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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/12/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 390/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 390/2025, promossa con ricorso depositato in data 20 febbraio
2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Federica Fuggetti ricorrente e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Michela Faustini resistente
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte delle parti: come da note congiunte di trattazione scritta depositate in data 25 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, il sig. ha agito Parte_1 in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento,
1 collocazione, visite e mantenimento del figlio IC, nato il [...] a
Trento dalla relazione sentimentale con la resistente sig.ra , CP_1 chiedendo l'accoglimento delle condizioni meglio indicate in ricorso.
Il ricorrente ha dato atto che le parti si sono conosciute nel mese di giugno 2021 presso la comunità di accoglienza Villa S. Ignazio a Trento – ove lavorava il ricorrente e ove la sig.ra era stata inserita dal servizio sociale per difficoltà CP_1 psicologiche. Il ricorrente ha, altresì, dato atto che, subito dopo la nascita del figlio
IC, è stato depositato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Trento (su segnalazione del servizio sociale) un ricorso ex art. 333 c.c., con cui era stato chiesto l'affidamento del minore al Servizio Sociale. Il procedimento radicatosi davanti al Tribunale per i Minorenni di Trento si è, poi, concluso con sentenza di data 22 ottobre 2024, con cui è stata revocata la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori (in precedenza disposta con decreto di data 28 giugno 2022) ed è stato così disposto: “1) La revoca del collocamento del nucleo in struttura madre-figlio, con conseguente rientro del minore insieme con la madre presso la Casa ITEA di quest'ultima; 2) La prosecuzione dell'affidamento educativo-assistenziale del minore al S.S.T. per la durata di 24 mesi, con incarico di riferire al TM con periodicità di mesi 4; 3) Mandato allo stesso S.S.T. di proseguire nel monitoraggio e nel rafforzamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, con previsione almeno in una prima fase di un percorso di educativa domiciliare;
con invito alla madre ad intraprendere un percorso di psicoterapia individuale;
4) Incarico allo stesso S.S.T. di regolamentare le visite della figura paterna, nell'attesa che le Parti si rivolgano al T.O. per la definizione dell'affidamento del figlio”.
Il sig. ha, quindi, dedotto che la sig.ra ha sempre avuto la Parte_1 CP_1 tendenza ad escluderlo dalla gestione del bambino e che, dopo la definizione del giudizio presso il Tribunale per i Minorenni, la stessa ha tenuto un atteggiamento ostruttivo nei confronti del ricorrente (non coinvolgendolo in maniera adeguata nella vita del bambino e impedendo la definizione di un accordo per la sua gestione), ha assunto condotte inadeguate verso il minore (come il mancato prelievo dall'asilo nido) e ha disatteso quanto previsto dal provvedimento del Tribunale del 2024. Il
2 ricorrente ha, inoltre, rappresentato che ultimamente IC sta manifestando difficoltà in ambito scolastico e comportamenti nervosi ed aggressivi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la sig.ra si è costituita in CP_1 giudizio chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, un contributo mensile al mantenimento del minore a carico del padre pari ad € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione di tutti gli assegni per il nucleo familiare da parte della madre, il diritto di visita paterno da esercitarsi come da calendario in atti.
La sig.ra ha rappresentato che il rapporto di coppia si è incrinato quando CP_1 il sig. ha messo in dubbio la propria paternità (poi confermata dal test Parte_1 del DNA) dando atto che egli ha mantenuto a lungo condotte inadeguate e irrispettose verso la resistente, in particolare per tutto ciò che riguardava la gravidanza, manifestando preoccupazioni economiche (i suoi precedenti problemi di ludopatia hanno probabilmente influito sulla gestione del denaro) e persistendo, anche dopo la nascita, in atteggiamenti poco collaborativi verso la compagna nella gestione del minore.
La sig.ra ha dedotto di essere entrata in una struttura per rafforzare la CP_1 propria condizione psicologica e di aver dimostrato in questo contesto di essere adatta a prendersi cura di un bambino.
