Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02651/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2025, proposto da
Impresa EL Costruzioni di EL TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raimondo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casteldaccia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 535/2024 del 04.10.2024, emesso dal Tribunale di Termini Imerese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il dott. LO AL e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, l’Impresa EL Costruzioni di EL TO ha chiesto l’ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 535/24, emesso in data 3.10.2024 dal Tribunale di Termini Imerese e pubblicato in data 4.10.2024, non opposto e dichiarato esecutivo in data 3.1.2025, con il quale il Comune di Casteldaccia è stato condannato al pagamento di € 57.791,47 oltre gli interessi richiesti col ricorso, decorrenti dalla domanda al soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in € 2.242,00 per onorari di avvocato ed € 406,50 per spese, oltre spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Il ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento della p.a. nonché la refusione delle spese di registrazione del D.I. pari ad € 493,00.
Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Consta, infatti, che il decreto ingiuntivo dispone la condanna pecuniaria del Comune intimato, che lo stesso è passato in giudicato ed è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per mancata opposizione e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il Comune, non essendosi costituito, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.
Il resistente Comune, pertanto, deve essere condannato a corrispondere integralmente gli importi indicati dal decreto ingiuntivo in oggetto, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
A proposito delle spese di registrazione del titolo, il Collegio precisa che, in caso di ottemperanza di un provvedimento giudiziale, “ può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia, Catania, III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094) ivi comprese le spese di registrazione del titolo azionato ” (T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, 22/10/2020, n. 4685). Da ciò consegue il diritto al rimborso delle spese che saranno sostenute dalla parte ricorrente per la registrazione del titolo esecutivo nella misura indicata e documentata in ricorso.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Amministrazione regionale, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico del resistente Comune.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto presidenziale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, assegna all’Amministrazione resistente termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo n. 535/2024 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 3.10.2024;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e oltre contributo unificato, se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NC, Presidente
LO AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AL | AN NC |
IL SEGRETARIO