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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1491/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5901/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 202583122497242210241000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 5901/2025 del ruolo generale, notificato e depositato nei termini di legge, la società Società_1 società agricola srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 202583122497242210241000, emesso da Municipia S.p.A. in data 26.02.2025 e notificato in data 23.06.2025, per l'importo complessivo di € 1.155,83
a titolo di IMU per l'annualità 2018.
La ricorrente espone che la pretesa erariale contenuta nel suddetto sollecito di pagamento trae origine dall'avviso di accertamento n. 39204 del 30.05.2023, notificato in data 29.11.2023, per un importo di
€ 1.071,00. Deduce di aver integralmente saldato tale debito in data 18.12.2023, mediante versamento con modello F24. Nonostante l'avvenuto pagamento e la successiva istanza di sgravio inviata in data 31.07.2025, la società di riscossione non ha provveduto all'annullamento della partita di debito, procedendo alla notifica dell'atto oggi impugnato. La ricorrente lamenta pertanto l'infondatezza della pretesa per intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria, chiedendo l'annullamento dell'atto e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore.
La resistente Municipia S.p.A., sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, è stata posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La controversia verte sulla legittimità di un sollecito di pagamento emesso a fronte di un debito tributario che la parte ricorrente assume di aver già estinto.
In materia di onere della prova, vige il principio generale secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto a provare esclusivamente il titolo da cui deriva il suo diritto. Il pagamento, invece, costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione, la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisce.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Ha infatti prodotto in giudizio la quietanza di versamento del modello F24, datata 18.12.2023, dalla quale si evince in modo inequivocabile il pagamento dell'importo di € 1.071,00. Tale pagamento risulta specificamente imputato al debito scaturente dall'avviso di accertamento n. 39204 per IMU 2018, come si desume dall'identificativo dell'operazione e dai codici tributo utilizzati.
Una volta che il debitore ha dimostrato di aver corrisposto somme idonee a estinguere il debito per cui è stato convenuto, spetta al creditore che pretende di imputare tale pagamento a un credito diverso fornire la prova delle condizioni per una differente imputazione. La parte resistente, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova in tal senso, né ha contestato in alcun modo la documentazione prodotta dalla ricorrente.
Pertanto, l'obbligazione tributaria relativa all'IMU per l'anno 2018 deve ritenersi estinta per adempimento in data 18.12.2023. Ne consegue la totale illegittimità del successivo sollecito di pagamento, che costituisce un'indebita duplicazione della pretesa impositiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e sono distratte in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente Municipia S.p.A. alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in € 300,00 oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Giudice
FL EL
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5901/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 202583122497242210241000 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 5901/2025 del ruolo generale, notificato e depositato nei termini di legge, la società Società_1 società agricola srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 202583122497242210241000, emesso da Municipia S.p.A. in data 26.02.2025 e notificato in data 23.06.2025, per l'importo complessivo di € 1.155,83
a titolo di IMU per l'annualità 2018.
La ricorrente espone che la pretesa erariale contenuta nel suddetto sollecito di pagamento trae origine dall'avviso di accertamento n. 39204 del 30.05.2023, notificato in data 29.11.2023, per un importo di
€ 1.071,00. Deduce di aver integralmente saldato tale debito in data 18.12.2023, mediante versamento con modello F24. Nonostante l'avvenuto pagamento e la successiva istanza di sgravio inviata in data 31.07.2025, la società di riscossione non ha provveduto all'annullamento della partita di debito, procedendo alla notifica dell'atto oggi impugnato. La ricorrente lamenta pertanto l'infondatezza della pretesa per intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria, chiedendo l'annullamento dell'atto e la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore.
La resistente Municipia S.p.A., sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, è stata posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La controversia verte sulla legittimità di un sollecito di pagamento emesso a fronte di un debito tributario che la parte ricorrente assume di aver già estinto.
In materia di onere della prova, vige il principio generale secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione è tenuto a provare esclusivamente il titolo da cui deriva il suo diritto. Il pagamento, invece, costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione, la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisce.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Ha infatti prodotto in giudizio la quietanza di versamento del modello F24, datata 18.12.2023, dalla quale si evince in modo inequivocabile il pagamento dell'importo di € 1.071,00. Tale pagamento risulta specificamente imputato al debito scaturente dall'avviso di accertamento n. 39204 per IMU 2018, come si desume dall'identificativo dell'operazione e dai codici tributo utilizzati.
Una volta che il debitore ha dimostrato di aver corrisposto somme idonee a estinguere il debito per cui è stato convenuto, spetta al creditore che pretende di imputare tale pagamento a un credito diverso fornire la prova delle condizioni per una differente imputazione. La parte resistente, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova in tal senso, né ha contestato in alcun modo la documentazione prodotta dalla ricorrente.
Pertanto, l'obbligazione tributaria relativa all'IMU per l'anno 2018 deve ritenersi estinta per adempimento in data 18.12.2023. Ne consegue la totale illegittimità del successivo sollecito di pagamento, che costituisce un'indebita duplicazione della pretesa impositiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e sono distratte in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente Municipia S.p.A. alla rifusione delle spese del giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in € 300,00 oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Giudice
FL EL