La sig.ra ha allegato di aver iniziato il percorso di psicoterapia prescritto CP_1 dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni nel 2024 (oltre ad essere già in cura presso il CSM di Trento) e di seguire il protocollo definito dai servizi sociali nel
2024 per la regolamentazione delle visite paterne, precisando di essere disponibile ad aumentare i tempi di permanenza del minore presso il padre ma che questi devono essere stabiliti in funzione delle reali disponibilità del sig. Parte_1
All'udienza del 17 aprile 2025 sono comparse le parti personalmente e la dott.ssa per il servizio sociale incaricato. Per_1
Con ordinanza di data 12 maggio 2025 il Giudice ha adottato seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “dispone che il padre abbia il diritto/dovere di vedere il figlio minore IC (nato il [...]):
-a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina, quando il padre porterà IC a scuola;
3 - nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna: il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 (cena compresa) e dal giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, quando il padre porterà IC a scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna: il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 (cena compresa).
Durante le vacanze estive, ciascun genitore ha diritto di stare con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio 2025.
Incarica il Servizio Sociale competente di supportare i genitori al fine dell'attuazione del regime di visita così come regolamentato in questa sede, disponendo al contempo l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori.
Conferma nel resto, allo stato degli atti, le condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale per i Minorenni di Trento di data 22 ottobre 2024.”.
Con memoria di replica ex art. 473bis.17 c.p.c. il ricorrente ha dato atto che negli ultimi tempi la sig.ra ha modificato il proprio atteggiamento, attenendosi CP_1 agli accordi presi quanto alle visite paterne, mantenendo il padre informato sulla vita del figlio e comportandosi con maggiore comprensione e collaborazione, pur permanendo alcune difficoltà comunicative. Pertanto, il sig. ha dato atto Parte_1 di voler modificare le domande formulate nel ricorso quanto all'affidamento e collocamento del figlio, auspicando il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Con foglio di conclusioni congiunte depositate il 18 settembre 2025 e note di trattazione scritta depositate il 25 settembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno domandato congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...]
Trento il 15.06.2022, ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre ove verrà stabilita anche la residenza anagrafica;
2. Stabilire che il padre sino a che non avrà reperito una Parte_1 sistemazione abitativa si atterrà al Protocollo di visita provvisorio stabilito dal
4 Servizio Sociale per gli incontri tra padre e figlio;
una volta che avrà reperito idonea sistemazione abitativa per ospitare il figlio, avrà diritto/dovere di veder e stare con il figlio minore IC:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00, con cura del padre di accompagnare il figlio a casa della madre;
- nel corso della settimana: il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 19.00;
Ciascun genitore avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio:
- metà delle vacanze di Natale, alternando di anno in anno, il periodo (primo) dalla mattina del giorno di Natale al pomeriggio del 31 dicembre, e quello (secondo) dalla mattina del 24 dicembre sino alla mattina del giorno di Natale e dal pomeriggio del 31 dicembre alla Befana;
- metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno, il periodo (primo) da
Venerdì Santo a Pasqua oppure (secondo periodo) dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo e/o al giorno di ripresa della scuola;
- le ulteriori vacanze e ponti scolastici secondo i criteri del tempo paritario e dell'alternanza;
- durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- le giornate di Pasqua e Natale saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, in modo tale che chi dei due non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, possa trascorrere con il figlio il giorno di Pasqua e viceversa;
- per le altre festività, ricorrenze familiari, festeggiamenti ed il giorno del compleanno i genitori si regoleranno in base ad accordi raggiunti in tempo utile prima dell'evento, tenendo presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza, nonché delle primarie esigenze del figlio. Eventuali modifiche dei tempi sopra indicati dovranno essere comunicate e concordate con l'altro genitore con anticipo di almeno 24 ore, se dovute ad emergenze, e negli altri casi, alla richiesta di modifica dei tempi formulata da un genitore dovrà essere data risposta entro cinque giorni dalla richiesta;
3. Stabilire che il Servizio Sociale territorialmente competente prosegua nel monitoraggio e nel rafforzamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità per
5 entrambi i genitori, come stabilito nelle Sentenza del Tribunale dei Minorenni dd
22.10.2024, per un periodo di ulteriori 24 mesi;
4. Stabilire che vige sempre l'obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente i propri recapiti, anche telefonici, quando hanno con sé il figlio minore. Vige, altresì, per loro l'obbligo di comunicarsi reciprocamente e previamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
5. Stabilire che ad ogni genitore sia garantita una videochiamata serale quotidiana, entro le ore 19.00, all'altro genitore, per salutare il minore nei tempi di rispettiva permanenza;
6. Il signor sino a che non avrà reperito una sistemazione Parte_1 abitativa adeguata per tenere con sé il minore a dormire, verserà alla OR
[...]
