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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4635/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Anella Guida;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Valentina Bevilacqua;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.8.2023, ex assistente Capo di Parte_1
Polizia di Stato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
450/2023 con cui l' gli aveva chiesto il pagamento della somma di € CP_1
161.023,57 per indebita percezione di trattamento pensionistico non spettante dal 17.7.2015 al 31.3.2023. Eccepita la nullità del decreto ingiuntivo per assenza della procura speciale, nel merito l'opponente rilevava la illegittimità della richiesta restitutoria dell' evidenziando che il provvedimento disciplinare CP_1
di destituzione emesso nei propri confronti con decreto del 30.11.2022 non poteva incidere retroattivamente sulla precedente cessazione del servizio per motivi di salute disposta con decreto del 6.8.2015 e pertanto non poteva far perdere ad esso ricorrente il diritto al trattamento pensionistico riconosciuto dall' in conseguenza di tale decreto. Richiamati i principi dettati dalla Corte CP_1
Costituzionale e dalla Corte dei Conti in ordine alla intangibilità del trattamento pensionistico e valorizzato il proprio legittimo affidamento nella spettanza della pensione erogata per motivi di salute, concludeva chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il ripristino del trattamento pensionistico in proprio favore. Con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' evidenziando CP_1
che con decreto n. 333 del 30.11.2022 il Ministero dell'Interno, all'esito della condanna penale in via definitiva del e del procedimento disciplinare Pt_1
aperto nei suoi confronti, aveva disposto la destituzione dell'ex Assistente di
Polizia di Stato a decorrere dal 31.1.2013 provvedendo altresì alla revoca del decreto direttoriale del 6.8.2015 con cui il era stato dispensato dal Pt_1
servizio per fisica inabilità. Richiamati i principi affermati dalla Corte dei Conti in materia, deduceva che, per effetto del provvedimento di destituzione emesso in data 30.11.2022, era venuto a mutare il titolo della cessazione del servizio e, conseguentemente, erano venuti meno, ab origine, i fatti costitutivi del diritto alla pensione per difetto dei “requisiti anagrafici e contributivi” e quelli di
“idoneità; rappresentava inoltre che la liquidazione da parte dell' del CP_1
trattamento pensionistico era stata operata in esecuzione del Decreto del
Ministero dell'Interno del 6.08.2015, con cui il veniva provvisoriamente Pt_1
dispensato dal servizio per fisica inabilità, e che quindi, una volta revocato tale
Decreto, il trattamento pensionistico era divenuto indebito in virtù del principio
“simul stabunt simul cadent”. Negata infine la ravvisabilità nella specie di un legittimo affidamento del ricorrente, poiché il decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità era -espressamente- risolutivamente condizionato all'esito del procedimento penale, l' chiedeva pertanto il rigetto della opposizione. CP_1
Rilevata d'ufficio la questione di giurisdizione e sottoposta la stessa al contraddittorio delle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025.
In via pregiudiziale di rito, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario.
Come noto, la giurisdizione va determinata in base all'oggetto della domanda nel senso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio in base al quale sono regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale”, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della “causa petendi”, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. n. 10973/2001).
Ciò posto è altresì noto che la Corte dei Conti conosce – sin dalla sua istituzione
(l. 14.8.1862, n. 800), alla stregua di una disciplina risalente (l. 20.3.1865, n. 2248, all. E;
r.d. 12.7.1934, n. 1214), nonché di disposizioni confermative più recenti
(d.p.r. 30.9.1999, n. 377) — di due categorie di ricorsi in materia di pensioni: 1) quelli relativi ai trattamenti di guerra;
2) quelli concernenti le prestazioni in tutto o in parte a diretto carico dello Stato.
La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, è esclusiva – cioè piena, anche di merito – essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale (Cass.,
Sez. U. 152/1999).
La Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v., ex plurimis,
Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4854; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n.
7830; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016,
n. 11849).
La Corte dei Conti ha pertanto giurisdizione esclusiva nelle controversie inerenti alla materia delle pensioni pubbliche poste, in tutto o in parte, a carico dello Stato, che riguardano il diritto o la misura della pensione e in generale nei casi in cui il rapporto pensionistico “pubblicistico” qualifichi il petitum azionato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui: “Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, in materia di trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti le controversie che attengono ai suddetti trattamenti sia sotto il profilo dell' “an” che sotto quello del “quantum”, ivi comprese quelle relative agli atti di recupero degli assegni di pensione già erogati, senza che possa avere rilievo il fatto che la legittimità di tali atti sia stata contestata sotto il profilo dell'irripetibilità delle somme in quanto riscosse in buona fede o destinate a bisogni alimentari;
la suddetta giurisdizione si estende altresì alle controversie che hanno ad oggetto il recupero di somme erogate a titolo di componenti o accessori del trattamento pensionistico e, quindi, anche a quelle concernenti il recupero dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. S.U. n. 8682/1996 conf. a Cass. S.U. 152/1999 secondo cui: “La giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale, non esclusa dall'eventualità che, ad invocare la sussistenza del rapporto stesso, con le relative situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola, ivi comprese quelle che concernono l'esatta quantificazione del trattamento ed i limiti di ripetibilità dell'indebito, non sia l'originario titolare, ma un suo avente causa”).
La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, in caso di pensioni a carico dello
Stato, sussiste quindi – a prescindere dallo strumento coattivo utilizzato- anche in relazione alle questioni di ripetizione dell'indebito, atteso che anch'esse possono investire l' “an” e il “quantum” del trattamento pensionistico, restando attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario solo le questioni di ripetizione dell'indebito che non interessano il “contenuto pubblicistico del rapporto”.
Sotto lo specifico profilo della ripetizione dell'indebito, la Corte di Cassazione ha più specificamente chiarito che “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei Conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l' “an” e/o il
“quantum” del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario. (Cass. SU n. 9436/2023)
La Corte di Cassazione ha anche sul punto affermato che “La giurisdizione della
Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del “petitum” sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza” (Cass.12722/2005).
La Corte di Cassazione ha infine di recente affermato “come sia da tenere distinta l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile” (Cass. 9443/2025).
Alla luce dei predetti principi affermati dalla Corte regolatrice della giurisdizione, si rileva che nella specie la questione su cui si controverte è il diritto dell'ex assistente Capo di Polizia di Stato, al Parte_1
trattamento pensionistico riconosciutogli dall' con decorrenza dal CP_1
17.7.2015, a seguito e in conseguenza della dispensa dal servizio per fisica inabilità disposta con decreto Direttoriale del 6.8.2015. Più specificamente, la soluzione della contestata azione di ripetizione di indebito posta in essere dall' (con ricorso per decreto ingiuntivo) implica nella specie la verifica del CP_1
se al predetto trattamento pensionistico il continui o meno ad avere Pt_1
diritto nonostante il successivo intervento di provvedimento disciplinare di destituzione con revoca del precedente decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità (giusto decreto n. 333 del 30.11.2022).
Trattasi di complessa questione attinente alla interpretazione dell'art. 923 comma 5 del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e alla possibile incidenza del mutamento della causa di cessazione del servizio (per destituzione) -dettato dalla predetta norma- sul diritto al trattamento pensionistico già acquisito dal dipendente pubblico in virtù di altra precedente causa di cessazione (nella specie dispensa dal servizio per fisica inabilità), questione esaminata più volte dalla Corte dei Conti quale Giudice esclusivo in materia di diritto alla pensione del dipendente pubblico. Nella fattispecie di causa non vi è, quindi, dubbio che il rapporto pensionistico dell'ex dipendente pubblico costituisca elemento identificativo del Pt_1
petitum sostanziale, le cui connotazioni sono essenziali per statuire sull'an della erogazione pensionistica e sulla pedissequa legittimità dell'indebito fatto valere dall' con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione CP_1
esclusiva contabile della Corte dei Conti competente ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.
La dichiarazione di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti produce gli effetti di translatio iudicii precisati da Cass. S.u. 22 febbraio 2007, n. 4109, nel rispetto del principio generale, affermato da C. cost. 12 marzo 2007 n. 77, secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, atteso che l'opposto principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio, "deve essere espunto, come tale, dall'ordinamento" (cfr., anche, Cass., S.U., nn. 18623/08 e 10454/08) – principio istituzionalizzato dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69-.
Alla declaratoria di difetto di giurisdizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 20868/2017, Cass. 22874/2024).
