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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9210 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del
10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 241 / 2025 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to D'ONOFRIO LISETTA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.01.2025 la ricorrente esponeva di essere stata in data 23.11.2023 sottoposta a visita di revisione onde ottenere la conferma della permanente esistenza del quadro sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento, già riconosciuto in suo favore;
che all'esito della predetta visita la competente Commissione medica aveva ingiustamente revocato il precedente giudizio, escludendo la ricorrenza della condizione sanitaria predetta;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, e che all'esito del quale anche il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza del predetto quadro sanitario;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del Dott. , per Persona_1 CP_ ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(indennità di accompagnamento ).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, dopo aver contestato la superficialità dell'operato del ctu, ha dedotto che il consulente ha errato nella valutazione del quadro sanitario che l'affligge, cosi come comprovato da una nuova certificazione di struttura pubblica del 16.12.2024 (a firma del prof. ), allegata al ricorso in opposizione;
Persona_2 in particolare sostenendo che da tale documentazione medica si evinceva altresì un notevole peggioramento delle condizioni fisiche della , la quale avrebbe subito una pregressa revisione ginocchio sinistro per Pt_1 infezione periprotesica, in precedenza PTG bilaterale, tale da rendere possibile la deambulazione solo con ausili per cedimenti articolari al ginocchio sinistro.
Alla luce dei rilievi attorei, lo scrivente giudice si è determinato per il rinnovo dell'atto peritale, avvalendosi di un nuovo ctu, munito di specializzazione maggiormente adeguata alla natura delle patologie sofferte dalla ricorrente;
è stato pertanto nominato, in sostituzione del ctu incaricato nella fase di atp, il dott.
[...]
, ortopedico, il quale ha accertato nella propria perizia di ufficio che: “la perizianda presenta Persona_3 evidenti difficoltà deambulatorie: mantiene la stazione eretta con difficoltà e solo se assistita;
non riesce a camminare se non con doppio appoggio o con il sostegno di un familiare con tendenza alla caduta. Tale condizione è legata alla grave artrosi polidistrettuale , localizzata in particolar modo alle grosse articolazioni
e al rachide in toto.; presenta infatti esiti di protesi bilaterale delle ginocchia con a sin. anche un intervento di revisione ulteriormente complicato da infezione periprotesica che ha richiesto un lungo periodo di antibiotico- terapia ancora in follow-up.; presenta altresì difficoltà funzionali all'arto superiore dx (limitazione dell'elevazione anteriore e laterale e dell'intra-extrarotazione ) anch'esso con esiti di protesizzazione per grave artrosi AC e GO. Difficoltà funzionali anche all'arto superiore sin per seri fenomeni osteodegenerativi (in attesa di intervento di protesizzazione). Tale situazione comporta essa stessa difficoltà nei cambi posturali in quanto non può aiutarsi con gli arti superiori”, pervenendo sulla base di tale diagnosi, alla conclusione che la ricorrente presenta il quadro sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal
23.11.2023, data della visita di revisione.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il dott. , attesa Persona_3 la maggiore specificità e competenza nella materia specializzata dello stesso;
le conclusioni cui lo stesso perviene risultano sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico.
Pertanto, il giudice rileva che ricorrono i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 23.11.2023..
Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto.
Vista la decorrenza stabilita dal ctu, le spese della presente fase e della fase di atp, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
2 dichiara che la ricorrente presenta il quadro sanitario proprio della indennità di accompagnamento dal
23.11.2023;
CP_ condanna l' a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre iva e cpa rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione all' avv. D'Onofrio Lisetta, procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Annamaria Lazzara
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TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del
10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 241 / 2025 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to D'ONOFRIO LISETTA Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.01.2025 la ricorrente esponeva di essere stata in data 23.11.2023 sottoposta a visita di revisione onde ottenere la conferma della permanente esistenza del quadro sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento, già riconosciuto in suo favore;
che all'esito della predetta visita la competente Commissione medica aveva ingiustamente revocato il precedente giudizio, escludendo la ricorrenza della condizione sanitaria predetta;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, e che all'esito del quale anche il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza del predetto quadro sanitario;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del Dott. , per Persona_1 CP_ ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito dell'udienza del 10.12.2025, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta
(indennità di accompagnamento ).
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, dopo aver contestato la superficialità dell'operato del ctu, ha dedotto che il consulente ha errato nella valutazione del quadro sanitario che l'affligge, cosi come comprovato da una nuova certificazione di struttura pubblica del 16.12.2024 (a firma del prof. ), allegata al ricorso in opposizione;
Persona_2 in particolare sostenendo che da tale documentazione medica si evinceva altresì un notevole peggioramento delle condizioni fisiche della , la quale avrebbe subito una pregressa revisione ginocchio sinistro per Pt_1 infezione periprotesica, in precedenza PTG bilaterale, tale da rendere possibile la deambulazione solo con ausili per cedimenti articolari al ginocchio sinistro.
Alla luce dei rilievi attorei, lo scrivente giudice si è determinato per il rinnovo dell'atto peritale, avvalendosi di un nuovo ctu, munito di specializzazione maggiormente adeguata alla natura delle patologie sofferte dalla ricorrente;
è stato pertanto nominato, in sostituzione del ctu incaricato nella fase di atp, il dott.
[...]
, ortopedico, il quale ha accertato nella propria perizia di ufficio che: “la perizianda presenta Persona_3 evidenti difficoltà deambulatorie: mantiene la stazione eretta con difficoltà e solo se assistita;
non riesce a camminare se non con doppio appoggio o con il sostegno di un familiare con tendenza alla caduta. Tale condizione è legata alla grave artrosi polidistrettuale , localizzata in particolar modo alle grosse articolazioni
e al rachide in toto.; presenta infatti esiti di protesi bilaterale delle ginocchia con a sin. anche un intervento di revisione ulteriormente complicato da infezione periprotesica che ha richiesto un lungo periodo di antibiotico- terapia ancora in follow-up.; presenta altresì difficoltà funzionali all'arto superiore dx (limitazione dell'elevazione anteriore e laterale e dell'intra-extrarotazione ) anch'esso con esiti di protesizzazione per grave artrosi AC e GO. Difficoltà funzionali anche all'arto superiore sin per seri fenomeni osteodegenerativi (in attesa di intervento di protesizzazione). Tale situazione comporta essa stessa difficoltà nei cambi posturali in quanto non può aiutarsi con gli arti superiori”, pervenendo sulla base di tale diagnosi, alla conclusione che la ricorrente presenta il quadro sanitario proprio dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal
23.11.2023, data della visita di revisione.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il dott. , attesa Persona_3 la maggiore specificità e competenza nella materia specializzata dello stesso;
le conclusioni cui lo stesso perviene risultano sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico.
Pertanto, il giudice rileva che ricorrono i presupposti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 23.11.2023..
Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto.
Vista la decorrenza stabilita dal ctu, le spese della presente fase e della fase di atp, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
2 dichiara che la ricorrente presenta il quadro sanitario proprio della indennità di accompagnamento dal
23.11.2023;
CP_ condanna l' a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre iva e cpa rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione all' avv. D'Onofrio Lisetta, procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Annamaria Lazzara
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