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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2835/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012143523 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012143523 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012143523 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012143523 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012143523 IRAP 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
0592190009800527, n. 05920190032034092, n. 05920210018889522, n. 05920220001257917, n.
05920220024361945, n. 05920220032944128 lamentando erroneità nella determinazione degli importi, irritualità nelle notifiche degli atti di addebito. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita ADER evidenziando la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle prime 5 cartelle di pagamento, in quanto o interamente pagate ( la prima) o riammesse alla procedura di definizione agevolata, e confermando la regolare notifica della cartella n. 05920220032944128 cui non conseguiva impugnazione nei termini di legge. Evidenzia parziale cessazione della materia del contendere e chiede rigetto nel resto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva che risultano sussistere le condizioni per dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 0592190009800527, n. 05920190032034092, n.
05920210018889522, n. 05920220001257917, e n. 05920220024361945 per intervenuto pagamento o riammissione alla procedura di definizione agevolata. Con riferimento alla cartella n. 05920220032944128 le censure formulate non risultano fondate stante la regolare notifica degli atti e,pertanto, sul punto il ricorso va rigettato.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado in composizione monocratica dichiara la parziale estinzione del giudizio e rigetta il ricorso nel resto. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2835/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012143523 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012143523 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012143523 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012143523 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249012143523 IRAP 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
0592190009800527, n. 05920190032034092, n. 05920210018889522, n. 05920220001257917, n.
05920220024361945, n. 05920220032944128 lamentando erroneità nella determinazione degli importi, irritualità nelle notifiche degli atti di addebito. Chiede l'annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si è costituita ADER evidenziando la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle prime 5 cartelle di pagamento, in quanto o interamente pagate ( la prima) o riammesse alla procedura di definizione agevolata, e confermando la regolare notifica della cartella n. 05920220032944128 cui non conseguiva impugnazione nei termini di legge. Evidenzia parziale cessazione della materia del contendere e chiede rigetto nel resto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo GU osserva che risultano sussistere le condizioni per dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 0592190009800527, n. 05920190032034092, n.
05920210018889522, n. 05920220001257917, e n. 05920220024361945 per intervenuto pagamento o riammissione alla procedura di definizione agevolata. Con riferimento alla cartella n. 05920220032944128 le censure formulate non risultano fondate stante la regolare notifica degli atti e,pertanto, sul punto il ricorso va rigettato.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado in composizione monocratica dichiara la parziale estinzione del giudizio e rigetta il ricorso nel resto. Spese compensate.