Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5136/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
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sul ricorso ex 473 bis 51 c.p.c. presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. GIROTTO LARA, presso Parte_1
quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rispettivamente rappresentato e difeso dall'avv. BORTOLUZZI ANTONIO, presso Parte_2
quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“chiedono che il Tribunale Voglia dichiarare la modifica delle condizioni di divorzio omologando le condizioni concordate fra le parti e riportate nelle conclusioni del ricorso introduttivo depositato il
23.12.2024 e che si devono intendere richiamate.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”
ha pronunciato la seguente
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Con ricorso depositato in data 23.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio civile in data 29.06.2006 a Bogotà (Colombia), trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Venezia al n.
51, parte 2, Uff. 1, anno 2006; che dalla loro unione era nato a [...], in data [...], il figlio
[...]
; che in data 15.05.2017 la signora aveva presentato ricorso per Per_1 Parte_1
separazione giudiziale avanti il Tribunale di Venezia, che, trasformato in consensuale, omologava con decreto del 06.09.2018 la separazione personale dei coniugi alle condizioni esposte dagli stessi;
che successivamente aveva promosso il procedimento giudiziale per la dichiarazione dello Parte_2
scioglimento del matrimonio, che veniva definito, a conclusioni congiunte, con la sentenza n. 2398/2021,
pubblicata il 22.12.2021, del Tribunale di Venezia.
Ciò premesso, i ricorrenti, rappresentato di aver raggiunto un accordo al fine di modificare congiuntamente le condizioni di divorzio ad oggi in vigore, proponevano domanda volta a ottenere la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2398/2021 del Tribunale di Venezia.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 03.04.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 16.01.2025, lette le note depositate in data 27.03.2025 nelle quali le parti insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai ricorrenti merita di essere accolta, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la conforme istanza dei difensori al riguardo, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 - a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. n. 2398/2021, pubblicata il 22.12.2021, del
Tribunale di Venezia ratifica gli accordi tra le parti volti a modificare parzialmente le condizioni di divorzio nei seguenti termini:
1) la signora a partire dal 16 dicembre 2024 si trasferirà a vivere unitamente al figlio Pt_1 Persona_1
in Colombia, ove frequenterà la scuola;
Per_1
2) Il signor presta il consenso al trasferimento di in Colombia insieme alla madre;
Parte_2 Per_1
3) potrà tornare a casa dal padre quando vorrà; Per_1
4) Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale alla signora , che tornerà, dunque, nella Pt_1
disponibilità del signor , con la precisazione che durante le vacanze scolastiche estive 2025, Pt_2 Per_1
e la signora torneranno a Venezia ospiti del signor nella ex casa coniugale. Parte_1 Pt_2
Le spese per il biglietto aereo di andata e ritorno Bogotà/Venezia per per l'estate 2025 saranno Per_1
sostenute nella misura del 70% dal signor e del 30% dalla signora . Pt_2 Pt_1
Nel caso in cui , in qualunque momento, decida di recarsi da solo in Italia dal padre, il costo del Per_1
biglietto sarà integralmente a carico di quest'ultimo.
5) Il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile Pt_2 Pt_1 Per_1
di € 1.000,00 (mille) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie individuate dal “Protocollo di Intesa per la trattazione
dei giudizi in materia di Famiglia e delle Persone” del Tribunale di Venezia datato 20.09.2019.
6) Ferme le altre condizioni previste dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Venezia n. 2398/2021
pubbl. il 22/12/2021;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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