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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 167/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to DE CIUCEIS LUCA, come Parte_1 da mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 13.01.2025 il ricorrente esponeva di aver presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027, indicando di aver svolto servizio di leva obbligatorio presso il comando
Carabinieri ex base Nato di Napoli dall'8.08.1992 al 7.08.1993. Rappresentava che l'
[...]
aveva valutato il servizio militare di leva svolto non in costanza di Controparte_3 nomina attribuendogli solo 0,6 punti. Deduceva l'illegittimità di siffatta valutazione in quanto nettamente inferiore rispetto al servizio prestato in costanza di rapporto lavorativo ed affermava – sulla scorta di ampia ed univoca giurisprudenza- l'equiparazione del servizio civile sostitutivo al servizio di leva ai fini del riconoscimento del punteggio pieno, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego sia per le graduatorie ad esaurimento che per quelle di circolo e di istituto. Per i suesposti motivi il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” 1) annullare e/o la disapplicare il D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, nonché il D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 e il D.M. n. 235 del 1° aprile
2014 e dunque condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del pieno punteggio (6 punti) per il servizio militare svolto, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024/2027 e successive;
2) ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad Parte_1 essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2024-2027. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria Controparte_1 delle spese processuali.
Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.07.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del mancato riconoscimento del servizio militare svolto dal 8.8.1992 al 7.8.1993 non in costanza di rapporto di impiego, al pari di quello prestato in costanza di rapporto di impiego, ai fini del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia A.T.A., vigenti nel triennio 2024/2027 per “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l
[...]
. Ha evidenziato che, in relazione ai suddetti anni, si era visto attribuire Controparte_4 per il servizio militare svolto 0,6 punti per ogni anno di servizio, anziché 6 punti, in quanto prestato non in costanza di nomina.
Preliminarmente occorre evidenziare che le dette graduatorie di terza fascia del personale
ATA vigenti per il triennio 2024-2027 sono disciplinate dal D.M. 89 del 21.05.2024, pertanto, la disamina dello scrivente non può che incentrarsi esclusivamente sulla conformità a legge di tale D.M. e non anche dei precedenti decreti ministeriali per i quali il ricorrente pure avanza una domanda di disapplicazione.
Ciò detto, il D.M. 89 del 21.05.2024 recante la disciplina della definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027, e sulla cui base è stato attribuito il punteggio al ricorrente in questa sede contestato, ha previsto nel relativo allegato
A, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Pertanto, il servizio militare o servizio civile ad esso assimilato prestato non in costanza di nomina è considerato ai fini dell'attribuzione di un punteggio, ma, a differenza del servizio prestato in costanza di nomina, è equiparato al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali con conseguente differente attribuzione di punteggio (0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg., fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico, quanto al servizio non prestato in costanza di nomina;
punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per il servizio prestato in costanza di nomina).
Sulla questione di cui si discorre, a ben vedere, la Suprema Corte, seppur pronunciandosi in relazione al D.M. 50/2021, con argomentazioni condivise dallo scrivente, ha enucleato il seguente principio di diritto secondo cui “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”(cfr Cass. nn.
22429 e 22432 dell'08.08.2024; da ultimo Cass. n. 13705 del 22.05.2025, Cass. sent. n.
9378 del 10.04.2025).
La Corte regolatrice ha prima di tutto precisato che la questione in esame riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso, questione diversa da quella già affrontata e relativa invece alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto, limitazione contenuta nell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44 del 2011 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) e ritenuta non legittima (cfr Cass. 2 marzo 2020,
n. 5679, Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 - tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento - e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586).
È stato altresì precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, comma 7 e l'art. 569, comma 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera» (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Poi, richiamata la disciplina del D.M. 50/2021, la Suprema Corte ha affermato che “L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs.
n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti»”.
In altre parole, precisa la Corte, “la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa
P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso”.
E' stato chiarito che tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole in quanto “Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”.
E' stato altresì chiarito come “l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, comma 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, comma 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, comma 2 cit., giustifica il diverso trattamento”.
Ebbene, le richiamate coordinate ermeneutiche possono trovare applicazione anche al caso che ci occupa dal momento che l'attuale D.M. 89/2024 ricalca sul punto le previsioni del precedente D.M. 50/2021 esaminato dalla Corte regolatrice.
Risulta, pertanto, conforme a legge il richiamato D.M. riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto, come nel caso del ricorrente.
Il ricorso va dunque disatteso.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, essendo notori i contrasti giurisprudenziali insorti sul tema.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 02.07.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino