CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVIVA PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1240/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N. 72 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 885 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.10.2025 presso questa CTP, Ricorrente_1 insorgeva avverso l'avviso di accertamento TARI per gli anni dal 2018 al 2023, emesso nei suoi confronti dal Comune di Taranto, con cui si intimava il pagamento della somma di E 22.591,00 .
Nel ricorso si deduce che il pagamento dell'imposta è stato effettuato dalla ADS Associazione_1, cui i due immobili sono stati locati, e si contesta la tariffa per gli uffici, sostenendo che andava applicata quella prevista per le associazioni .
Il Comune non si costituiva in giudizio, benchè regolarmente citato .
In data odierna la causa veniva decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto .
La ricorrente, che oltre ad essere proprietaria dei due immobili è anche la Presidente della ADS Associazione_1, ha depositato le ricevute dei versamenti effettuati dalla menzionata associazione per la TARI degli anni in questione .
Il Comune, rimanendo contumace, nulla ha dedotto a riguardo, così come non ha motivato l'applicazione della tariffa per gli uffici e le agenzie, anziché quella per le associazioni, che appare più pertinente al caso di specie .
L'atto impugnato va quindi annullato e le spese possono essere compensate, considerando la mancata opposizione da parte del Comune alle richieste della ricorrente .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, compensando le spese di lite
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVIVA PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1240/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N. 72 74123 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 885 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento ricorso Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.10.2025 presso questa CTP, Ricorrente_1 insorgeva avverso l'avviso di accertamento TARI per gli anni dal 2018 al 2023, emesso nei suoi confronti dal Comune di Taranto, con cui si intimava il pagamento della somma di E 22.591,00 .
Nel ricorso si deduce che il pagamento dell'imposta è stato effettuato dalla ADS Associazione_1, cui i due immobili sono stati locati, e si contesta la tariffa per gli uffici, sostenendo che andava applicata quella prevista per le associazioni .
Il Comune non si costituiva in giudizio, benchè regolarmente citato .
In data odierna la causa veniva decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto .
La ricorrente, che oltre ad essere proprietaria dei due immobili è anche la Presidente della ADS Associazione_1, ha depositato le ricevute dei versamenti effettuati dalla menzionata associazione per la TARI degli anni in questione .
Il Comune, rimanendo contumace, nulla ha dedotto a riguardo, così come non ha motivato l'applicazione della tariffa per gli uffici e le agenzie, anziché quella per le associazioni, che appare più pertinente al caso di specie .
L'atto impugnato va quindi annullato e le spese possono essere compensate, considerando la mancata opposizione da parte del Comune alle richieste della ricorrente .
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, compensando le spese di lite