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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5719/2025 V.G. promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Laura Fadda Parte_1 C.F._1
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Manuela CP_1 C.F._2
Carcangiu
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 7 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ PREMESSO CHE
- I ricorrenti hanno intrattenuto una stabile convivenza more uxorio a far data dall'anno 2007;
- Dall'unione nascevano in Cagliari i loro due figli, nato il [...] e Per_1 Per_2
nata il [...], riconosciuti da entrambi i genitori.
- I Sig.ri e anno abitato sino all'anno 2024 presso il comune di Siliqua nel Viale Pt_2 CP_1
Marconi n. 2, nell'abitazione di proprietà de genitori della . Successivamente, ed a fare Pt_2
data dal mese di Settembre dell'anno 2024, gli stessi si sono trasferiti con la prole presso l'immobile acquistato dal Sig. in Domusnovas nella Via Gennargentu n. 7 e CP_1
censita al C.F. Sez. B / foglio 8 / particella 2277 / subalterno 5;
- Durante il loro rapporto di convivenza, inoltre, e nell'anno 2012, i Sig.ri e Parte_3 CP_1
, acquistavano l'abitazione ubicata in Iglesias Frazione di Nebida nella Via S'Argiola
[...]
n. 37, distinta al C.F. Sez. A / foglio 18 / particella 1000 / subalterno 132 via S'Argiola n.37;
- Nel corso degli anni, l'abitazione ubicata in Iglesias nella Frazione di Nebida è stata oggetto di inserimento nella piattaforma di “airbnb”, ed in virtù di ciò, dalla stessa, sono stati ricavati degli introiti economici. Questi ultimi in parte sono stati utilizzati per eseguire dei lavori di sistemazione dell'abitazione medesima, acquisto di arredo, spese condominiali, di consumo idrico ed energia elettrica, tasse, etc. . A seguito dei conteggi eseguiti fra le parti, risulta che il ricavato di questi anni di gestione (dall'anno 2012 ad oggi), sia pari ad Euro 14.909,08.
Pertanto, ad ognuno spettano Euro 7.454,54;
Pag. 2 a 7 - A causa di una crisi irreversibile, è venuto meno il legame affettivo tra le parti le quali hanno deciso di porre fine alla convivenza;
- I ricorrenti hanno concordemente disciplinato i loro rapporti, stabilendo, tra l'altro,
l'affidamento dei minori, le modalità del contributo di mantenimento ed il calendario di visita.
***
Tutto ciò premesso, e come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_3 CP_1
al fine di tutelare il benessere dei propri figli
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
che l'Ecc.mo Tribunale Civile di Cagliari voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e figli minori secondo la volontà congiunta dei ricorrenti con le modalità di seguito indicate:
1. i comuni figli ed verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2
disposizioni dell'affido condiviso.
2. I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, e riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale e rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo,
adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per i comuni figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, sportive e ricreative, i viaggi di formazione e di svago;
eserciteranno, di contro separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nonché assumeranno decisioni di emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza del minore,
informando tempestivamente l'altro genitore;
ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli e l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio- sanitari che si occupano degli stessi;
Pag. 3 a 7 i genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative ai comuni figli, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza dei minori, preservando ed Per_1
da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di Per_2
terzi, nonché dalle questioni economiche;
i genitori, si impegnano a sostenersi a vicenda evitando di screditare o denigrare l'altro genitore.
3. L'abitazione sita in Domusnovas Via Gennargentu 7, distinta al C.F. Sez. B / foglio 8 /
particella 2277 / subalterno 5, di proprietà del Sig. , resterà nella piena ed CP_1
esclusiva disponibilità del medesimo. La signora unitamente ai comuni figli, ed Pt_2 Per_1
, si trasferiranno in Siliqua nel Viale Marconi n.2, nell'immobile di proprietà dei di lei Per_2
genitori e concesso alla medesima in comodato d'uso gratuito. Il trasferimento della Sig.ra presso l'abitazione in Siliqua avverrà all'atto della sottoscrizione del presente Parte_3
ricorso, con contestuale cambio della residenza della stessa da Domusnovas a Siliqua.