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio IC, la somma CP_1 mensile di € 250,00, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 13
(tredici) di ogni mese sul conto corrente intestato alla OR , CP_1 somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
da quando il sig. avrà reperito una sistemazione abitativa per tenere con sé il minore a Parte_1 dormire, verserà alla OR , a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del figlio IC, la somma mensile di € 200,00;
7. Riservare, a partire da ottobre 2025, alla OR la titolarità e CP_1 il diritto alla percezione dei benefici pubblici (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: AUU, assegno provinciale, ecc…), con rinuncia del signor Parte_1
a percepire la sua quota, salvo futuri diversi accordi tra i genitori;
in ogni caso ciascun genitore si impegna ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia/figlio; sino a che la OR non potrà formalizzare il percepimento esclusivo dell'Assegno Unico Universale, il sig.
da ottobre, verserà mensilmente alla sig.ra , unitamente al Parte_1 CP_1 contributo di mantenimento per il figlio, la propria quota attualmente percepita;
8. Stabilire che le spese straordinarie relative al figlio minore IC saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie sarà fatto riferimento alla Linee Guida del Protocollo del CNF, che
6 si allega, da intendersi parte integrante del presente accordo. Dette spese andranno previamente concordate laddove non necessarie, qualora superino l'importo di €
100,00 cadauna. Rientrano nelle spese straordinarie da dividere a metà le spese della mensa scolastica. Le spese verranno rimborsate, pro quota, al genitore che le anticipate, entro lo stesso mese il cui verrà prodotta la relativa documentazione.
9. Le parti concordano che, laddove nel proprio tempo di permanenza col figlio, dovessero lavorare, chiederanno all'altro genitore la disponibilità a tenere il minore;
laddove entrambi i genitori dovessero lavorare, verranno sentiti i famigliari di entrambi per chiedere aiuto nell'accudimento del bambino;
laddove l'altro genitore non fosse disponibile né lo fosse alcuno dei famigliari delle parti, il minore verrà accudito da una baby sitter i cui costi saranno sostenuti dal genitore impossibilitato nel proprio tempo di permanenza col figlio;
se il minore fosse malato e nessuno dei genitori né dei famigliari di questi ultimi, che andranno previamente interpellati, fossero disponibili a tenere IC, quest'ultimo verrà accudito da una baby sitter i cui costi saranno suddivisi a metà da ciascun genitore.
10. Stabilire che la detrazione fiscale delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore IC, ove reintrodotta, sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse (50%). Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
11. Dare atto della disponibilità delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e/o un percorso di Mediazione Famigliare;
12. Stabilire che il conto corrente, aperto presso la Controparte_2
e intestato a IC, resti nella disponibilità della madre , che
[...] CP_1 già dispone di firma sullo stesso, e che dovrà utilizzarlo per i bisogni di IC;
annualmente ella farà un rendiconto al padre delle spese sostenute e consegnerà copia dell'estratto del conto corrente relativo all'anno;
13. Stabilire che la sig.ra consegni al padre, a cadenza semestrale, copia CP_1 del libretto pediatrico del minore, impegnandosi il padre a disporre, presso la propria abitazione, dei farmaci necessari alla cura del bambino;
7 14. Dare atto della reciproca disponibilità delle parti nell'aiutare l'altro genitore, in caso di loro impossibilità, nelle incombenze di cura, accompagnamento o ritiro del bambino da scuola, con preavviso di almeno 12 h, ad eccezione di imprevisti e/o malattia, ecc…
15. Spese di lite compensate tra le parti”.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia pregiudizievole per il figlio minore
IC. A tal fine, va evidenziato, da un lato, che, nelle corso del giudizio, le parti hanno dimostrato la volontà di collaborare nel preminente interesse del figlio minore
– come comprovato dal raggiungimento dell'accordo di cui sopra –; dall'altro lato che, pur permanendo talune difficoltà comunicative tra i genitori, gli stessi hanno espressamente chiesto che il Servizio Sociale prosegua con il monitoraggio del nucleo e nel rafforzamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, così dimostrando consapevolezza rispetto all'importanza del ruolo genitoriale e alle correlate responsabilità.
Va, quindi, in questa sede recepito l'accordo raggiunto dalle parti – apparendo corrispondente agli interessi del minore anche sotto il profilo delle questioni economiche – con espresso incarico al Servizio Sociale competente di proseguire nel monitoraggio e nel rafforzamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori per un periodo di 24 mesi, con incarico, altresì, di regolamentare le visite tra padre e figlio sinché il sig. non avrà reperito una CP_3 sistemazione abitativa. Invita il predetto Servizio Sociale a segnalare eventuali criticità riscontrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni.
La condizione n. 13 sulle spese di lite non può essere recepita atteso che la parte convenuta è stata ammessa al beneficio del patrocinio Statale sicché la stessa non può disporre delle spese di lite.
In ogni caso, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che, a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trento di data 22 ottobre 2024,
l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio IC, nato a
Trento il 15 giugno 2022, siano disciplinati in conformità alle condizioni precisate dalle parti con note depositate in data 25 settembre 2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte. Incarica il Servizio Sociale competente di proseguire nel monitoraggio e nel rafforzamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori per un periodo di 24 mesi, con incarico, altresì, di regolamentare le visite tra padre e figlio sinché il sig. CP_3 non avrà reperito una sistemazione abitativa. Invita il predetto Servizio Sociale a segnalare eventuali criticità riscontrate alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 390/2025, promossa con ricorso depositato in data 20 febbraio
2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Federica Fuggetti ricorrente e
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Michela Faustini resistente
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte delle parti: come da note congiunte di trattazione scritta depositate in data 25 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, il sig. ha agito Parte_1 in questa sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento,
1 collocazione, visite e mantenimento del figlio IC, nato il [...] a
Trento dalla relazione sentimentale con la resistente sig.ra , CP_1 chiedendo l'accoglimento delle condizioni meglio indicate in ricorso.
Il ricorrente ha dato atto che le parti si sono conosciute nel mese di giugno 2021 presso la comunità di accoglienza Villa S. Ignazio a Trento – ove lavorava il ricorrente e ove la sig.ra era stata inserita dal servizio sociale per difficoltà CP_1 psicologiche. Il ricorrente ha, altresì, dato atto che, subito dopo la nascita del figlio
IC, è stato depositato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Trento (su segnalazione del servizio sociale) un ricorso ex art. 333 c.c., con cui era stato chiesto l'affidamento del minore al Servizio Sociale. Il procedimento radicatosi davanti al Tribunale per i Minorenni di Trento si è, poi, concluso con sentenza di data 22 ottobre 2024, con cui è stata revocata la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori (in precedenza disposta con decreto di data 28 giugno 2022) ed è stato così disposto: “1) La revoca del collocamento del nucleo in struttura madre-figlio, con conseguente rientro del minore insieme con la madre presso la Casa ITEA di quest'ultima; 2) La prosecuzione dell'affidamento educativo-assistenziale del minore al S.S.T. per la durata di 24 mesi, con incarico di riferire al TM con periodicità di mesi 4; 3) Mandato allo stesso S.S.T. di proseguire nel monitoraggio e nel rafforzamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, con previsione almeno in una prima fase di un percorso di educativa domiciliare;
con invito alla madre ad intraprendere un percorso di psicoterapia individuale;
4) Incarico allo stesso S.S.T. di regolamentare le visite della figura paterna, nell'attesa che le Parti si rivolgano al T.O. per la definizione dell'affidamento del figlio”.
