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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/10/2025, n. 4309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4309 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 1372 dell'anno 2016
TRA
, ( rappresentato e difeso dall'Avv. Michelina Parte_1 C.F._1
Palmieri, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Contursi Terme, alla Via Gorgola n.26, come da procura in atti;
ATTORE
E
( ) in persona del titolare dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Naponiello, e presso la stessa elettivamente domiciliata in Eboli, al Corso G. Garibaldi n.7, come da procura in atti,
CONVENUTO
E
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
ZO LL, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno, al Largo del Plebiscito
n.6, come da procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità medica.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, sia la in persona del titolare e legale CP_1 rappresentante, che il dott. , affinché venissero accertate le lesioni CP_3 riportate da esso attore ed i convenuti condannati in solido o secondo il rispettivo grado di colpa al risarcimento dei danni subiti. A sostegno ha dedotto che in data 22/8/2013 si recava presso il
1 dott. in quanto la propria barba presentava delle chiazze dovute alla CP_3 caduta anomala dei peli;
che il medico gli diagnosticava la presenza di “Chiazza alopecica alla barba”. Che a tal fine gli prescriveva una serie di medicamenti ed un composto galenico da prepararsi in farmacia. Che per la preparazione di tale composto galenico si recava presso la
Ricevuto il composto galenico iniziava la cura come prescrittagli, ma Controparte_1 invece che sparire (l'alopecia), comparivano, sul viso dell'attore, “macchie scure”. Che non essendo in grado di accertare di chi fosse la colpa di tale situazione aveva invitato i due medici ad un tentativo di mediazione che aveva avuto esito negativo per la mancata presentazione dei convenuti pure convocati. Che esso attore si sottoponeva ad una visita specialistica, la quale accertava sul viso di esso attore la presenza di “un'ustione chimica di II grado con danneggiamento dell'epidermide e parte superiore del derma, senza attraversare quest'ultimo”
(v. relazione dott. in atti). Ha, quindi, convenuto in giudizio i convenuti per Persona_1 individuarne le responsabilità ed ottenere il risarcimento dei danni, vinte le spese di lite.
Con comparsa tempestiva del 26/4/2016 si costituiva il dott. che CP_3 impugnava e contestava l'avversa domanda. Precisava di aver prescritto, oltre ad un integratore e farmaco a base di valeriana, anche un preparato galenico per uso esterno da applicare sulla zona interessata. Che detto preparato galenico veniva ordinato e ritirato dalla FARMACIA Dr.
Precisava, ad ogni modo, che l'attore aveva una sola chiazza di alopecia e non altre, CP_1 come paventato in citazione. Aggiungeva, ad ogni modo, che il composto galenico consigliato era formato da: “Cloralio idrato gr.4; Acido acetico gr. 1; Etere solfurio cc.30”. Che tale composto, se ben preparato nelle dosi indicate, non poteva causare alcun danno alla cute, se non un senso di bruciore o lieve arrossamento, che scompare con la sospensione dell'applicazione. Ipotizzava che l'attore avesse usato altre e diverse pomate e medicamenti rispetto a quelli da esso prescritti. Che, in sostanza, non vi era alcuna prova che l'attore avesse non solo acquistato, ma finanche utilizzate i soli medicamenti da esso prescritti, atteso che il
[...] non si era mai presentato per una successiva visita di controllo. Ha, quindi, concluso per Pt_1 il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa tardiva del 26/5/2016 si costituiva la che impugnava Controparte_1
e contestava la domanda dell'attore. In primis, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per non aver mai preparato il composto galenico o, comunque, di non ricordare di averlo preparato. E, ad ogni modo, precisava che nel preparare i composti si atteneva scrupolosamente alla ricetta medica, per cui l'eventuale responsabilità sugli effetti del medicinale ricadevano a carico del medico prescrittore e non del Farmacista. Aggiungeva che esso farmacista non era tenuto a verificare se la posologia del farmaco prescritto fosse effettivamente corrispondente
2 alle necessità terapeutiche della cura occorrente. Ha concluso, pertanto, per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., ammesso ed espletata la prova per testi come richiesto da parte attrice, si è dato ingresso ad una prima CTU medico-legale, e sulle contestazioni delle parti convenute al primo elaborato peritale, si è proceduto alla nomina di altro CTU. Depositata l'ultima relazione peritale e dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda dell'attore non è provata e come tale va rigettata.
1. In ordine al tipo di responsabilità emergente nella fattispecie, occorre chiarire che, quantunque l'azione proposta abbia sia natura contrattuale che extracontrattuale, quest'ultima per violazione del principio generale del neminem laedere (enucleata sotto il profilo della violazione dell'art. 2043 c.c.), la responsabilità imputabile ai convenuti ha prioritariamente natura contrattuale in quanto il contratto instaurato dall'attore è riconducibile al contratto d'opera professionale e alle norme che regolano la responsabilità professionale medica, e, segnatamente, alla disposizione di cui all'art. 2236 c.c.
Ad ogni buon conto, anche volendo prescindere dalle superiori considerazioni in ordine al rapporto contrattuale documentalmente intercorso tra le parti –e mai oggetto di specifica contestazione – è sufficiente sul punto richiamare i consolidati principi ripetutamente affermati sia nell'ambito della giurisprudenza di legittimità che in quella di merito secondo cui tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso Cass. n.12362/2006; Cass. n.1698/2006; Cass.
n.3492/2002; Cass. n.12233/1998).
In particolare, è stato affermato che, nel contratto d'opera medico/sanitaria la prestazione di colui che si è obbligato a compiere l'opera non è più un'obbligazione di mezzi, bensì un'obbligazione di risultato in quanto l'obbligo non comprende solo lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione del risultato utile promesso (Corte di Appello Geova sent.
n. 714/ 2005).
2. Ciò posto, dall'istruttoria condotta (orale e documentale) è emerso che: a) l'attore si era rivolto al dott. per il problema accusato alla cute del viso (alopecia CP_3 areata); b) che il dott. , dopo la visita al paziente, gli prescriveva l'uso di CP_3 alcuni farmaci e di un preparato galenico composto da “Cloralio idrato gr.4; Acido acetico gr.
3 1; Etere solfurio cc.30”; c) che il preparato galenico veniva richiesto e confezionato dalla d) che dopo l'inizio della terapia il Controparte_1 Parte_1 evidenziava una lesione cutanea qualifica come ustione di II grado sul viso con esiti cicatriziali.
Orbene, come sopra detto, la prestazione resa dal medico dermatologo va inquadrata nell'ambito di un contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, con la conseguenza che, provato il rapporto ed allegata la non corretta esecuzione della prestazione, parte convenuta era onerata della prova di aver correttamente eseguito la prestazione per scongiurare la responsabilità contrattuale ad essa ascrivibile (v. Cass. civ.
SS.UU. n. 577/2008; Cass. civ. n. 27855/2013; Cass. civ. n.24073/2017).
L'onere della prova da parte dell'attore- tuttavia- non può ritenersi assolto. Questi, sebbene abbia provato il rapporto con i convenuti, ha però omesso di provare il nesso causale e cioè che il preparato galenico era inidoneo o comunque nocivo per la propria patologia (alopecia areata).
In vero, la mancanza, nel presente giudizio, del composto galenico prescritto dal Dr. CP_3 recide, all'origine, ogni istanza, ed impedisce di poter concretamente accertare una responsabilità in capo ai convenuti o almeno ad uno dei due. Non è stato possibile, infatti, verificare se quel preparato, prescritto dal dott. fosse idoneo al caso concreto, né se CP_3 fosse stato correttamente preparato. Alcuna prova al riguardo è stata fornita- tranne la ctp che quale atto di parte ha solo un valore indiziario. Lo stesso primo CTU officiato riporta nella propria relazione che: “In assenza dell'analisi del prodotto si è effettuato un rilievo fotografico dello stesso”. Ed anche il secondo CTU incaricato, pur rimarcando la mancanza di foto precedenti l'inizio della terapia, è costretto ad affermare: “allo stato attuale (non esiste più il flaconcino) è impossibile stabilire se le lesioni riportate dal Sig. siano attribuibili Pt_1 all'errata preparazione da parte della Farmacia del medicamento galenico prescritto dal Dott.
oppure, all'errata applicazione da parte del paziente, oppure ad una eccessiva risposta CP_3 della cute al prodotto fotosensibilizzante.”
Sarebbe stato opportuno un previo accertamento sulla composizione della pomata e sulla sua idoneità a guarire la lamentata patologia (alopecia areata), prima di intraprendere un giudizio, proprio ai fini di individuare le rispettive responsabilità.
