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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/08/2025, n. 7702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7702 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5006 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Arianna Mocerino presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Campi Flegrei, 7/A;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Sergio Garofalo, Camillo
Bruno e Giancarlo Parente presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via
G. Gigante, n. 174;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/03/2025, esponeva di aver Persona_1 intrapreso nel 2017 una relazione sentimentale non sfociata in matrimonio con il
1 sig. ; che, nel periodo della pandemia da COVID, la coppia si era Controparte_1 determinata ad una convivenza, scegliendo quale casa familiare l'abitazione di proprietà del , sita in Pozzuoli, ove la ricorrente si era trasferita, unitamente CP_1 al di lei figlio, , di anni 10, nato dal precedente matrimonio della stessa;
Per_2 che la ricorrente, per trasferirsi con il , aveva rinunciato alla propria CP_1 abitazione e al proprio impiego come agente turistico, sacrificando così la propria autonomia e indipendenza;
che in data 18/01/2021 era nato il figlio che Per_3 con la nascita di , il sig. aveva mutato il suo atteggiamento nei Per_3 CP_1 confronti della compagna e soprattutto del di lei figlio, ; che il resistente Per_2 aveva iniziato a porre in essere un comportamento dominatore, prevaricante e poco rispettoso della compagna, del di lei figlio e dei familiari (madre e sorella), Per_2 con continue umiliazioni ed offese;
che inoltre la relazione era improntata su un evidente squilibrio economico e gestionale, dove il sig. aveva sempre CP_1 mantenuto un controllo esclusivo delle risorse, impedendo alla sig.ra di Per_1 costruirsi una posizione economica stabile;
che nel 2024 il aveva lasciato CP_1 definitivamente la casa familiare, pur continuando a corrispondere le somme necessarie per le utenze e per le spese del minore;
che il resistente era un noto imprenditore, essendo amministratore e socio unico della Bioptika SRL, nonché proprietario di numerosi immobili;
che la sig.ra fino alla nascita del piccolo Per_1
aveva lavorato come impiegata in un'agenzia di viaggi, ma si era Per_3 determinata alle dimissioni per dedicarsi alla cura della famiglia. Tanto premesso, chiedeva l'assegnazione a sé della casa familiare, nonché l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_3 madre nell'abitazione familiare e regolamentazione del diritto di visita del padre alle condizioni indicate in ricorso;
quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del minore l'importo di € 5.000,00, oltre Istat come per legge, ed oltre il Per_3
100% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza dell'1/07/2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/05/2025, si costituiva in giudizio il quale esponeva che tra le parti non era mai intercorsa una Controparte_1 relazione stabile di natura familiare;
che la frequentazione tra le parti era iniziata
2 soltanto nell'anno 2019, successivamente ad un periodo di semplice amicizia, e non nell'anno 2017 quando la ricorrente era ancora coniugata con il sig.
[...]
; che tale frequentazione era sempre rimasta saltuaria, priva di Per_4 coabitazione duratura e progettualità condivisa;
che il resistente si era reso disponibile ad accogliere temporaneamente la sig.ra presso la propria Per_1 abitazione sita in Pozzuoli, esclusivamente in ragione della gravidanza in corso, frutto della loro frequentazione;
che tale decisione era stata assunta in un momento particolare della vita del ricorrente, quando, all'età di 52 anni aveva appreso di diventare padre per la prima volta, ed era stata dettata da un sincero desiderio di essere presente e di offrire il proprio supporto alla madre di suo figlio, tanto sul piano pratico che emotivo, al sol fine di tutelare la salute della madre e del bambino;
che l'ospitalità, estesa anche al figlio , nato dal precedente matrimonio Per_2 della ricorrente, non aveva mai avuto lo scopo o i presupposti per configurare una convivenza stabile e continuativa;
che la sig.ra avendo più volte Per_1 rappresentato al Sig. il proprio stato di difficoltà economica, era già stata CP_1 ospitata saltuariamente da quest'ultimo durante il periodo emergenziale “Covid”; che tale accoglienza, offerta esclusivamente per spirito di solidarietà e con l'unico intento di fornirle un sostegno temporaneo, limitando i disagi connessi alla pandemia, si era tuttavia rivelata un'opportunità che la sig.ra aveva Per_1 progressivamente cercato di trasformare in una presenza stabile nella vita del
; che la ricorrente non era mai stata indotta né incentivata dal sig. CP_1 CP_1
a modificare il proprio stile di vita, né tantomeno a rinunciare alla propria occupazione lavorativa per dedicarsi alla cura della “famiglia”; che, al contrario, le scelte operate dalla ricorrente, tra cui la cessazione del rapporto di lavoro, erano da attribuirsi esclusivamente a valutazioni personali ed autonome della stessa;
che il sig. non aveva mai abbandonato la propria abitazione, ma che gli CP_1 eventuali allontanamenti erano stati temporanei e legati ad esigenze lavorative;
che solo successivamente alla nascita del piccolo a causa di crescenti Per_3 incomprensioni e degli atteggiamenti prevaricatori della ricorrente, che manifestava pretese sempre più pressanti, il resistente, al fine di non creare ulteriori turbative al minore, aveva scelto di dormire fuori casa, in un primo momento presso l'abitazione di un caro amico, poi presso alcune strutture alberghiere;
che sig.