Il sig. ha, quindi, dedotto che la sig.ra ha sempre avuto la Parte_1 CP_1 tendenza ad escluderlo dalla gestione del bambino e che, dopo la definizione del giudizio presso il Tribunale per i Minorenni, la stessa ha tenuto un atteggiamento ostruttivo nei confronti del ricorrente (non coinvolgendolo in maniera adeguata nella vita del bambino e impedendo la definizione di un accordo per la sua gestione), ha assunto condotte inadeguate verso il minore (come il mancato prelievo dall'asilo nido) e ha disatteso quanto previsto dal provvedimento del Tribunale del 2024. Il
2 ricorrente ha, inoltre, rappresentato che ultimamente IC sta manifestando difficoltà in ambito scolastico e comportamenti nervosi ed aggressivi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la sig.ra si è costituita in CP_1 giudizio chiedendo disporsi l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre, un contributo mensile al mantenimento del minore a carico del padre pari ad € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione di tutti gli assegni per il nucleo familiare da parte della madre, il diritto di visita paterno da esercitarsi come da calendario in atti.
La sig.ra ha rappresentato che il rapporto di coppia si è incrinato quando CP_1 il sig. ha messo in dubbio la propria paternità (poi confermata dal test Parte_1 del DNA) dando atto che egli ha mantenuto a lungo condotte inadeguate e irrispettose verso la resistente, in particolare per tutto ciò che riguardava la gravidanza, manifestando preoccupazioni economiche (i suoi precedenti problemi di ludopatia hanno probabilmente influito sulla gestione del denaro) e persistendo, anche dopo la nascita, in atteggiamenti poco collaborativi verso la compagna nella gestione del minore.
La sig.ra ha dedotto di essere entrata in una struttura per rafforzare la CP_1 propria condizione psicologica e di aver dimostrato in questo contesto di essere adatta a prendersi cura di un bambino.
La sig.ra ha allegato di aver iniziato il percorso di psicoterapia prescritto CP_1 dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni nel 2024 (oltre ad essere già in cura presso il CSM di Trento) e di seguire il protocollo definito dai servizi sociali nel
2024 per la regolamentazione delle visite paterne, precisando di essere disponibile ad aumentare i tempi di permanenza del minore presso il padre ma che questi devono essere stabiliti in funzione delle reali disponibilità del sig. Parte_1
All'udienza del 17 aprile 2025 sono comparse le parti personalmente e la dott.ssa per il servizio sociale incaricato. Per_1
Con ordinanza di data 12 maggio 2025 il Giudice ha adottato seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “dispone che il padre abbia il diritto/dovere di vedere il figlio minore IC (nato il [...]):
-a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì mattina, quando il padre porterà IC a scuola;
3 - nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna: il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 (cena compresa) e dal giovedì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina, quando il padre porterà IC a scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza paterna: il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00 (cena compresa).
Durante le vacanze estive, ciascun genitore ha diritto di stare con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio 2025.
Incarica il Servizio Sociale competente di supportare i genitori al fine dell'attuazione del regime di visita così come regolamentato in questa sede, disponendo al contempo l'attivazione del servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori.
Conferma nel resto, allo stato degli atti, le condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale per i Minorenni di Trento di data 22 ottobre 2024.”.
Con memoria di replica ex art. 473bis.17 c.p.c. il ricorrente ha dato atto che negli ultimi tempi la sig.ra ha modificato il proprio atteggiamento, attenendosi CP_1 agli accordi presi quanto alle visite paterne, mantenendo il padre informato sulla vita del figlio e comportandosi con maggiore comprensione e collaborazione, pur permanendo alcune difficoltà comunicative. Pertanto, il sig. ha dato atto Parte_1 di voler modificare le domande formulate nel ricorso quanto all'affidamento e collocamento del figlio, auspicando il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Con foglio di conclusioni congiunte depositate il 18 settembre 2025 e note di trattazione scritta depositate il 25 settembre 2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno domandato congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...]
Trento il 15.06.2022, ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, di comune accordo, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre ove verrà stabilita anche la residenza anagrafica;
2. Stabilire che il padre sino a che non avrà reperito una Parte_1 sistemazione abitativa si atterrà al Protocollo di visita provvisorio stabilito dal
4 Servizio Sociale per gli incontri tra padre e figlio;
una volta che avrà reperito idonea sistemazione abitativa per ospitare il figlio, avrà diritto/dovere di veder e stare con il figlio minore IC:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00, con cura del padre di accompagnare il figlio a casa della madre;
- nel corso della settimana: il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 19.00;
Ciascun genitore avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio:
- metà delle vacanze di Natale, alternando di anno in anno, il periodo (primo) dalla mattina del giorno di Natale al pomeriggio del 31 dicembre, e quello (secondo) dalla mattina del 24 dicembre sino alla mattina del giorno di Natale e dal pomeriggio del 31 dicembre alla Befana;
- metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno, il periodo (primo) da
Venerdì Santo a Pasqua oppure (secondo periodo) dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo e/o al giorno di ripresa della scuola;
- le ulteriori vacanze e ponti scolastici secondo i criteri del tempo paritario e dell'alternanza;
- durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- le giornate di Pasqua e Natale saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, in modo tale che chi dei due non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, possa trascorrere con il figlio il giorno di Pasqua e viceversa;
- per le altre festività, ricorrenze familiari, festeggiamenti ed il giorno del compleanno i genitori si regoleranno in base ad accordi raggiunti in tempo utile prima dell'evento, tenendo presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza, nonché delle primarie esigenze del figlio. Eventuali modifiche dei tempi sopra indicati dovranno essere comunicate e concordate con l'altro genitore con anticipo di almeno 24 ore, se dovute ad emergenze, e negli altri casi, alla richiesta di modifica dei tempi formulata da un genitore dovrà essere data risposta entro cinque giorni dalla richiesta;
3. Stabilire che il Servizio Sociale territorialmente competente prosegua nel monitoraggio e nel rafforzamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità per
5 entrambi i genitori, come stabilito nelle Sentenza del Tribunale dei Minorenni dd
22.10.2024, per un periodo di ulteriori 24 mesi;
4. Stabilire che vige sempre l'obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente i propri recapiti, anche telefonici, quando hanno con sé il figlio minore. Vige, altresì, per loro l'obbligo di comunicarsi reciprocamente e previamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
5. Stabilire che ad ogni genitore sia garantita una videochiamata serale quotidiana, entro le ore 19.00, all'altro genitore, per salutare il minore nei tempi di rispettiva permanenza;
6. Il signor sino a che non avrà reperito una sistemazione Parte_1 abitativa adeguata per tenere con sé il minore a dormire, verserà alla OR
[...]
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio IC, la somma CP_1 mensile di € 250,00, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 13
(tredici) di ogni mese sul conto corrente intestato alla OR , CP_1 somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT;
da quando il sig. avrà reperito una sistemazione abitativa per tenere con sé il minore a Parte_1 dormire, verserà alla OR , a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del figlio IC, la somma mensile di € 200,00;
7. Riservare, a partire da ottobre 2025, alla OR la titolarità e CP_1 il diritto alla percezione dei benefici pubblici (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: AUU, assegno provinciale, ecc…), con rinuncia del signor Parte_1
a percepire la sua quota, salvo futuri diversi accordi tra i genitori;
in ogni caso ciascun genitore si impegna ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia/figlio; sino a che la OR non potrà formalizzare il percepimento esclusivo dell'Assegno Unico Universale, il sig.
da ottobre, verserà mensilmente alla sig.ra , unitamente al Parte_1 CP_1 contributo di mantenimento per il figlio, la propria quota attualmente percepita;
8. Stabilire che le spese straordinarie relative al figlio minore IC saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie sarà fatto riferimento alla Linee Guida del Protocollo del CNF, che
6 si allega, da intendersi parte integrante del presente accordo. Dette spese andranno previamente concordate laddove non necessarie, qualora superino l'importo di €
100,00 cadauna. Rientrano nelle spese straordinarie da dividere a metà le spese della mensa scolastica. Le spese verranno rimborsate, pro quota, al genitore che le anticipate, entro lo stesso mese il cui verrà prodotta la relativa documentazione.
