Art. 1-ter. (Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura) 1. Il ((Ministero della cultura)) ((...)) e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attivita' di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque fino al ((31 dicembre 2027)) e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attivita'. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69)) . Per le finalita' di cui al primo periodo, oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 ((, a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027)) .
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 , e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a societa' in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all' articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , trova applicazione l' articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".
4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3 nonche' dall'attuazione dell' articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 , al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e luoghi della cultura all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e luoghi della cultura nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 , e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a societa' in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all' articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , trova applicazione l' articolo 57, comma 1, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".
4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3 nonche' dall'attuazione dell' articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 , al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e luoghi della cultura all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e luoghi della cultura nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.