È vero che la teste moglie dell'attore- dichiara che “dopo 7 giorni Testimone_1
(dall'inizio dell'applicazione del preparato galenico ndr) comparivano delle macchie scure, come delle bruciature”, e precisa ancora: “Ci recammo dal dott. per aver delucidazioni CP_3
e lo stesso medico ci confermò che era l'effetto normale della pomata”, ed aggiunge:” in seguito dove vi erano le macchie sul viso compariva del pus sinonimo di infezione”. E, tuttavia, tale deposizione non appare sufficiente a chiarire se la pomata sia stata la causa unica ed
4 esclusiva dei lamentati danni, o che la causa possa essere ricercata anche in altri fattori
(eccessiva sudorazione per la stagione estiva, allergia al prodotto non denunciata dall'attore, particolare fotosensibilità della pelle dell'attore, contemporaneo uso di altri farmaci).
Ebbene, è noto che in tema di responsabilità del medico all'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe l'onere di provare i fatti costituivi del diritto vantato e, quindi, dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, e l'adempimento della propria obbligazione, e nel caso di richiesta di risarcimento anche il danno subito e la riconducibilità di tale danno, sul piano causale, al comportamento del medico.
Afferma la Corte che “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non" (Cass. civ. Ord. 21008/2018).
Nella fattispecie, mancando il preparato galenico e l'analisi dei suoi componenti non è data la prova né del nesso causale fra l'uso di questo preparato e le lesioni lamentate, né a chi possa essere attribuita una specifica responsabilità. Se al medico dermatologo per errata prescrizione,
o al farmacista per errata preparazione del composto. Proprio perché mancando tale unguento
è impedito a questo giudicante di verificare l'inidoneità dello stesso ab origine (responsabilità del medico dermatologo) o, viceversa, il non corretto confezionamento del preparato galenico
(responsabilità della Farmacia).
3. In vero, per quanto attiene la posizione dell'altra convenuta questa Controparte_1 si è difeso sostenendo da un lato di non aver mai preparato il composto galenico o, comunque, di non ricordarlo, dall'altro lato, ha affermato di essersi attenuto strettamente alla ricetta medica e di aver confezionato la pomata secondo le prescrizioni del medico.
Orbene, in ordine alla prima eccezione la teste precisa:” posso affermare che Testimone_1 con la ricetta del dott. ci siamo recati prima alla Farmacia di Palomonte, poi a quella CP_3 di San Gregorio Magno, ed infine a quella di le quali hanno dichiarato di non Pt_2 preparare più quel composto”. Ed aggiunge:” Infine siamo andati alla di Eboli CP_1 che ha eseguito la preparazione come da prescrizione del Dr. ”. CP_3
Nulla in contrario è stato provato dalla convenuta che, peraltro, è rimasta del tutto CP_1 inerte sotto il profilo probatorio, per cui risulta provato che la pomata o composto galenico veniva confezionato dalla convenuta Controparte_1
Tuttavia, ed in merito alla seconda delle eccezioni sollevate dalla convenuta, giova CP_1 ricordare come la responsabilità del farmacista sussiste solo laddove lo stesso (oltra a vendere
5 medicinali senza ricetta) abbia rinvenuto all'interno della prescrizione sostanze velenose, a dosi medicamentose o pericolose, di esigere dal sanitario compilatore della ricetta dichiari per iscritto che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità. In tutti gli altri casi, vige il principio per cui “il farmacista non è tenuto a controllare l'indicazione della posologia del farmaco prescritto dal medico di base e di conseguenza non è responsabile dei danni subiti dal paziente a causa di una sovradosaggio nell'assunzione di un medicinale” (Cass. civ. n.
8073/2008).
Orbene, come rilevato, nella fattispecie si tratta di un asserito difetto di fabbricazione riferito alla convenuta, che non coincide con il vizio di cui all'art. 1490 c.c. La specifica CP_1 ipotesi di responsabilità in parola richiede, quindi, la prova di un'imperfezione nella preparazione o fabbricazione del prodotto tale da renderlo non conforme al livello di garanzia, affidabilità e sicurezza richiesti per prodotti del medesimo genere.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità solo presunta e non oggettiva, atteso che incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare una specifica anomalia del prodotto, tale da renderlo difettoso, nel senso sopra precisato, oltre che, ovviamente, il nesso eziologico tra il difetto e il danno. Fornita dal danneggiato tale prova, il produttore ha l'onere di dare la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile come tale in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (v. Cass. 29828/2018).
