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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2024, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA, sul conflitto di competenza sollevato da: GIUDICE DI PACE DI VERONA nei confronti di: GIP TRIBUNALE RIMINI con l'ordinanza del 08/08/2023 del GIUDICE DI PACE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Verona. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con ordinanza, in data 25 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza in relazione all'incidente promosso da SA El Kaouri per ottenere l'applicazione dell'indulto in ordine alle pene inflittegli dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 12 ,cjiugno 1997 (irrevocabile il 26 luglio 1997) e dal G.i.p. del Tribunale di Rimini in data 25 maggio 1998 (irrevocabile il 22 giugno 1998). Penale Sent. Sez. 1 Num. 5054 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/12/2023 Osserva a ragione che, ai sensi dell'aí 665, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione deve essere individuato nel giudice che aveva emesso il provvedimento divenuto definitivo per ultimo, nella fattispecie rappresentato dal Giudice di Pace di Verona, al quale disponeva trasmettersi gli zitti. 2. Con ordinanza in data 8 settembre 2023 il Giudice di Pace di Verona ha sollevato conflitto di competenza, rilevando che l'art. 40, comma 3, d.lgs., 28 agosto 200, n. 274 dispone che, nel caso in cui l'esecuzione riguarda provvedimenti del Giudice di Pace e di altro giudice ordinario, la competenza è sempre attribuita a quest'ultimo anche in deroga alla previsione di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. RITENUTO IN DIRITTO 1. Preliminarmente osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse a ll'altro. 2. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665., comma 4, cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid., Rv. 259600 - 01; Sez. 1, n. 17545 del 20 aprile 2012, Conf I. comp. in proc. Gasparrini , Rv. 252887 - 01). Il momento in cui si radica la competenza è quello della presentazione della domanda in omaggio al principio della perpetuatio jurisdictionis secondo il quale, una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda (nel caso di specie la richiesta di applicazione dell'indulto), tale competenza resta insensibile ad eventuali mutamenti dovuti all'adozione di successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30.01.2014, P.M in proc. Santaniello, Rv 2597171). Qualora vengano in considerazione una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza funzionale a provvedere in executivis sulla richiesta 2 dell'interessato appartiene sempre ad un unico giudice dell'esecuzione, anche se l'istanza non riguarda la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Rv 259600; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, Rv 251684; Sez. 1, n. 48337 del 06/11/2014, Rv. 261203). 3. Il delineato sistema subisce una deroga qualora tra le sentenze in esecuzione ve ne sia una+nessa dal Giudice di pace. In tale peculiare ipotesi trova applicazione la previsione di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 274 del 2000 che, al fine di individuare il giudice competente per questioni esecutive relative al giudice di pace, recita nel modo seguente: «l. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.». Trattasi di norma speciale che prevale sulle regole ordinarie di individuazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 3511 del 17/01/2007, non massimata). 4. Risulta dal certificato del casellario giudiziale che Sall -1 El Kaouri è stato condannato con sentenze emesse sia dal Giudice di Pace di Verona (in data 11 luglio 2013 e 20 giugno 2018) sia da altri giudici ordinari (quelle rese dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 12 giugno 1997, divenuta irrevocabile il 26 luglio 1997, dal G.i.p. del Tribunale di Rimini in data 25 maggio 1998, divenuta irrevocabile il 22 giugno 1998, e dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica in data 14 maggio 2002, divenuta irrevocabile il 20 ottobre 2002). In siffatta situazione, la competenza a provvedere in executivis sulla richiesta che lo stesso ha avanzato per ottenere l'applicazione dell'indulto in ordine alle pene inflittegli da sentenze emesse da due giudici ordinari diversi dal Giudice di pace non può mai appartenere, a mente dell'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000, -e5c- a quest'ultimo, anche se h4la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. Trova, invece applicazione regola generale fissata dalrart. 665., COMMi3 4, cod. proc. pen. sicché la competenza si radica in capo al giudice ordinario che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. 5. In applicazione di tali principi il conflitto deve essere risolto nel senso che la competenza appartiene al Tribunale di Rimini in composizione monocratica. 6. Non rileva che il giudice designato non sia tra quelli conFliggenti. 3 È pacifico, infatti, che la Corte di cassazione, adita per risolvere il conflitto negativo di competenza, non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto né ad essa è precluso l'individuazione e la determinazione della competenza di un "terzo giudice", il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Rv. 282724 — 01; Sez. 1, n. 33379 del 23/06/2015 Rv. 264619 - 01).
