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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9791 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 7406/2023 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale
TRA
, CF elett.te domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1 ironi tudio dell'Avv. Imma Zeno (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come in atti. CodiceFiscale_2
ATTORE
CONTRO
, (c.f. p.i. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
V), . 1 di impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittima della Strada in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Agrusta (C.F – fax 089842425 – pec C.F._3 Email_1 con s za Salvo d'Acquisto n. 3
CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e per colpa esclusiva del veicolo investitore e pertanto Voglia condannare la convenuta Compagnia d'ass.ne nella sua qualità di Dal F.G.V.S. ed ex art.145-149 del D.Lgs del 07 settembre del 2005 CP_2 ice delle Assicurazioni come per legge al risarcimento dei danni in favore dell'istante per le lesioni subite dallo stesso. In particolare per il danno biologico nella misura del 16% per la somma di Euro 29400,00; danno da ITT per gg.30 pari ad Euro 2970,00; danno da ITP al 50% per gg.30 pari ad Euro 1500.00; danno da ITP per gg.30 al 25% pari ad Euro 750.00. Il tutto per la complessiva somma di Euro 34620.00. Oltre al danno morale, da personalizzazione e quello da incidenza sulla capacità lavorativa per una percentuale del 33% del solo danno biologico, su di un massimo del 46%, e sul danno biologico liquidato dal Giudice. Oltre alle spese mediche documentate e presunte. Il tutto contenuto entro la complessiva somma di Euro 51.990.00. Con vittoria di spese ed onorari e con attribuzione ex art.93 cpc al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
Conclusioni parte convenuta: rigetto della domanda attorea. PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva Parte_1 in giudizio l'ass.ne nella sua qu ssicurativa Controparte_1 designata f.g.v.s. are responsabile nella sua qualità e di conseguenza condannare la stessa Società assicuratrice al risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente verificatosi il giorno 24.05.2020 verso le ore 20.30 in Napoli al Corso Garibaldi, causato da un motociclo pirata.
Si costituiva la convenuta società assicuratrice che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con prova testi e CTU, rassegnate le conclusioni, la causa all'udienza ex art. 281 sexies CPC del 21.10.2025 era assegnata a sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Va preliminarmente rilevato che in virtù della documentazione prodotta risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali.
Risultano assolti gli adempimenti di cui agli artt. 145/148 D. Lgs 209/2005 in quanto parte attrice ha provveduto alla richiesta formale di risarcimento come ivi richiesto ed a successivo invito alla negoziazione assistita.
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare il teste ha affermato di essere testimone Testimone_1 oculare, trovandosi causa quando i fatti sono avvenuti, ed ha confermato l'investimento del pedone da parte di un motociclo pirata, di cui non ha fatto in tempo a prendere il numero di targa.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU la quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'incidente e dichiarandola affetta da postumi. Il CTU ha pure chiarito che “il riscontro di un ricovero a distanza di ore dal trauma è verosimile ed è plausibile, in quanto la frattura riportata è stata una frattura trans-cervicale di collo femore ed in questi tipi di frattura è verosimile un progressivo peggioramento della sintomatologia dolorosa nelle ore susseguenti il trauma”.
Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie è stato violato il generale principio informatore della circolazione disciplinato dall'art. 140 del Codice della Strada, secondo il quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Ugualmente, risulta acclarata l'ipotesi prevista dall'art. 283 lettera A) del d.lgs. n. 209/2005 riguardante i casi in cui il danneggiato deduce di aver subìto lesioni alla persona a seguito di un incidente stradale causato da un veicolo non identificato. In tali situazioni, il risarcimento del danno è garantito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, quindi la domanda su tale punto è fondata.
Circa il quantum, la CTU medico legale redatta dal Dott. ha Persona_1 identificato le lesioni riportate dall'attrice come segue: el femore sinistro”. A tale descrizione segue la quantificazione: Danno biologico permanente di punti 15,0; inabilità temporanea totale 15 GG, Inabilità parziale, 15 GG al 75%, 25 GG al 50%, 25 GG al 25%.
Sulla base della CTU, il danno biologico viene quindi così calcolato:
A) Danno permanente complessivo (€ 49.908,03 x 0,645): € 32.190,68
Invalidità temporanea totale per 15 giorni: € 828,60
Invalidità temporanea al 75% per 15 giorni: € 621,45
Invalidità temporanea al 50% per 25 giorni: € 690,50
Invalidità temporanea al 25% per 25 giorni: € 345,25
B) Danno temporaneo totale: € 2.485,80
TOTALE GENERALE: € 34.676,48
Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio.
Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione del danno morale, che non risulta provato.
Spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati ex DM 55/2014 come da dispositivo, utilizzando il valore minimo in ragione della non complessità delle difese e secondo lo scaglione da € 26.001 a € 52.000.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 03.10.2025 (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Dichiara che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente di un motociclo non identificato.
-2) Condanna, per l'effetto, la nella qualità di Impresa Controparte_1
Designata per la Regione Cam 0 della Legge 990/69, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante Pt_1
ed a titolo di risarcimento dei danni alla persona della somm
[...]
8 oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
-3) Pone il compenso del CTU come liquidato in atti a carico della
[...]
nella predetta qualità, condannando la medesima al ri CP_3 almente anticipato da parte attrice a tale titolo e nella misura di quanto pagato.
-4) Condanna altresì, la nella qualità di Impresa Controparte_3 designata per la Campani ento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, pari ad €. 518,00 per spese ed € 3.809,00 per onorario, oltre rimborso forf. 15%, oltre C.P.A. e IVA se dovuta, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, Avv. Imma Zeno, costituito ed antistatario.
Così deciso in Napoli, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria