rientrerà dal lavoro sino alle alle ore Parte_1
21,00 (con cena presso il padre) nella settimana in cui il weekend è di spettanza del padre;
b) nella settimana in cui le minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre potrà vederlie due pomeriggi a settimana che si stabiliscono nei giorni di Lunedì e giovedì dalle 14,00 dall'uscita da scuola ove saranno prelevate dal padre o da persona all'uopo delegata e staranno nell'abitazione dei nonni paterni sino a circa le 18,00 che il padre rientrerà dal lavoro e trascorrerà con le figlie il restante tempo sino alle ore 21,00 (con cena presso il padre) alle 21,00 il padre riaccompagnerà le minori presso l'abitazione del genitore collocatario (questo per tutte le visite);
c) week-end alterni dalle ore 17,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica.
d) Durante le festività comandate di Vigilia, Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno e Capodanno, Carnevale, Pasqua, Pasquetta e tutte le festività rosse da calendario ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi o non, ovverosia a settimane alterne, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
e) Durante le vacanze invernali i genitori potranno trascorrere ciascuno una settimana consecutiva o non consecutiva con i figli accordandosi per il periodo spettante a ciascuno entro il 1° dicembre di ogni anno.
11) Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_1 Parte_3 entro e non oltre il giorno il 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- Il sig. autorizza la sig.ra a percepire ogni anno Parte_1 Parte_3 integralmente e in via esclusiva l'assegno unico per le minori stante la collocazione delle stesse presso la madre. Inoltre sino a che il Sig. verserà la quota Parte_1
4 di mutuo e cioè sino al rogito notarile che dovrà avvenire in favore della Sig.ra ntro 4 mesi dal divorzio pagando la quota di euro 300,00 quale Parte_3 rata di mutuo verserà in favore della Sig.ra la quota di euro 180,00 Parte_3 come rimborso dell'assegno unico familiare che attualmente percepisce il Sig.
[...]
che ammonta ad euro 470,00 mensili. Pt_1
- Nel momento in cui il Sig. vista la cessione delle sue quote pari al Parte_1
50% sulla casa familiare in favore della Sig.ra e l'estinzione del Parte_3 mutuo da parte della Sig.ra le parti stabiliscono che l'assegno Parte_3 unico delle figlie sarà versato interamente in favore della madre quale genitore collocatario. Parte_3
- Il Sig. con la sottoscrizione del presente ricorso autorizza la Sig.ra Parte_1
a richiedere ed ottenere l'attribuzione del 100% dell'assegno unico Parte_3 familiare spettantele per entrambe le figlie quale genitore collocatario
12) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) Le spese per la retta scolastica nel caso in cui i figli frequentassero la scuola privata, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per le lezioni private, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) Le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze e gite scolastiche, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
c) Per quanto non espressamente specificato si rimanda al protocollo del Tribunale di Tivoli in materia di spese straordinarie per i figli.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
13) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, essendo entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
14) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio nonché si autorizzano sin da subito al rilascio della carta di identità valide per l'espatrio”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono
5 stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 12 dicembre 2025 e la causa
è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole;
pertanto, possono essere condivise da questo Collegio.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
4. La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_3 quali hanno contratto matrimonio in Sant'Angelo Romano (RM) in data 8 agosto
2010, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2010, Atto
N. 17, Parte II, Serie C;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
d) rimette la causa sul ruolo della giudice relatrice con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA GA CO IA
6