Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n.5962/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. MORGIGNO AMBROGIA -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 01°/04/2025 - all'esito della discussione orale - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 30/07/2024 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della
L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della
2 sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso, anche all'esito dei chiarimenti scritti resi nel corso del presente giudizio di merito ATP, la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 67%, che è inferiore a quella del 74% prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal
CTU da ultimo nei suoi chiarimenti scritti del 21/01/20205).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «L'esame clinico, quello della documentazione presente in atti e quello della documentazione pervenuta successivamente alle operazioni peritali, consentono di pervenire ad una diagnosi di certezza e ad un'equa valutazione dei postumi.
Allo stato attuale delle condizioni di salute la SI.ra Parte_1
risulta affetta da:
[...]
“Carcinoma duttale infiltrante della mammella destra [G2,
pT1cN0(13)M0, RE:95%, PgR:90%, Ki67:12, HER2/neu:0] trattato con quadrantectomia (2019) e linfoadenectomia ascellare omolaterale
(2000), radioterapia (27.03-11.05.2000) e ormonoterapia
3 (Exemestane + analogo LHRH). Cisti epiteliale duttale apocrina della mammella sinistra trattata con quadrantectomia retroareolare sinistra (14.03.2023). Stato ansioso depressivo reattivo.
Iperglicemia a digiuno in trattamento dietetico. Cardiopatia ipertensiva in sub compenso emodinamico complicata da turbe del ritmo (Classe NYHA II/a 10.04.2024)”.
Alla patologia mammaria la Commissione aveva assegnato il codice
9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE 0 0 11
FUNZIONALE che si conferma
Alla cardiopatia ipertensiva solo recentemente (10.04.2024) classificata come NYHA II/a può essere assegnato il codice
6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA 41 50 0
RD MO (II CL. NYHA)
Alla sindrome depressiva reattiva la Commissione aveva assegnato il codice
2204 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE 0 0 10 che si conferma
Definito l'inquadramento diagnostico, si ritiene che le affezioni e le menomazioni accertate, valutate nel loro complesso, determinino una riduzione permanente della capacità lavorativa generica della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, quantificabile nella misura più che congrua del 67%
(sessantasettepercento), percentuale già assegnata dalla
Commissione. In effetti la valutazione globale ottenuta applicando, come riferimento, la “formula a scalare di Balthazard” dareb-be un valore in percentuale del 52,74.
In considerazione che le patologie accertate a carico della ricorrente sono di natura cronica, anche se non tutte erano già così manifeste all'epoca della visita di revisione, si ritiene che l'accertata riduzione della capacità lavorativa debba decorrere dalla data del 27.07.2023.
CONCLUSIONI
Gli accertamenti espletati consentono di rispondere con parere motivato ai quesiti posti.
4 La SI.ra allo stato attuale delle condizioni di Parte_1 salute, risulta affetta da:
“Carcinoma duttale infiltrante della mammella destra [G2,
pT1cN0(13)M0, RE:95%, PgR:90%, Ki67:12, HER2/neu:0] trattato con quadrantectomia (2019) e linfoadenectomia ascellare omolaterale
(2000), radioterapia (27.03-11.05.2000) e ormonoterapia
(Exemestane + analogo LHRH). Cisti epiteliale duttale apocrina della mammella sinistra trattata con quadrantectomia retroareolare sinistra (14.03.2023). Stato ansioso depressivo reattivo.
Iperglicemia a digiuno in trattamento dietetico. Cardiopatia ipertensiva in sub compenso emodinamico complicata da turbe del ritmo (Classe NYHA II/a 10.04.2024)”.
Si ritiene che le affezioni e le menomazioni accertate, valutate nel loro complesso, determinino una riduzione permanente della capacità lavorativa generica della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, quantificabile nella misura più che congrua del 67% (sessantasettepercento), percentuale già assegnata dalla Commissione. In effetti la valutazione globale ottenuta applicando, come riferimento, la “formula a scalare di
Balthazard” darebbe un valore in percentuale del 52,74.
In considerazione che le patologie accertate a carico della ricorrente sono di natura cronica, anche se non tutte erano già così manifeste all'epoca della visita di revisione, si ritiene che l'accertata riduzione della capacità lavorativa debba decorrere dalla data del 27.07.2023
(…)
In data 17.04.2024 durante la prima visita ORl la Dott.ssa Per_1 certifica:
Lamenta acufeni a sx ed instabilità nella fissazione oculare.
Esame ORL nella norma.
Si prescrive l'esame audiometrico.
A tale riguardo si deve precisare che tale certificazione non è stata mai allegata agli atti nel giudizio ATP.
In data 15.10.2024 sempre la Dott.ssa nella sua Per_1 certificazione riporta:
5 Ostruzione nasale bilaterale e sensazione di muco in gola.
Persistono inoltre gli acufeni a sx. Esame otoscopico: MMTT integre.
Rinoscopia anteriore: esiti di settoplastica. Lieve iperemia dei turbinati, che appaiono di volume normale. Assenza di essudato, capacità respiratoria conservata bilateralmente.
Esame orofaringoscopico: note di faringite ipertrofica. Palato ogivale, ipertrofia del corpo linguale ed edema dell'ugola.
Esame laringoscopico indiretto: non effettuabile per lingua voluminosa e marcato riflesso faringeo.
Non vi è quindi traccia dell'esame audiometrico da lei stesso richiesto in precedenza (vedi cert. del 17.04.2024).
In data 23.03.2023 la Dott.ssa certifica: Persona_2
Recente quadrantectomia mammella Sinistra per papilloma intraduttale
Già operata per Ca mamrnario a destra.
Stato ansioso reattivo
Si Consiglia: Alprazolam gocce: 10 – 15 gocce al bisogno
Partena cp: una cp al mattino e in data 13.06.2024 sempre la stessa Dott.ssa certifica: Per_2
Probabile polineuropatia iatrogena in pz oncologica in terapia con
Mestane e Emantone
Si consiglia: Normast bustine 600 mg: una bustina al mattino per due mesi e Partena cp: una cp alla sera per due mesi
Ginnastica posturale
Controllo successivo
Controllo che non risulta essere mai stato effettuato in data successiva.
In data 6.09.2024 il Dott. Dott. F.... cognome non Per_3 leggibile certifica:
(…)
La certificazione parla di rizoartrosi (non vi è in atti nessuna certificazione o esame radiologico a riguardo) e di tendinite del polso destro e sinistro in paziente con postumi di K mammario.
6 Forse vuole riferire l'insorgenza della rizoartrosi e della tendinite a postumi di ca della mammella.
Infine a riguardo delle note redatte dal Dott. Persona_4 in data non riportata si precisa quanto segue
Nelle sue osservazioni il Dott. riporta Per_4
“1. Il CTU, in ragione degli esiti del proprio accertamento clinico-obiettivo abbia apprezzato la ricorrenza di un quadro patologico di Obesità di I° livello ("Altezza: 168 cm. Peso: 91 Kg
(Body Mass Index: 32,24, Obesità di I livello per valori compressi tra 30-35)...") che, se non ricompreso nel codice tabellare 7150
(OBESITÀ - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON
COMPLICANZE ARTROSICHE: 31 40) appare comunque meritevole (vedi il citato criterio analogico) di una valutazione medico-legale si inferiore a quella tabellare, ma certamente inquadrabile con una percentuale invalidante almeno del 20-25%”.
Orbene la applicazione del criterio di analogia non è condiviso, nel caso specifico, dallo scrivente.
Forse il Dott. non ricorda quanto da Lui stesso riportato Per_4 nelle redatte osservazione:
"c) se l'infermità non risulta elencata in tabella viene valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoga gravità".
Certamente la gravità di una obesità di I livello con BMI pari a
32,24 (come nel caso specifico) non può essere paragonata ad una obesità di II livello con BMI compreso tra 35-40 con complicanze artrosiche.
Sempre nella sua relazione il Dott. riporta: Per_4
“2. Analoga censura reputiamo doversi estendere alla valutazione delle quadrantectomie mammarie bilaterali cui la perizianda è stata costretta in ragione della patologia oncologica a destra e di quella duttale a sinistra;
ancora una volta, l'assenza di un preciso riferimento tabellare non può e non deve tradursi in una omissione della appropriata definizione medico-legale, talché se la previsione tabellare codificata al 8006 fissa per la
"MAMMECTOMIA 0 0 34" (monolaterale!), ben si può individuare una
7 percentuale del 20% per gli esiti delle quadrantectomie subite sia dalla mammella destra che da quella sinistra”.
Quanto riportato non risulta assolutamente condivisibile dallo scrivente sia per quanto precedentemente riportato sia per la definizione di Mammectomia:
"Treccani. vocabolario on line: mammectomìa s. f. [comp. del lat- mamma «mammella» e di ectomia]. - Intervento chirurgico di asportazione della mammella, sinon. di mastectomia.".
Ricordiamo che nel caso in esame la SI.ra è stata Parte_1 sottoposta ad intervento di quadrantectomia come ampiamente riportato nella diagnosi!!!!.
Sulla base di quanto ampiamente riportato si conferma il giudizio e le percentuali espresse (…)».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
8 -pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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