4. Il sig. si impegna ad acquistare, in pari quota con la sig.ra , l'arredo della CP_1 Pt_2
cameretta destinata alla comune minore figlia nel domicilio ove quest'ultima sarà collocata,
assumendosi pertanto l'onere del 50% del relativo costo.
5. Ai fini delle registrazioni anagrafiche i minori acquisteranno la residenza presso quella della madre in Siliqua Viale Marconi n.2, stabilendosi in ordine alle modalità di visita che il signor potrà stare con i comuni figli secondo il seguente calendario: CP_1
• il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 17:30, con pernottamento in entrambe le giornate. Il Sig. (o in sua sostituzione la babysitter e/o un proprio familiare) avrà cura CP_1
di accompagnarli a scuola il mattino successivo;
• a settimane alterne, dal venerdì alle ore 13:30 (per ) e alle ore 16:30 (per ), Per_1 Per_2
sino al lunedì mattina, giorno in cui li riaccompagnerà a scuola.
Entrambi i genitori per gli spostamenti dei comuni figli potranno rivolgersi a famigliari,
babysitter e amici di famiglia.
Pag. 4 a 7 6. È fatta salva la possibilità per i genitori di effettuare degli scambi tra gli stessi relativi ai fine settimana da trascorrere con i propri figli, previo diritto del genitore di poter recuperare i fine settimana non goduti, concordando con l'altro genitore il periodo di recupero dello stesso.
7. Ciascun genitore nel fine settimana di propria spettanza avrà cura di assicurare che lo stesso possa essere contattato telefonicamente una volta al giorno dall'altro genitore, fatta salva la volontà del minore di voler contattare l'altro genitore ulteriori volte.
8. Le festività verranno regolate secondo il principio dell'alternanza, in modo che i bambini possano trascorrere le giornate delle festività principali sia con l'uno che con l'altro genitore,
ad esempio il giorno 24 con la madre, il 25 con il padre il giorno 31 dicembre con la madre ed il giorno 1 Gennaio con il papà, fatto salvo il diritto all'alternanza per i successivi anni, in ogni caso, salvo diversi accordi tra i genitori, da concordare previamente per motivi organizzativi.
9. Il criterio dell'alternanza dovrà essere seguito anche per le giornate di festa come il 2
Giugno, il 1 Novembre, 25 Aprile, 1 Maggio, etc.
10. Durante i rispettivi compleanni il padre e la madre potranno stare con i propri figli, anche se non ricadente nel periodo di propria spettanza.
11. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà stare con i propri figli 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
12. In ragione dei rispettivi redditi, il signor erserà in favore della signora a titolo CP_1 Pt_2
di contributo per il mantenimento dei comuni figli, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gi indici ISTAT. L'assegno unico ed universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore. Alla sottoscrizione dell'accordo i signori ed , presenteranno individualmente le domande per CP_1 Pt_2
Pag. 5 a 7 l'ottenimento del rispettivo 50%, dando entrambi fin d'ora, la disponibilità a comunicarsi reciprocamente i dati necessari.
13. Le spese straordinarie relative ai minori figli verranno ripartite al 50%. Ciascun genitore si impegna pertanto a corrispondere all'altro la somma pari al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli secondo la regolamentazione e le indicazioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017. Resta inteso che prima di sostenere eventuali spese straordinarie, le medesime dovranno essere oggetto di valutazione ed accordo tra le parti.
14. Il Sig. corrisponderà la somma pari ad Euro 7.454,54 alla Sig.ra , CP_1 Parte_3
relativa al 50% degli introiti economici ricavati negli anni dal 2012 ad oggi, dalla casa ubicata in Iglesias nella Frazione di Nebida. La dazione della somma avverrà per mezzo di assegno non trasferibile intestato alla Sig.ra , tratto sulla Banca Nazionale del Lavoro. A Parte_3
seguito del versamento dell'intera somma di Euro 7.454,54, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra relativamente alle somme spese e ricavate per e dall'abitazione ubicata in Iglesias Frazione di Nebida, per il periodo dall'anno 2012 ad oggi.
Per il futuro la casa continuerà ad essere gestita nella piattaforma “airbnb” ed il ricavato verrà diviso tra le parti, detratte le spese fatta salva la possibilità di richiederne la vendita e quindi lo scioglimento della comunione”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_3
CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo Parte_3 CP_1
in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 16.10.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 7 a 7