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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 3442/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
10/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3442 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: infortunio sul lavoro promossa da
, con l'avv. S. Vita Parte_1
-Ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
-Resistente-
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente con ricorso depositato il 25/10/2022, lavoratrice domestica nel comune di Bianco, subiva in data 16.07.2018 alle ore 10.00 circa, un infortunio sul lavoro riportando un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e spalla destra.
Contestando l'esito della valutazione cui era pervenuto l'ente in sede amministrativa
(in misura pari al 7%) lamentava di aver riportato in conseguenza del predetto evento, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili e pertanto chiedeva che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità comunque superiore alla percentuale riconosciuta.
2. Nella resistenza dell in ordine alla mancanza di elementi obbiettivi e CP_1 specialistico–strumentali differenti da quelli già valutati, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale. 3. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda non merita accoglimento.
4. Invero, l'espletata consulenza medico legale ha accertato che tali postumi si risolvono in una percentuale di invalidità che non si discosta da quella già accertata a carico del ricorrente in sede amministrativa, alla stregua dei riferimenti tabellari di cui al DM 12/7/2000 e per come dedotto dal resistente.
Così il CTU: …CONCLUSIONI E RISPOSTE SINTETICHE AI QUESITI POSTI. Si conclude la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio rispondendo SINTETICAMENTE al Magistrato come di seguito in relazione ai quesiti posti: ➢ RISPOSTA: le lesioni riportate dalla periziata nell'infortunio sul lavoro del 16.07.2018 e per cui è causa (pratica n° 515451500), sono quelle espresse in diagnosi e descritte nell'esame obiettivo della visita medico-legale. Sotto il profilo medico-legale bisogna considerare che le lesioni certificate, riscontrate e sopra descritte, sono verosimilmente compatibili con la dinamica del fatto dannoso, per come riferito in anamnesi dalla periziata e per come risulta, altresì, dal ricorso introduttivo di parte ricorrente;
in ogni caso, si deve dare atto che il nesso di causalità tra le patologie riscontrate e l'infortunio sul lavoro, è stato già riconosciuto dall'Istituto assicuratore. Nel caso in esame la malattia derivata dalle lesioni riportate dalla periziata a seguito dell'infortunio descritto è di tipo traumatico, che ha determinato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle pre-esistenti, determinando una INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA per come già valutata dall'Istituto assicuratore. Sussistono, altresì, POSTUMI PERMANENTI sulla precedente integrità psico-fisica del soggetto, da ritenere attendibili in riferimento alle lesioni riportate nell'infortunio per cui è causa (pratica n° 515451500) e tali da determinare una incidenza negativa sulla integrità psico-fisica della periziata (DANNO ), quantificabile nella Per_1 misura del 7% (SETTE), con decorrenza dal termine del periodo di inabilità temporanea assoluta. Pertanto, in riferimento alla pratica n. 515451500 ed in conseguenza della vicenda per cui è causa, tenuto conto dell'obbiettività rilevata nel corso della visita medica peritale, esaminata tutta la documentazione sanitaria in atti allegata, tenuto conto, altresì, della criteriologia medico legale e con costante riferimento agli strumenti tabellari, non sussistono CP_ esiti di carattere permanente di entità maggiore rispetto a quelli riconosciuti dall' all'esito del procedimento amministrativo (7%). Per la suddetta menomazione si conferma, quindi,
l'attribuzione di una percentuale di danno biologico complessivo del 7% (sette).
Le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato, cui pertanto si rinvia anche in mancanza di specifiche contestazioni meritano di essere condivise.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
Le spese della CTU, pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell le spese di consulenza che liquida in complessivi € 290;00 CP_1 oltre accessori, in favore del dott. . Persona_2
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 13/10/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
10/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3442 del R.G. per l'anno 2022, avente ad oggetto: infortunio sul lavoro promossa da
, con l'avv. S. Vita Parte_1
-Ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. D'Agostino CP_1
-Resistente-
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente con ricorso depositato il 25/10/2022, lavoratrice domestica nel comune di Bianco, subiva in data 16.07.2018 alle ore 10.00 circa, un infortunio sul lavoro riportando un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e spalla destra.
Contestando l'esito della valutazione cui era pervenuto l'ente in sede amministrativa
(in misura pari al 7%) lamentava di aver riportato in conseguenza del predetto evento, postumi invalidanti permanenti ed indennizzabili e pertanto chiedeva che venisse riconosciuto un maggior grado di invalidità comunque superiore alla percentuale riconosciuta.
2. Nella resistenza dell in ordine alla mancanza di elementi obbiettivi e CP_1 specialistico–strumentali differenti da quelli già valutati, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale. 3. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda non merita accoglimento.
4. Invero, l'espletata consulenza medico legale ha accertato che tali postumi si risolvono in una percentuale di invalidità che non si discosta da quella già accertata a carico del ricorrente in sede amministrativa, alla stregua dei riferimenti tabellari di cui al DM 12/7/2000 e per come dedotto dal resistente.
Così il CTU: …CONCLUSIONI E RISPOSTE SINTETICHE AI QUESITI POSTI. Si conclude la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio rispondendo SINTETICAMENTE al Magistrato come di seguito in relazione ai quesiti posti: ➢ RISPOSTA: le lesioni riportate dalla periziata nell'infortunio sul lavoro del 16.07.2018 e per cui è causa (pratica n° 515451500), sono quelle espresse in diagnosi e descritte nell'esame obiettivo della visita medico-legale. Sotto il profilo medico-legale bisogna considerare che le lesioni certificate, riscontrate e sopra descritte, sono verosimilmente compatibili con la dinamica del fatto dannoso, per come riferito in anamnesi dalla periziata e per come risulta, altresì, dal ricorso introduttivo di parte ricorrente;
in ogni caso, si deve dare atto che il nesso di causalità tra le patologie riscontrate e l'infortunio sul lavoro, è stato già riconosciuto dall'Istituto assicuratore. Nel caso in esame la malattia derivata dalle lesioni riportate dalla periziata a seguito dell'infortunio descritto è di tipo traumatico, che ha determinato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle pre-esistenti, determinando una INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA per come già valutata dall'Istituto assicuratore. Sussistono, altresì, POSTUMI PERMANENTI sulla precedente integrità psico-fisica del soggetto, da ritenere attendibili in riferimento alle lesioni riportate nell'infortunio per cui è causa (pratica n° 515451500) e tali da determinare una incidenza negativa sulla integrità psico-fisica della periziata (DANNO ), quantificabile nella Per_1 misura del 7% (SETTE), con decorrenza dal termine del periodo di inabilità temporanea assoluta. Pertanto, in riferimento alla pratica n. 515451500 ed in conseguenza della vicenda per cui è causa, tenuto conto dell'obbiettività rilevata nel corso della visita medica peritale, esaminata tutta la documentazione sanitaria in atti allegata, tenuto conto, altresì, della criteriologia medico legale e con costante riferimento agli strumenti tabellari, non sussistono CP_ esiti di carattere permanente di entità maggiore rispetto a quelli riconosciuti dall' all'esito del procedimento amministrativo (7%). Per la suddetta menomazione si conferma, quindi,
l'attribuzione di una percentuale di danno biologico complessivo del 7% (sette).
Le conclusioni rassegnate dal consulente, che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato, cui pertanto si rinvia anche in mancanza di specifiche contestazioni meritano di essere condivise.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c..
Le spese della CTU, pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico della CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell le spese di consulenza che liquida in complessivi € 290;00 CP_1 oltre accessori, in favore del dott. . Persona_2
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 13/10/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo