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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO NI EP, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 652/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Autorita' Di Regolazione Dei Trasporti - 97772010019
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DETERMINA n. 6 2025 CONTRIBUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 16.4.2025 la spa menzionata impugnava la determina 6/2025 dell'Autorità
Regionale dei trasporti del 30.1.2025 , avente ad oggetto la diffida al pagamento del contributo dovuto all'Autorità nell'anno 2019.
La società oppone di essere stata inclusa tra gli operatori nel settore dei trasporti, laddove solo una minima parte dei ricavi sono stati conseguiti con attività rientranti tra quelle di competenza dell'AR. La società ricorrente si occupa degli spazi commerciali nelle 14 maggiori stazioni italiane;
sono esclusi dal ramo settore_1 i servizi di biglietteria e di informazione. Ricorrente_1 non è un gestore di stazione vero e proprio, essendo solo titolare dei diritti di sfruttamento economico degli spazi commerciali nelle stazioni ad opera di soggetti diversi dalle stazioni stesse. Rientra nella normativa in contestazione, relativa al contributo per funzionamento AR soltanto una porzione dei ricavi per l'attività svolta , relativamente ai servizi di accoglienza e assistenza riservati ai viaggiatori della categoria premium, attraverso le sale
"luonge" destinate all'accoglienza dei clienti delle ferrovie. Pertanto viene contestato che siano tassabili gli interi ricavi per euro 138.275.341, come ritenuto nell'atto impugnato. Vanno infatti esclusi tutti i ricavi provenienti da attività estranee all'AR. Per questo la ricorrente contesta anche che AR abbia, a seguito di interlocuzione, ridimensionato le sue pretese in euro 76.611,129,50, ma non in modo sufficiente, poichè in tale modo avrebbe ancora illegalmente considerato ricavi derivanti dalla locazione di spazi pubblicitari. Ricorrente_1 non rientra nella platea di coloro che svolgono attività soggetta al contributo, non essendo gestore di infrastrutture di trasporto ferroviario;
solo nel 2020 sono stati inclusi i gestori di impianti di servizi, il che significa che in precedenza non erano compresi.
La riorrente insiste sul fatto che non debbano essere inclusi i ricavi derivanti da locazione degli spazi commerciali offerti ad imprese diverse da quelle ferroviarie , poichè si tratta di spazi accessibili non solo ai passeggeri;
il fatto che siano nella stazione, non solo per questo fa diventare questi spazi di competenza AR. Tanto è vero che non sono inclusi nell'elenco delle attività indicate nella Delibera
141/2018. Sul punto si deduce difetto di motivazione. Stesso discorso vale per gli spazi pubblicitari che AR ha ritenuto attività strettamente ancillari alla gestione della stazione, ma tale ancillarità non troverebbe base normativa , posto che in relazione ad attività commerciali, AR non ha alcuna competenza. Ancora, si fa rilevare che i servizi ai clienti, quali deposito bagagli e servizi igienici , secondo AR sono funzionali alla tutela del passeggero, ma detta funzione non è demandata ad AR , che ha un altro compito di istituto, cioè quello di controllare la corretta applicazione dei Regolamenti europei in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano a bordo di treni. Si tratta di specifici diritti dell'utenza ferrovaria, formalmente sanciti nella regolamentazione europea. Di qui la richiesta di annullamento della determina impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Intanto deve farsi rilevare che la parte convenuta non si è costituita , rinunciando a controreplicare alla tesi difensiva, cosicchè i dati di fatto rappresentati dalla spa ricorrente vanno ritenuti , in quanto non contrastati.
Sull'interpretazione dei dati normativi questa Corte conviene con quanto argomentato dalla ricorrente.
E' noto che l'Autorità di regolazione dei trasporti (AR) è stata istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214) nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481. È competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutturee annovera tra i i suoi compiti anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastruttue di trasporto .
L'Autorità è finanziata con un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato dell'ultimo esercizio (art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni).
Orbene, sono corrette le doglianze della ricorrente quanto al fatto che i ricavi conseguiti non possano ritenersi , per la maggior parte, ricadenti nell'attività di competenza AR. Vanno quindi esclusi dal fatturato complessivo dell'operatore che costituisce base di calcolo del contributo, tutti i ricavi che derivino da attività estranee alle competenze AR, specificatamente individuate nella delibera. Ricorr_1 non è gestore di infrastrutture di trasporto ferroviario, al più può dirsi gestore di impianti di servizi, attività che è stata soggetta al contributo solo a fare data dal 2020 e che dunque nel 2019, anno di interesse, non poteva essere inclusa. Certamente, anche nel 2020 attività estranee al comparto AR continuano ad esserlo le attività di gestione e locazione degli spazi commerciali e pubblicitari. Le difese esposte dalla ricorrente sono fondate e condivise da questa Corte che le fa proprie e dunque ritiene di annullare il provvedimento impugnato.