Nello specifico caso che ci occupa - sia che si voglia attrarre la fattispecie sotto il dettato del codice del consumo, sia che la si voglia ricondurre all'operatività dell'art. 2050 c.c. –l'onere probatorio che gravava sull'attore danneggiato aveva ad oggetto sempre le medesime circostanze di fatto. Nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare che la farmacia gli ha ceduto un preparato galenico contaminato, circostanza che sarebbe valsa a integrare sia la prova del difetto del prodotto, sia la dimostrazione del nesso di derivazione causale del danno (le cicatrici sul viso) direttamente dall'attività pericolosa, quale è quella consistente nella preparazione e nel confezionamento di prodotti farmaceutici destinati alla somministrazione all'uomo.
Orbene, come sopra rilevato, il non ha assolto l'onere probatorio da cui era gravato, Pt_1 non avendo in radice dimostrato che il preparato galenico ricevuto dalla Farmacia convenuta fosse contaminato o non rispondente alla prescrizione del Dr. , o contenesse altro e CP_3 diverso difetto. Per giunta in mancanza del preparato galenico (v. pagg. 10-11 ctu dott.ssa
), non è possibile verificare se la preparazione fosse stata conforme alla prescrizione Persona_2 del Dr. , o se fosse stata contaminata. Può sussistere solo un remoto dubbio che la CP_3
6 preparazione non sia avvenuta come da prescrizione o che la stessa possa essere stata contaminata, ciò però si traduce nell'incertezza sulla sussistenza del nesso eziologico, incertezza che non può che gravare sul DI , tenuto a fornire la relativa prova. Pt_1
Sicché non sussiste alcun elemento per accertare una colpa, anche lieve, dei convenuti.
In ragione di tanto, contemperando i principi di causalità e soccombenza, si ravvisano gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Spese di CTU a definitivo carico di parte attrice per il 50% e dei convenuti per il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
3) spese di CTU come già liquidate, a definitivo carico di parte attrice per il 50% e dei convenuti per il restante 50%.
Così deciso in Salerno, lì 28/10/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 1372 dell'anno 2016
TRA
, ( rappresentato e difeso dall'Avv. Michelina Parte_1 C.F._1
Palmieri, e presso la stessa elettivamente domiciliato in Contursi Terme, alla Via Gorgola n.26, come da procura in atti;
ATTORE
E
( ) in persona del titolare dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Naponiello, e presso la stessa elettivamente domiciliata in Eboli, al Corso G. Garibaldi n.7, come da procura in atti,
CONVENUTO
E
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._2
ZO LL, e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Salerno, al Largo del Plebiscito
n.6, come da procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità medica.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, sia la in persona del titolare e legale CP_1 rappresentante, che il dott. , affinché venissero accertate le lesioni CP_3 riportate da esso attore ed i convenuti condannati in solido o secondo il rispettivo grado di colpa al risarcimento dei danni subiti. A sostegno ha dedotto che in data 22/8/2013 si recava presso il
1 dott. in quanto la propria barba presentava delle chiazze dovute alla CP_3 caduta anomala dei peli;
che il medico gli diagnosticava la presenza di “Chiazza alopecica alla barba”. Che a tal fine gli prescriveva una serie di medicamenti ed un composto galenico da prepararsi in farmacia. Che per la preparazione di tale composto galenico si recava presso la
Ricevuto il composto galenico iniziava la cura come prescrittagli, ma Controparte_1 invece che sparire (l'alopecia), comparivano, sul viso dell'attore, “macchie scure”. Che non essendo in grado di accertare di chi fosse la colpa di tale situazione aveva invitato i due medici ad un tentativo di mediazione che aveva avuto esito negativo per la mancata presentazione dei convenuti pure convocati. Che esso attore si sottoponeva ad una visita specialistica, la quale accertava sul viso di esso attore la presenza di “un'ustione chimica di II grado con danneggiamento dell'epidermide e parte superiore del derma, senza attraversare quest'ultimo”
(v. relazione dott. in atti). Ha, quindi, convenuto in giudizio i convenuti per Persona_1 individuarne le responsabilità ed ottenere il risarcimento dei danni, vinte le spese di lite.
