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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 258/2025 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Vitale Veruska, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in via Girardi 3 a Fermo Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 17 giugno 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 aprile 2025 , premettendo di aver prestato attività lavorativa Parte_1 di natura subordinata per la società convenuta presso il locale Caffè Mocetto di Fermo dal 2020 al
2021 ed in seguito fino al mese di settembre del 2022, esponeva di aver reso la prestazione lavorativa, con mansioni di aiuto barista ed addetto alla caffetteria, per oltre dieci ore al giorno su sei giorni settimanali, in virtù di contratto che non rispecchiava integralmente l'orario svolto.
Lamentava il mancato pagamento delle mensilità relative al periodo conclusivo del rapporto, tra cui quella di settembre del 2022, il t.f.r. ed il danno psicofisico per il lavoro usurante svolto.
Concludeva per la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle somme relative alle buste paga non corrisposte, del t.f.r., del maggior orario svolto e dell'indennità per ferie e permessi non goduti.
La società convenuta, pur avendo ricevuto una valida e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non si costituiva, venendo dichiarata contumace e la causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte, non venendo ammesse le prove testi perché inammissibili in quanto non rigorosamente capitolate, è stata discussa in forma orale all'udienza del 17 giugno 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Nel caso in esame già a livello di allegazione il ricorso risulta carente, in quanto non sono stati indicati nello specifico il maggior orario di lavoro svolto rispetto alle risultanze contrattuali, essendo indicato solo il monte orario senza precisazione dei giorni, né la durata temporale della prestazione.
Neppure in via istruttoria sono state chieste adeguate prove ammissibili al fine di dipanare il reale incedere del rapporto e la sua durata temporale, sicché la domanda correlata al maggior orario svolto, al danno da usura psicofisica ed alle indennità per ferie e permessi non goduti, il cui onere di prova incombe sul lavoratore che dovrà dimostrare di aver lavorato nelle giornate di ferie, andrà rigettata, così come quella relativa al mancato pagamento di buste paga non saldate, stante la genericità anche perché non sono stati indicati nel dettagli i relativi importi,
Andrà invece riconosciuto il diritto del di percepire quanto indicato nella busta paga di Pt_1 settembre del 2022, in cui è inserito il t.f.r., non essendo stato documentato dalla società datoriale, rimasta contumace, il relativo pagamento con modalità documentale.
Dunque, in parziale accoglimento del ricorso, in relazione al rapporto di lavoro che secondo la busta paga prodotta di settembre 2022 risulta protratto dal 25 maggio 2019 al 14 settembre 2022, andrà condannata la società datoriale al versamento al ricorrente di quanto indicato nella busta paga di settembre del 2022, in cui è incluso l'ammontare del t.f.r., per un emolumento complessivo, a lordo di ritenute di € 2.579,57, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dalla diffida 17 ottobre 2022 al saldo.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso, si reputa equo compensare per metà le spese di lite e porre la restante parte, liquidata come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2012 a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso condanna la società a versare al Controparte_1 signor l'importo, al lordo di ritenute, di € 2.579,57, oltre a rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal 17 ottobre 2022 al saldo.
Rigetta nel resto la domanda. Visto l'art. 92 c.p.c. compensa per metà le spese e condanna l'impresa Controparte_1 alla rifusione al della restante parte di spese, liquidata già ridotta in € 1.150,00, oltre
[...] Pt_1 al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Fermo, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan