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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1667/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7292/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5234/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220076763352000 IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07176202300000785000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4494/2025 depositato il
08/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente alla cartella 07120220076763352000 dell'importo di € 99.362,96, avente ad oggetto controllo ex 54 bis dpr 600/73 su iva 2018 eccependo l'omessa notifica della comunicazione preventiva e degli altri atti presupposti, nonché la prescrizione dei crediti e l'indeterminatezza degli importi richiesti per interessi.
Si costituiva ADER contestando i rilievi formulati e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 5234/2024 depositata il 03/04/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso ritenendo validamente notificata la cartella esattoriale quale atto presupposto al preavviso impugnato.
Avverso detta decisione propone appello la sig.ra Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, lamentando la Violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e dell'orientamento della Corte di Cassazione che prevede l'invio della raccomandata informativa nel caso in cui il plico venga consegnato a un soggetto diverso. Inoltre la notifica per essere regolare, una volta accertato che non era stato trovato nessuno, il messo notificatore e/o ufficiale giudiziario, doveva notificare ai sensi dell'art. 139 cpc, in quanto, vi era l'assenza delle persone abilitate a ricevere gli atti, doveva depositare il plico al comune e darne notizia al destinatario, tramite racc. a/r con la produzione della velina e della racc. a/r o in via subordinata, notificare ai sensi dell'art. 140 cpc, nel caso di irreperibilità del destinatario. Quindi insiste sulla prescrizione quale diretta conseguenza della mancata notifica della cartella e di ulteriori atti interruttivi. Infine si eccepisce la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale evidenziando che l'ader doveva fornire la prova dell'esecutività del ruolo esattoriale vidimato, firmato e trasmesso e da qui deriva anche la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli.
Si costituisce ADER confutando le eccezioni dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546. Risulta infatti destituita di fondamento l'eccezione di parte appellante relativa alla notifica degli atti prodromici, per la presunta “violazione dell'art. 60 DPR n. 600/1973, per omesso invio della raccomandata informativa”. La Corte di Cassazione ha da tempo (ex multis, ordinanza n. 16183/2021) evidenziato come la previsione dell'articolo 1, comma
161, della legge 296/2006, nel consentire la notifica degli avvisi di accertamento tramite raccomandata a/
r, fa riferimento ad una forma semplificata di notificazione, alla quale non si applicano le regole della legge 890/1982 (sentenze n. 4448/2009, n. 9111/2012, n. 25952/2017) Tale orientamento, confermato anche in tempi più recenti, prevede che in tema di notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta da parte dell'Amministrazione finanziaria senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Argomentano le
SS.UU che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Di conseguenza non è necessaria la produzione della CAD e cioè della avvenuta ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Ritiene questa Corte di Giustizia che la notifica della cartella quale atto prodromico a questo preavviso impugnato sia regolare, in quanto la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 (“tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”) e 39 (“sono abilitati a ricevere gli invii dli posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”) del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto nel caso in cui la cartella di pagamento, spedita a mezzo raccomandata a/r, venga consegnata a un familiare convivente, non va inviata al contribuente la raccomandata informativa in quanto alla notifica della cartella di pagamento si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle degli atti giudiziari.
Applicando tali principi al caso in esame va ritenuta legittima la notifica e di conseguenza la mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti (Cass. Ord. n.
9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).Restano assorbite tutte le restanti eccezioni.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la parte contribuente a rifondere ad DE le spese del grado che liquida in euro 2.000,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7292/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5234/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220076763352000 IVA-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE n. 07176202300000785000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4494/2025 depositato il
08/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente alla cartella 07120220076763352000 dell'importo di € 99.362,96, avente ad oggetto controllo ex 54 bis dpr 600/73 su iva 2018 eccependo l'omessa notifica della comunicazione preventiva e degli altri atti presupposti, nonché la prescrizione dei crediti e l'indeterminatezza degli importi richiesti per interessi.
Si costituiva ADER contestando i rilievi formulati e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 5234/2024 depositata il 03/04/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli rigettava il ricorso ritenendo validamente notificata la cartella esattoriale quale atto presupposto al preavviso impugnato.
Avverso detta decisione propone appello la sig.ra Ricorrente_1, difesa dall'avv. Difensore_1, lamentando la Violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e dell'orientamento della Corte di Cassazione che prevede l'invio della raccomandata informativa nel caso in cui il plico venga consegnato a un soggetto diverso. Inoltre la notifica per essere regolare, una volta accertato che non era stato trovato nessuno, il messo notificatore e/o ufficiale giudiziario, doveva notificare ai sensi dell'art. 139 cpc, in quanto, vi era l'assenza delle persone abilitate a ricevere gli atti, doveva depositare il plico al comune e darne notizia al destinatario, tramite racc. a/r con la produzione della velina e della racc. a/r o in via subordinata, notificare ai sensi dell'art. 140 cpc, nel caso di irreperibilità del destinatario. Quindi insiste sulla prescrizione quale diretta conseguenza della mancata notifica della cartella e di ulteriori atti interruttivi. Infine si eccepisce la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale evidenziando che l'ader doveva fornire la prova dell'esecutività del ruolo esattoriale vidimato, firmato e trasmesso e da qui deriva anche la decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli.
Si costituisce ADER confutando le eccezioni dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato. Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546. Risulta infatti destituita di fondamento l'eccezione di parte appellante relativa alla notifica degli atti prodromici, per la presunta “violazione dell'art. 60 DPR n. 600/1973, per omesso invio della raccomandata informativa”. La Corte di Cassazione ha da tempo (ex multis, ordinanza n. 16183/2021) evidenziato come la previsione dell'articolo 1, comma
161, della legge 296/2006, nel consentire la notifica degli avvisi di accertamento tramite raccomandata a/
r, fa riferimento ad una forma semplificata di notificazione, alla quale non si applicano le regole della legge 890/1982 (sentenze n. 4448/2009, n. 9111/2012, n. 25952/2017) Tale orientamento, confermato anche in tempi più recenti, prevede che in tema di notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta da parte dell'Amministrazione finanziaria senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Argomentano le
SS.UU che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Di conseguenza non è necessaria la produzione della CAD e cioè della avvenuta ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Ritiene questa Corte di Giustizia che la notifica della cartella quale atto prodromico a questo preavviso impugnato sia regolare, in quanto la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 (“tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”) e 39 (“sono abilitati a ricevere gli invii dli posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”) del D.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto nel caso in cui la cartella di pagamento, spedita a mezzo raccomandata a/r, venga consegnata a un familiare convivente, non va inviata al contribuente la raccomandata informativa in quanto alla notifica della cartella di pagamento si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle degli atti giudiziari.
Applicando tali principi al caso in esame va ritenuta legittima la notifica e di conseguenza la mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti (Cass. Ord. n.
9219/2018; Cass. Ord. n. 3743/2020).Restano assorbite tutte le restanti eccezioni.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la parte contribuente a rifondere ad DE le spese del grado che liquida in euro 2.000,00.