Con comparsa tempestiva del 26/4/2016 si costituiva il dott. che CP_3 impugnava e contestava l'avversa domanda. Precisava di aver prescritto, oltre ad un integratore e farmaco a base di valeriana, anche un preparato galenico per uso esterno da applicare sulla zona interessata. Che detto preparato galenico veniva ordinato e ritirato dalla FARMACIA Dr.
Precisava, ad ogni modo, che l'attore aveva una sola chiazza di alopecia e non altre, CP_1 come paventato in citazione. Aggiungeva, ad ogni modo, che il composto galenico consigliato era formato da: “Cloralio idrato gr.4; Acido acetico gr. 1; Etere solfurio cc.30”. Che tale composto, se ben preparato nelle dosi indicate, non poteva causare alcun danno alla cute, se non un senso di bruciore o lieve arrossamento, che scompare con la sospensione dell'applicazione. Ipotizzava che l'attore avesse usato altre e diverse pomate e medicamenti rispetto a quelli da esso prescritti. Che, in sostanza, non vi era alcuna prova che l'attore avesse non solo acquistato, ma finanche utilizzate i soli medicamenti da esso prescritti, atteso che il
[...] non si era mai presentato per una successiva visita di controllo. Ha, quindi, concluso per Pt_1 il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa tardiva del 26/5/2016 si costituiva la che impugnava Controparte_1
e contestava la domanda dell'attore. In primis, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per non aver mai preparato il composto galenico o, comunque, di non ricordare di averlo preparato. E, ad ogni modo, precisava che nel preparare i composti si atteneva scrupolosamente alla ricetta medica, per cui l'eventuale responsabilità sugli effetti del medicinale ricadevano a carico del medico prescrittore e non del Farmacista. Aggiungeva che esso farmacista non era tenuto a verificare se la posologia del farmaco prescritto fosse effettivamente corrispondente
2 alle necessità terapeutiche della cura occorrente. Ha concluso, pertanto, per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., ammesso ed espletata la prova per testi come richiesto da parte attrice, si è dato ingresso ad una prima CTU medico-legale, e sulle contestazioni delle parti convenute al primo elaborato peritale, si è proceduto alla nomina di altro CTU. Depositata l'ultima relazione peritale e dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda dell'attore non è provata e come tale va rigettata.
1. In ordine al tipo di responsabilità emergente nella fattispecie, occorre chiarire che, quantunque l'azione proposta abbia sia natura contrattuale che extracontrattuale, quest'ultima per violazione del principio generale del neminem laedere (enucleata sotto il profilo della violazione dell'art. 2043 c.c.), la responsabilità imputabile ai convenuti ha prioritariamente natura contrattuale in quanto il contratto instaurato dall'attore è riconducibile al contratto d'opera professionale e alle norme che regolano la responsabilità professionale medica, e, segnatamente, alla disposizione di cui all'art. 2236 c.c.
Ad ogni buon conto, anche volendo prescindere dalle superiori considerazioni in ordine al rapporto contrattuale documentalmente intercorso tra le parti –e mai oggetto di specifica contestazione – è sufficiente sul punto richiamare i consolidati principi ripetutamente affermati sia nell'ambito della giurisprudenza di legittimità che in quella di merito secondo cui tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso Cass. n.12362/2006; Cass. n.1698/2006; Cass.
n.3492/2002; Cass. n.12233/1998).
In particolare, è stato affermato che, nel contratto d'opera medico/sanitaria la prestazione di colui che si è obbligato a compiere l'opera non è più un'obbligazione di mezzi, bensì un'obbligazione di risultato in quanto l'obbligo non comprende solo lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione del risultato utile promesso (Corte di Appello Geova sent.
n. 714/ 2005).
2. Ciò posto, dall'istruttoria condotta (orale e documentale) è emerso che: a) l'attore si era rivolto al dott. per il problema accusato alla cute del viso (alopecia CP_3 areata); b) che il dott. , dopo la visita al paziente, gli prescriveva l'uso di CP_3 alcuni farmaci e di un preparato galenico composto da “Cloralio idrato gr.4; Acido acetico gr.
3 1; Etere solfurio cc.30”; c) che il preparato galenico veniva richiesto e confezionato dalla d) che dopo l'inizio della terapia il Controparte_1 Parte_1 evidenziava una lesione cutanea qualifica come ustione di II grado sul viso con esiti cicatriziali.
Orbene, come sopra detto, la prestazione resa dal medico dermatologo va inquadrata nell'ambito di un contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, con la conseguenza che, provato il rapporto ed allegata la non corretta esecuzione della prestazione, parte convenuta era onerata della prova di aver correttamente eseguito la prestazione per scongiurare la responsabilità contrattuale ad essa ascrivibile (v. Cass. civ.
SS.UU. n. 577/2008; Cass. civ. n. 27855/2013; Cass. civ. n.24073/2017).
L'onere della prova da parte dell'attore- tuttavia- non può ritenersi assolto. Questi, sebbene abbia provato il rapporto con i convenuti, ha però omesso di provare il nesso causale e cioè che il preparato galenico era inidoneo o comunque nocivo per la propria patologia (alopecia areata).
In vero, la mancanza, nel presente giudizio, del composto galenico prescritto dal Dr. CP_3 recide, all'origine, ogni istanza, ed impedisce di poter concretamente accertare una responsabilità in capo ai convenuti o almeno ad uno dei due. Non è stato possibile, infatti, verificare se quel preparato, prescritto dal dott. fosse idoneo al caso concreto, né se CP_3 fosse stato correttamente preparato. Alcuna prova al riguardo è stata fornita- tranne la ctp che quale atto di parte ha solo un valore indiziario. Lo stesso primo CTU officiato riporta nella propria relazione che: “In assenza dell'analisi del prodotto si è effettuato un rilievo fotografico dello stesso”. Ed anche il secondo CTU incaricato, pur rimarcando la mancanza di foto precedenti l'inizio della terapia, è costretto ad affermare: “allo stato attuale (non esiste più il flaconcino) è impossibile stabilire se le lesioni riportate dal Sig. siano attribuibili Pt_1 all'errata preparazione da parte della Farmacia del medicamento galenico prescritto dal Dott.
oppure, all'errata applicazione da parte del paziente, oppure ad una eccessiva risposta CP_3 della cute al prodotto fotosensibilizzante.”
Sarebbe stato opportuno un previo accertamento sulla composizione della pomata e sulla sua idoneità a guarire la lamentata patologia (alopecia areata), prima di intraprendere un giudizio, proprio ai fini di individuare le rispettive responsabilità.
È vero che la teste moglie dell'attore- dichiara che “dopo 7 giorni Testimone_1
(dall'inizio dell'applicazione del preparato galenico ndr) comparivano delle macchie scure, come delle bruciature”, e precisa ancora: “Ci recammo dal dott. per aver delucidazioni CP_3
e lo stesso medico ci confermò che era l'effetto normale della pomata”, ed aggiunge:” in seguito dove vi erano le macchie sul viso compariva del pus sinonimo di infezione”. E, tuttavia, tale deposizione non appare sufficiente a chiarire se la pomata sia stata la causa unica ed
4 esclusiva dei lamentati danni, o che la causa possa essere ricercata anche in altri fattori
(eccessiva sudorazione per la stagione estiva, allergia al prodotto non denunciata dall'attore, particolare fotosensibilità della pelle dell'attore, contemporaneo uso di altri farmaci).
Ebbene, è noto che in tema di responsabilità del medico all'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe l'onere di provare i fatti costituivi del diritto vantato e, quindi, dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, e l'adempimento della propria obbligazione, e nel caso di richiesta di risarcimento anche il danno subito e la riconducibilità di tale danno, sul piano causale, al comportamento del medico.
Afferma la Corte che “La prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ad affermarne la responsabilità per la morte del paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del c.d. "più probabile che non" (Cass. civ. Ord. 21008/2018).
Nella fattispecie, mancando il preparato galenico e l'analisi dei suoi componenti non è data la prova né del nesso causale fra l'uso di questo preparato e le lesioni lamentate, né a chi possa essere attribuita una specifica responsabilità. Se al medico dermatologo per errata prescrizione,
o al farmacista per errata preparazione del composto. Proprio perché mancando tale unguento
è impedito a questo giudicante di verificare l'inidoneità dello stesso ab origine (responsabilità del medico dermatologo) o, viceversa, il non corretto confezionamento del preparato galenico
(responsabilità della Farmacia).
3. In vero, per quanto attiene la posizione dell'altra convenuta questa Controparte_1 si è difeso sostenendo da un lato di non aver mai preparato il composto galenico o, comunque, di non ricordarlo, dall'altro lato, ha affermato di essersi attenuto strettamente alla ricetta medica e di aver confezionato la pomata secondo le prescrizioni del medico.
Orbene, in ordine alla prima eccezione la teste precisa:” posso affermare che Testimone_1 con la ricetta del dott. ci siamo recati prima alla Farmacia di Palomonte, poi a quella CP_3 di San Gregorio Magno, ed infine a quella di le quali hanno dichiarato di non Pt_2 preparare più quel composto”. Ed aggiunge:” Infine siamo andati alla di Eboli CP_1 che ha eseguito la preparazione come da prescrizione del Dr. ”. CP_3
Nulla in contrario è stato provato dalla convenuta che, peraltro, è rimasta del tutto CP_1 inerte sotto il profilo probatorio, per cui risulta provato che la pomata o composto galenico veniva confezionato dalla convenuta Controparte_1
Tuttavia, ed in merito alla seconda delle eccezioni sollevate dalla convenuta, giova CP_1 ricordare come la responsabilità del farmacista sussiste solo laddove lo stesso (oltra a vendere
5 medicinali senza ricetta) abbia rinvenuto all'interno della prescrizione sostanze velenose, a dosi medicamentose o pericolose, di esigere dal sanitario compilatore della ricetta dichiari per iscritto che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità. In tutti gli altri casi, vige il principio per cui “il farmacista non è tenuto a controllare l'indicazione della posologia del farmaco prescritto dal medico di base e di conseguenza non è responsabile dei danni subiti dal paziente a causa di una sovradosaggio nell'assunzione di un medicinale” (Cass. civ. n.
8073/2008).
Orbene, come rilevato, nella fattispecie si tratta di un asserito difetto di fabbricazione riferito alla convenuta, che non coincide con il vizio di cui all'art. 1490 c.c. La specifica CP_1 ipotesi di responsabilità in parola richiede, quindi, la prova di un'imperfezione nella preparazione o fabbricazione del prodotto tale da renderlo non conforme al livello di garanzia, affidabilità e sicurezza richiesti per prodotti del medesimo genere.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità solo presunta e non oggettiva, atteso che incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare una specifica anomalia del prodotto, tale da renderlo difettoso, nel senso sopra precisato, oltre che, ovviamente, il nesso eziologico tra il difetto e il danno. Fornita dal danneggiato tale prova, il produttore ha l'onere di dare la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile come tale in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (v. Cass. 29828/2018).
Nello specifico caso che ci occupa - sia che si voglia attrarre la fattispecie sotto il dettato del codice del consumo, sia che la si voglia ricondurre all'operatività dell'art. 2050 c.c. –l'onere probatorio che gravava sull'attore danneggiato aveva ad oggetto sempre le medesime circostanze di fatto. Nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare che la farmacia gli ha ceduto un preparato galenico contaminato, circostanza che sarebbe valsa a integrare sia la prova del difetto del prodotto, sia la dimostrazione del nesso di derivazione causale del danno (le cicatrici sul viso) direttamente dall'attività pericolosa, quale è quella consistente nella preparazione e nel confezionamento di prodotti farmaceutici destinati alla somministrazione all'uomo.
Orbene, come sopra rilevato, il non ha assolto l'onere probatorio da cui era gravato, Pt_1 non avendo in radice dimostrato che il preparato galenico ricevuto dalla Farmacia convenuta fosse contaminato o non rispondente alla prescrizione del Dr. , o contenesse altro e CP_3 diverso difetto. Per giunta in mancanza del preparato galenico (v. pagg. 10-11 ctu dott.ssa
), non è possibile verificare se la preparazione fosse stata conforme alla prescrizione Persona_2 del Dr. , o se fosse stata contaminata. Può sussistere solo un remoto dubbio che la CP_3
6 preparazione non sia avvenuta come da prescrizione o che la stessa possa essere stata contaminata, ciò però si traduce nell'incertezza sulla sussistenza del nesso eziologico, incertezza che non può che gravare sul DI , tenuto a fornire la relativa prova. Pt_1
Sicché non sussiste alcun elemento per accertare una colpa, anche lieve, dei convenuti.
In ragione di tanto, contemperando i principi di causalità e soccombenza, si ravvisano gravi ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Spese di CTU a definitivo carico di parte attrice per il 50% e dei convenuti per il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
3) spese di CTU come già liquidate, a definitivo carico di parte attrice per il 50% e dei convenuti per il restante 50%.
Così deciso in Salerno, lì 28/10/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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