La definizione in rito della controversia, il rilievo d'ufficio della questione di giurisdizione e la complessità delle questioni trattate costituiscono ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e la giurisdizione della Corte dei Conti e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 450/2023; 2. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 7.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4635/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Anella Guida;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Valentina Bevilacqua;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.8.2023, ex assistente Capo di Parte_1
Polizia di Stato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
450/2023 con cui l' gli aveva chiesto il pagamento della somma di € CP_1
161.023,57 per indebita percezione di trattamento pensionistico non spettante dal 17.7.2015 al 31.3.2023. Eccepita la nullità del decreto ingiuntivo per assenza della procura speciale, nel merito l'opponente rilevava la illegittimità della richiesta restitutoria dell' evidenziando che il provvedimento disciplinare CP_1
di destituzione emesso nei propri confronti con decreto del 30.11.2022 non poteva incidere retroattivamente sulla precedente cessazione del servizio per motivi di salute disposta con decreto del 6.8.2015 e pertanto non poteva far perdere ad esso ricorrente il diritto al trattamento pensionistico riconosciuto dall' in conseguenza di tale decreto. Richiamati i principi dettati dalla Corte CP_1
Costituzionale e dalla Corte dei Conti in ordine alla intangibilità del trattamento pensionistico e valorizzato il proprio legittimo affidamento nella spettanza della pensione erogata per motivi di salute, concludeva chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il ripristino del trattamento pensionistico in proprio favore. Con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' evidenziando CP_1
che con decreto n. 333 del 30.11.2022 il Ministero dell'Interno, all'esito della condanna penale in via definitiva del e del procedimento disciplinare Pt_1
aperto nei suoi confronti, aveva disposto la destituzione dell'ex Assistente di
Polizia di Stato a decorrere dal 31.1.2013 provvedendo altresì alla revoca del decreto direttoriale del 6.8.2015 con cui il era stato dispensato dal Pt_1
servizio per fisica inabilità. Richiamati i principi affermati dalla Corte dei Conti in materia, deduceva che, per effetto del provvedimento di destituzione emesso in data 30.11.2022, era venuto a mutare il titolo della cessazione del servizio e, conseguentemente, erano venuti meno, ab origine, i fatti costitutivi del diritto alla pensione per difetto dei “requisiti anagrafici e contributivi” e quelli di
“idoneità; rappresentava inoltre che la liquidazione da parte dell' del CP_1
trattamento pensionistico era stata operata in esecuzione del Decreto del
Ministero dell'Interno del 6.08.2015, con cui il veniva provvisoriamente Pt_1
dispensato dal servizio per fisica inabilità, e che quindi, una volta revocato tale
Decreto, il trattamento pensionistico era divenuto indebito in virtù del principio
“simul stabunt simul cadent”. Negata infine la ravvisabilità nella specie di un legittimo affidamento del ricorrente, poiché il decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità era -espressamente- risolutivamente condizionato all'esito del procedimento penale, l' chiedeva pertanto il rigetto della opposizione. CP_1
Rilevata d'ufficio la questione di giurisdizione e sottoposta la stessa al contraddittorio delle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025.
In via pregiudiziale di rito, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario.
Come noto, la giurisdizione va determinata in base all'oggetto della domanda nel senso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio in base al quale sono regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale”, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della “causa petendi”, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. n. 10973/2001).
Ciò posto è altresì noto che la Corte dei Conti conosce – sin dalla sua istituzione
(l. 14.8.1862, n. 800), alla stregua di una disciplina risalente (l. 20.3.1865, n. 2248, all. E;
r.d. 12.7.1934, n. 1214), nonché di disposizioni confermative più recenti
(d.p.r. 30.9.1999, n. 377) — di due categorie di ricorsi in materia di pensioni: 1) quelli relativi ai trattamenti di guerra;
2) quelli concernenti le prestazioni in tutto o in parte a diretto carico dello Stato.
La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, è esclusiva – cioè piena, anche di merito – essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale (Cass.,
Sez. U. 152/1999).
La Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva su tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v., ex plurimis,
Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4854; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n.
7830; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016,
n. 11849).