9. Le parti concordano che, laddove nel proprio tempo di permanenza col figlio, dovessero lavorare, chiederanno all'altro genitore la disponibilità a tenere il minore;
laddove entrambi i genitori dovessero lavorare, verranno sentiti i famigliari di entrambi per chiedere aiuto nell'accudimento del bambino;
laddove l'altro genitore non fosse disponibile né lo fosse alcuno dei famigliari delle parti, il minore verrà accudito da una baby sitter i cui costi saranno sostenuti dal genitore impossibilitato nel proprio tempo di permanenza col figlio;
se il minore fosse malato e nessuno dei genitori né dei famigliari di questi ultimi, che andranno previamente interpellati, fossero disponibili a tenere IC, quest'ultimo verrà accudito da una baby sitter i cui costi saranno suddivisi a metà da ciascun genitore.
10. Stabilire che la detrazione fiscale delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore IC, ove reintrodotta, sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse (50%). Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
11. Dare atto della disponibilità delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità e/o un percorso di Mediazione Famigliare;
12. Stabilire che il conto corrente, aperto presso la Controparte_2
e intestato a IC, resti nella disponibilità della madre , che
[...] CP_1 già dispone di firma sullo stesso, e che dovrà utilizzarlo per i bisogni di IC;
annualmente ella farà un rendiconto al padre delle spese sostenute e consegnerà copia dell'estratto del conto corrente relativo all'anno;
13. Stabilire che la sig.ra consegni al padre, a cadenza semestrale, copia CP_1 del libretto pediatrico del minore, impegnandosi il padre a disporre, presso la propria abitazione, dei farmaci necessari alla cura del bambino;
7 14. Dare atto della reciproca disponibilità delle parti nell'aiutare l'altro genitore, in caso di loro impossibilità, nelle incombenze di cura, accompagnamento o ritiro del bambino da scuola, con preavviso di almeno 12 h, ad eccezione di imprevisti e/o malattia, ecc…
15. Spese di lite compensate tra le parti”.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia pregiudizievole per il figlio minore
IC. A tal fine, va evidenziato, da un lato, che, nelle corso del giudizio, le parti hanno dimostrato la volontà di collaborare nel preminente interesse del figlio minore
– come comprovato dal raggiungimento dell'accordo di cui sopra –; dall'altro lato che, pur permanendo talune difficoltà comunicative tra i genitori, gli stessi hanno espressamente chiesto che il Servizio Sociale prosegua con il monitoraggio del nucleo e nel rafforzamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, così dimostrando consapevolezza rispetto all'importanza del ruolo genitoriale e alle correlate responsabilità.
Va, quindi, in questa sede recepito l'accordo raggiunto dalle parti – apparendo corrispondente agli interessi del minore anche sotto il profilo delle questioni economiche – con espresso incarico al Servizio Sociale competente di proseguire nel monitoraggio e nel rafforzamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori per un periodo di 24 mesi, con incarico, altresì, di regolamentare le visite tra padre e figlio sinché il sig. non avrà reperito una CP_3 sistemazione abitativa. Invita il predetto Servizio Sociale a segnalare eventuali criticità riscontrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni.
La condizione n. 13 sulle spese di lite non può essere recepita atteso che la parte convenuta è stata ammessa al beneficio del patrocinio Statale sicché la stessa non può disporre delle spese di lite.
In ogni caso, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che, a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Trento di data 22 ottobre 2024,
l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio IC, nato a
Trento il 15 giugno 2022, siano disciplinati in conformità alle condizioni precisate dalle parti con note depositate in data 25 settembre 2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte. Incarica il Servizio Sociale competente di proseguire nel monitoraggio e nel rafforzamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori per un periodo di 24 mesi, con incarico, altresì, di regolamentare le visite tra padre e figlio sinché il sig. CP_3 non avrà reperito una sistemazione abitativa. Invita il predetto Servizio Sociale a segnalare eventuali criticità riscontrate alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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