, allo scopo di evitare ulteriori ed eventuali tensioni, si era poi visto costretto CP_1
3 a prendere in locazione altro immobile, continuando tuttavia a recarsi quotidianamente presso la propria abitazione per trascorrere del tempo con il piccolo che il Sig. era socio unico e ricopriva la carica di Per_3 CP_1 amministratore della società Bioptika srl, il cui fatturato aveva registrato negli ultimi anni una flessione di circa il 40%; che tale calo era riconducibile anche al clima di forte tensione derivante dal conflittuale rapporto con la ricorrente, che aveva inciso sullo stato psicologico del sig. , generando uno stato di CP_1 costante preoccupazione per la serenità del figlio;
che, quanto al suo patrimonio immobiliare, parte dello stesso risultava inagibile o locato;
che la sig. Per_1 svolgeva un'attività lavorativa part-time ed era comproprietaria pro quota (25%) dell'immobile materno. Tanto premesso, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, nonché Per_3 rigettarsi la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente, non sussistendo i presupposti di legge ex art. 337-sexies c.c., trattandosi di immobile di proprietà esclusiva del resistente in cui non si era mai instaurato un nucleo familiare stabile, nonché rigettarsi la domanda di contributo al mantenimento nella misura di € 5000,00 mensili, in quanto manifestatamente eccessiva e sproporzionata;
in subordine, in caso di collocamento del minore presso la madre, chiedeva porsi a carico del resistente un contributo mensile pari ad €
500,00 per il mantenimento del minore, rigettarsi la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente, e porsi a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo ulteriore di € 200,00 mensili per l'affitto di un'abitazione alternativa fino alla maggiore età del minore, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
All'udienza di prima comparizione dell'1/07/2025, erano presenti le parti personalmente, assistite dai difensori costituiti;
si procedeva all'ascolto di parte ricorrente, alla presenza del suo difensore e del difensore di controparte, nonché all'ascolto di parte resistente, alla presenza del suo difensore e del difensore di controparte. All'esito, il Giudice relatore, in ragione della situazione di fatto esistente che evidenziava come il minore di anni quattro, viveva insieme Per_3 alla madre e al fratello da parte di madre di quindici anni nell'abitazione familiare,
4 con una presenza costante e continua del padre con il quale aveva un ottimo rapporto, considerato che vi era una sperequazione tra le risorse reddituali delle parti, rilevante ai fini del contributo al mantenimento del genitore non collocatario, considerata la contribuzione sostenuta dal sig. , e considerata la CP_1 documentazione reddituale depositata, formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 472 bis. 21, ultimo comma c.p.c. nei seguenti termini:
“Il minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali Per_3 condivideranno ogni decisione concernente il minore ad eccezione delle decisioni inerenti la quotidianità, nel tempo in cui il minore permarrà presso ciascuno di loro.
Il minore è collocato in via prevalente presso la madre, alla quale Per_3 conseguentemente è assegnata l'abitazione coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla Via
Provinciale Pianura n.
4. Il minore permarrà con il padre a settimane alterne, Per_3 una settimana il lunedì dall'uscita di scuola sino al riaccompagnamento a scuola del martedì mattina e dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera. Nella settimana successiva, ove il pernotto nel weekend non è previsto, il minore permarrà con il padre dal martedì all'uscita di scuola al giovedì mattina in cui lo accompagnerà a scuola e il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 20.00. Le festività natalizie e pasquali seguiranno ciascun anno il criterio dell'alternanza, così come il compleanno del minore e il suo onomastico, mentre il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre il minore sarà con la madre e così il compleanno e
l'onomastico del padre. Nel periodo estivo (luglio e agosto) il minore potrà permanere con il padre tre settimane, anche non consecutive, con pernotto, da concordarsi obbligatoriamente tra le parti entro il 15 giugno di ciascun anno. Il sig. CP_1 contribuirà, in ragione della sperequazione tra le risorse reddituali delle parti e dei tempi di permanenza del minore presso il padre, il quale provvederà nel predetto periodo temporale al mantenimento diretto, al mantenimento del minore versando alla sig.ra l'importo di € 1500,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese, Per_1 oltre rivalutazione ISTAT annuale come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Napoli del 7.03.2018, che saranno versate con le modalità indicate dal medesimo protocollo.”
Parte ricorrente accettava la proposta conciliativa e, in subordine, rappresentava l'opportunità che la permanenza del minore con il padre si svolgesse tutti i pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e, a weekend alternati, il
5 pernotto dal venerdì alla domenica, fermo restando tutte le altre condizioni indicate dal Tribunale. Parte resistente accettava la proposta conciliativa e rappresentava di essere d'accordo sulla modalità di frequentazione quotidiana nei giorni infrasettimanali con orario 18.00 - 20.00 tra il padre e il minore e rappresentava l'opportunità, affinché il minore non perdesse il proprio habitat familiare, che il weekend fosse trascorso presso l'abitazione familiare.
Il Giudice relatore, preso atto dell'accettazione della proposta, considerato l'accordo delle parti in relazione alla frequentazione quotidiana tra il padre e il minore, disponeva che i termini della propria proposta costituissero provvedimento provvisorio e urgente ex art. 473.bis.22 c.p.c., con la specifica, considerato l'accordo delle parti, che nei giorni infrasettimanali il minore avrebbe incontrato il padre ogni giorno dalle 18.00 alle 20.00 e che, a settimane alterne, il padre sarebbe stato con il minore dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20.00.
Il Giudice riserva la causa in decisione al Collegio, con atti al P.M. per le conclusioni.
In data 03/07/2025, il PM chiedeva disciplinarsi i rapporti come da proposta conciliativa recepita dalle parti.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del dell'1/07/2025, concordando sulle modalità di frequentazione quotidiana tra il padre ed il minore nei seguenti termini:
“Il minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, i quali Per_3 condivideranno ogni decisione concernente il minore ad eccezione delle decisioni inerenti la quotidianità, nel tempo in cui il minore permarrà presso ciascuno di loro.
Il minore è collocato in via prevalente presso la madre, alla quale Per_3 conseguentemente è assegnata l'abitazione coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla Via
Provinciale Pianura n. 4.
Il minore nei giorni infrasettimanali incontrerà il padre ogni giorno dalle 18.00 Per_3 alle 20.00 e che, a settimane alterne, il padre permarrà con il minore dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20.00.
Le festività natalizie e pasquali seguiranno ciascun anno il criterio dell'alternanza, così come il compleanno del minore e il suo onomastico, mentre il giorno del
6 compleanno e dell'onomastico della madre il minore sarà con la madre e così il compleanno e l'onomastico del padre. Nel periodo estivo (luglio e agosto) il minore potrà permanere con il padre tre settimane, anche non consecutive, con pernotto, da concordarsi obbligatoriamente tra le parti entro il 15 giugno di ciascun anno. Il sig.
contribuirà, in ragione della sperequazione tra le risorse reddituali delle parti CP_1
e dei tempi di permanenza del minore presso il padre, il quale provvederà nel predetto periodo temporale al mantenimento diretto, al mantenimento del minore versando alla sig.ra l'importo di € 1500,00 mensili entro il giorno 5 di ciascun mese, Per_1 oltre rivalutazione ISTAT annuale come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Napoli del 7.03.2018, che saranno versate con le modalità indicate dal medesimo protocollo.”
In ragione dell'esito concordato del giudizio avendo le parti accolto la proposta conciliativa formulata dal relatore con alcune modifiche parimenti concordate, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- omologa la disciplina dell'affido, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento del minore alle condizioni riportate nella parte Per_3 motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/7/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Raffaele Sdino
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