La Corte dei Conti ha pertanto giurisdizione esclusiva nelle controversie inerenti alla materia delle pensioni pubbliche poste, in tutto o in parte, a carico dello Stato, che riguardano il diritto o la misura della pensione e in generale nei casi in cui il rapporto pensionistico “pubblicistico” qualifichi il petitum azionato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui: “Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, in materia di trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti le controversie che attengono ai suddetti trattamenti sia sotto il profilo dell' “an” che sotto quello del “quantum”, ivi comprese quelle relative agli atti di recupero degli assegni di pensione già erogati, senza che possa avere rilievo il fatto che la legittimità di tali atti sia stata contestata sotto il profilo dell'irripetibilità delle somme in quanto riscosse in buona fede o destinate a bisogni alimentari;
la suddetta giurisdizione si estende altresì alle controversie che hanno ad oggetto il recupero di somme erogate a titolo di componenti o accessori del trattamento pensionistico e, quindi, anche a quelle concernenti il recupero dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. S.U. n. 8682/1996 conf. a Cass. S.U. 152/1999 secondo cui: “La giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale, non esclusa dall'eventualità che, ad invocare la sussistenza del rapporto stesso, con le relative situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola, ivi comprese quelle che concernono l'esatta quantificazione del trattamento ed i limiti di ripetibilità dell'indebito, non sia l'originario titolare, ma un suo avente causa”).
La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, in caso di pensioni a carico dello
Stato, sussiste quindi – a prescindere dallo strumento coattivo utilizzato- anche in relazione alle questioni di ripetizione dell'indebito, atteso che anch'esse possono investire l' “an” e il “quantum” del trattamento pensionistico, restando attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario solo le questioni di ripetizione dell'indebito che non interessano il “contenuto pubblicistico del rapporto”.
Sotto lo specifico profilo della ripetizione dell'indebito, la Corte di Cassazione ha più specificamente chiarito che “In materia di rapporto pensionistico, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei Conti esclusivamente per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali;
ne consegue che la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene a detto giudice se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l' “an” e/o il
“quantum” del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario. (Cass. SU n. 9436/2023)
La Corte di Cassazione ha anche sul punto affermato che “La giurisdizione della
Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del “petitum” sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo "status" di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza” (Cass.12722/2005).
La Corte di Cassazione ha infine di recente affermato “come sia da tenere distinta l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile” (Cass. 9443/2025).
Alla luce dei predetti principi affermati dalla Corte regolatrice della giurisdizione, si rileva che nella specie la questione su cui si controverte è il diritto dell'ex assistente Capo di Polizia di Stato, al Parte_1
trattamento pensionistico riconosciutogli dall' con decorrenza dal CP_1
17.7.2015, a seguito e in conseguenza della dispensa dal servizio per fisica inabilità disposta con decreto Direttoriale del 6.8.2015. Più specificamente, la soluzione della contestata azione di ripetizione di indebito posta in essere dall' (con ricorso per decreto ingiuntivo) implica nella specie la verifica del CP_1
se al predetto trattamento pensionistico il continui o meno ad avere Pt_1
diritto nonostante il successivo intervento di provvedimento disciplinare di destituzione con revoca del precedente decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità (giusto decreto n. 333 del 30.11.2022).
Trattasi di complessa questione attinente alla interpretazione dell'art. 923 comma 5 del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) e alla possibile incidenza del mutamento della causa di cessazione del servizio (per destituzione) -dettato dalla predetta norma- sul diritto al trattamento pensionistico già acquisito dal dipendente pubblico in virtù di altra precedente causa di cessazione (nella specie dispensa dal servizio per fisica inabilità), questione esaminata più volte dalla Corte dei Conti quale Giudice esclusivo in materia di diritto alla pensione del dipendente pubblico. Nella fattispecie di causa non vi è, quindi, dubbio che il rapporto pensionistico dell'ex dipendente pubblico costituisca elemento identificativo del Pt_1
petitum sostanziale, le cui connotazioni sono essenziali per statuire sull'an della erogazione pensionistica e sulla pedissequa legittimità dell'indebito fatto valere dall' con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione CP_1
esclusiva contabile della Corte dei Conti competente ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.
La dichiarazione di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti produce gli effetti di translatio iudicii precisati da Cass. S.u. 22 febbraio 2007, n. 4109, nel rispetto del principio generale, affermato da C. cost. 12 marzo 2007 n. 77, secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, atteso che l'opposto principio per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare ex novo il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio, "deve essere espunto, come tale, dall'ordinamento" (cfr., anche, Cass., S.U., nn. 18623/08 e 10454/08) – principio istituzionalizzato dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69-.
Alla declaratoria di difetto di giurisdizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. 20868/2017, Cass. 22874/2024).
La definizione in rito della controversia, il rilievo d'ufficio della questione di giurisdizione e la complessità delle questioni trattate costituiscono ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e la giurisdizione della Corte dei Conti e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 450/2023; 2. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 7.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio