Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1667
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della comunicazione preventiva e degli atti presupposti

    La Corte ritiene che la notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto, sia stata validamente effettuata secondo le regole del servizio postale ordinario, non essendo necessaria la raccomandata informativa nel caso di consegna a familiare convivente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    L'eccezione di prescrizione è assorbita dal rigetto dell'eccezione relativa alla nullità della notifica degli atti presupposti. La mancata impugnazione della cartella, ritenuta validamente notificata, determina l'irretrattabilità del credito tributario.

  • Rigettato
    Indeterminatezza degli importi richiesti per interessi

    L'eccezione è assorbita dal rigetto delle altre eccezioni.

  • Rigettato
    Mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale

    L'eccezione è assorbita dal rigetto delle altre eccezioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1667
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1667
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo