TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/06/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 218/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 221/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F.. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.11.1962 e residente a [...] assistito, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Porzio e Rodolfo J. Mendez del
Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio L'Avv. Porzio, sito in Bergamo, Via Camozzi n. 130
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 06.06.2025 da Parte_1
(C.F.. ), nato a [...] il [...] e residente a
[...] CodiceFiscale_1
Bergamo in Via Palma il Vecchio n. 3 per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
1 ritenuta la competenza L'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...]e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel Comune sede L'intestato Tribunale;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi L'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. risulta avere debiti di Pt_1 importo pari ad euro 123.603,30, per la quasi totalità nei confronti L'RA
(circostanza che potrà essere valutata ai fini della meritevolezza nel giudizio di esdebitazione);
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
non risulta proprietario nè di Parte_1 beni immobili, né di beni mobili registrati: considerato, ancora, che il sig. svolge attività di agente di Pt_1 commercio per la società “Libreria Commissionaria Alessio Mauro S.a.s.” dalla quale percepisce l'introito medio mensile di euro 1.000,00 (come risulta dall'allegata relazione L'O.C.C.);
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il proprio sostentamento, vivendo il sig. da solo, appare adeguata, essendo Pt_1 quantificate le medesime nell'importo di euro 791,00; rilevato in ogni caso che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 100,00 mensili, oltre all'eventuale eccedenza;
ritenuto che
il debitore debba mettere a disposizione dei creditori un importo non inferiore al quinto del proprio stipendio, e che pertanto detto importo vada quantificato in euro 200,00 mensili, e comunque nell'intera eccedenza della propria retribuzione rispetto all'importo necessario per le spese familiari di euro 791,00 mensili come sopra indicato;
ritenuto che
nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;
osservato infine che, ai sensi L'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi
2 riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha Persona_1 verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F.. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. con studio in Bergamo, Rotonda Persona_1 dei Milla n. 1; ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi L'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito mensile del ricorrente sino alla concorrenza L'importo di euro 791,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche
3 L'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Per_2 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione L'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi L'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi L'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi L'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi L'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
4 dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 11.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 221/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F.. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.11.1962 e residente a [...] assistito, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Porzio e Rodolfo J. Mendez del
Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio L'Avv. Porzio, sito in Bergamo, Via Camozzi n. 130
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 06.06.2025 da Parte_1
(C.F.. ), nato a [...] il [...] e residente a
[...] CodiceFiscale_1
Bergamo in Via Palma il Vecchio n. 3 per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
1 ritenuta la competenza L'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...]e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel Comune sede L'intestato Tribunale;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi L'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. risulta avere debiti di Pt_1 importo pari ad euro 123.603,30, per la quasi totalità nei confronti L'RA
(circostanza che potrà essere valutata ai fini della meritevolezza nel giudizio di esdebitazione);
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
non risulta proprietario nè di Parte_1 beni immobili, né di beni mobili registrati: considerato, ancora, che il sig. svolge attività di agente di Pt_1 commercio per la società “Libreria Commissionaria Alessio Mauro S.a.s.” dalla quale percepisce l'introito medio mensile di euro 1.000,00 (come risulta dall'allegata relazione L'O.C.C.);
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il proprio sostentamento, vivendo il sig. da solo, appare adeguata, essendo Pt_1 quantificate le medesime nell'importo di euro 791,00; rilevato in ogni caso che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria retribuzione mensile in misura pari ad euro 100,00 mensili, oltre all'eventuale eccedenza;
ritenuto che
il debitore debba mettere a disposizione dei creditori un importo non inferiore al quinto del proprio stipendio, e che pertanto detto importo vada quantificato in euro 200,00 mensili, e comunque nell'intera eccedenza della propria retribuzione rispetto all'importo necessario per le spese familiari di euro 791,00 mensili come sopra indicato;
ritenuto che
nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;
osservato infine che, ai sensi L'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi
2 riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha Persona_1 verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F.. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. con studio in Bergamo, Rotonda Persona_1 dei Milla n. 1; ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi L'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito mensile del ricorrente sino alla concorrenza L'importo di euro 791,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche
3 L'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Per_2 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione L'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi L'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi L'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi L'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi L'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
4 dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 11.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
5