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Rimini in composizione monocratica cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2023. 7
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Verona. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con ordinanza, in data 25 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza in relazione all'incidente promosso da SA El Kaouri per ottenere l'applicazione dell'indulto in ordine alle pene inflittegli dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 12 ,cjiugno 1997 (irrevocabile il 26 luglio 1997) e dal G.i.p. del Tribunale di Rimini in data 25 maggio 1998 (irrevocabile il 22 giugno 1998). Penale Sent. Sez. 1 Num. 5054 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/12/2023 Osserva a ragione che, ai sensi dell'aí 665, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione deve essere individuato nel giudice che aveva emesso il provvedimento divenuto definitivo per ultimo, nella fattispecie rappresentato dal Giudice di Pace di Verona, al quale disponeva trasmettersi gli zitti. 2. Con ordinanza in data 8 settembre 2023 il Giudice di Pace di Verona ha sollevato conflitto di competenza, rilevando che l'art. 40, comma 3, d.lgs., 28 agosto 200, n. 274 dispone che, nel caso in cui l'esecuzione riguarda provvedimenti del Giudice di Pace e di altro giudice ordinario, la competenza è sempre attribuita a quest'ultimo anche in deroga alla previsione di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. RITENUTO IN DIRITTO 1. Preliminarmente osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse a ll'altro. 2. La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665., comma 4, cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid., Rv. 259600 - 01; Sez. 1, n. 17545 del 20 aprile 2012, Conf I. comp. in proc. Gasparrini , Rv. 252887 - 01). Il momento in cui si radica la competenza è quello della presentazione della domanda in omaggio al principio della perpetuatio jurisdictionis secondo il quale, una volta radicatasi la competenza del giudice con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda (nel caso di specie la richiesta di applicazione dell'indulto), tale competenza resta insensibile ad eventuali mutamenti dovuti all'adozione di successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 del 30.01.2014, P.M in proc. Santaniello, Rv 2597171). Qualora vengano in considerazione una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza funzionale a provvedere in executivis sulla richiesta 2 dell'interessato appartiene sempre ad un unico giudice dell'esecuzione, anche se l'istanza non riguarda la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, Rv 259600; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, Rv 251684; Sez. 1, n. 48337 del 06/11/2014, Rv. 261203). 3. Il delineato sistema subisce una deroga qualora tra le sentenze in esecuzione ve ne sia una+nessa dal Giudice di pace. In tale peculiare ipotesi trova applicazione la previsione di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 274 del 2000 che, al fine di individuare il giudice competente per questioni esecutive relative al giudice di pace, recita nel modo seguente: «l. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.». Trattasi di norma speciale che prevale sulle regole ordinarie di individuazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 3511 del 17/01/2007, non massimata). 4. Risulta dal certificato del casellario giudiziale che Sall -1 El Kaouri è stato condannato con sentenze emesse sia dal Giudice di Pace di Verona (in data 11 luglio 2013 e 20 giugno 2018) sia da altri giudici ordinari (quelle rese dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 12 giugno 1997, divenuta irrevocabile il 26 luglio 1997, dal G.i.p. del Tribunale di Rimini in data 25 maggio 1998, divenuta irrevocabile il 22 giugno 1998, e dal Tribunale di Rimini in composizione monocratica in data 14 maggio 2002, divenuta irrevocabile il 20 ottobre 2002). In siffatta situazione, la competenza a provvedere in executivis sulla richiesta che lo stesso ha avanzato per ottenere l'applicazione dell'indulto in ordine alle pene inflittegli da sentenze emesse da due giudici ordinari diversi dal Giudice di pace non può mai appartenere, a mente dell'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000, -e5c- a quest'ultimo, anche se h4la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. Trova, invece applicazione regola generale fissata dalrart. 665., COMMi3 4, cod. proc. pen. sicché la competenza si radica in capo al giudice ordinario che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. 5. In applicazione di tali principi il conflitto deve essere risolto nel senso che la competenza appartiene al Tribunale di Rimini in composizione monocratica. 6. Non rileva che il giudice designato non sia tra quelli conFliggenti. 3 È pacifico, infatti, che la Corte di cassazione, adita per risolvere il conflitto negativo di competenza, non è vincolata, nella soluzione del caso, alle indicazioni espresse dai giudici in conflitto né ad essa è precluso l'individuazione e la determinazione della competenza di un "terzo giudice", il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Rv. 282724 — 01; Sez. 1, n. 33379 del 23/06/2015 Rv. 264619 - 01).
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Rimini in composizione monocratica cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2023. 7