La particolarità della materia induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO NI EP, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 652/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Autorita' Di Regolazione Dei Trasporti - 97772010019
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DETERMINA n. 6 2025 CONTRIBUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 16.4.2025 la spa menzionata impugnava la determina 6/2025 dell'Autorità
Regionale dei trasporti del 30.1.2025 , avente ad oggetto la diffida al pagamento del contributo dovuto all'Autorità nell'anno 2019.
La società oppone di essere stata inclusa tra gli operatori nel settore dei trasporti, laddove solo una minima parte dei ricavi sono stati conseguiti con attività rientranti tra quelle di competenza dell'AR. La società ricorrente si occupa degli spazi commerciali nelle 14 maggiori stazioni italiane;
sono esclusi dal ramo settore_1 i servizi di biglietteria e di informazione. Ricorrente_1 non è un gestore di stazione vero e proprio, essendo solo titolare dei diritti di sfruttamento economico degli spazi commerciali nelle stazioni ad opera di soggetti diversi dalle stazioni stesse. Rientra nella normativa in contestazione, relativa al contributo per funzionamento AR soltanto una porzione dei ricavi per l'attività svolta , relativamente ai servizi di accoglienza e assistenza riservati ai viaggiatori della categoria premium, attraverso le sale
"luonge" destinate all'accoglienza dei clienti delle ferrovie. Pertanto viene contestato che siano tassabili gli interi ricavi per euro 138.275.341, come ritenuto nell'atto impugnato. Vanno infatti esclusi tutti i ricavi provenienti da attività estranee all'AR. Per questo la ricorrente contesta anche che AR abbia, a seguito di interlocuzione, ridimensionato le sue pretese in euro 76.611,129,50, ma non in modo sufficiente, poichè in tale modo avrebbe ancora illegalmente considerato ricavi derivanti dalla locazione di spazi pubblicitari. Ricorrente_1 non rientra nella platea di coloro che svolgono attività soggetta al contributo, non essendo gestore di infrastrutture di trasporto ferroviario;
solo nel 2020 sono stati inclusi i gestori di impianti di servizi, il che significa che in precedenza non erano compresi.
La riorrente insiste sul fatto che non debbano essere inclusi i ricavi derivanti da locazione degli spazi commerciali offerti ad imprese diverse da quelle ferroviarie , poichè si tratta di spazi accessibili non solo ai passeggeri;
il fatto che siano nella stazione, non solo per questo fa diventare questi spazi di competenza AR. Tanto è vero che non sono inclusi nell'elenco delle attività indicate nella Delibera
141/2018. Sul punto si deduce difetto di motivazione. Stesso discorso vale per gli spazi pubblicitari che AR ha ritenuto attività strettamente ancillari alla gestione della stazione, ma tale ancillarità non troverebbe base normativa , posto che in relazione ad attività commerciali, AR non ha alcuna competenza. Ancora, si fa rilevare che i servizi ai clienti, quali deposito bagagli e servizi igienici , secondo AR sono funzionali alla tutela del passeggero, ma detta funzione non è demandata ad AR , che ha un altro compito di istituto, cioè quello di controllare la corretta applicazione dei Regolamenti europei in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano a bordo di treni. Si tratta di specifici diritti dell'utenza ferrovaria, formalmente sanciti nella regolamentazione europea. Di qui la richiesta di annullamento della determina impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Intanto deve farsi rilevare che la parte convenuta non si è costituita , rinunciando a controreplicare alla tesi difensiva, cosicchè i dati di fatto rappresentati dalla spa ricorrente vanno ritenuti , in quanto non contrastati.
Sull'interpretazione dei dati normativi questa Corte conviene con quanto argomentato dalla ricorrente.
E' noto che l'Autorità di regolazione dei trasporti (AR) è stata istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214) nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481. È competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutturee annovera tra i i suoi compiti anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastruttue di trasporto .
L'Autorità è finanziata con un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato dell'ultimo esercizio (art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni).
Orbene, sono corrette le doglianze della ricorrente quanto al fatto che i ricavi conseguiti non possano ritenersi , per la maggior parte, ricadenti nell'attività di competenza AR. Vanno quindi esclusi dal fatturato complessivo dell'operatore che costituisce base di calcolo del contributo, tutti i ricavi che derivino da attività estranee alle competenze AR, specificatamente individuate nella delibera. Ricorr_1 non è gestore di infrastrutture di trasporto ferroviario, al più può dirsi gestore di impianti di servizi, attività che è stata soggetta al contributo solo a fare data dal 2020 e che dunque nel 2019, anno di interesse, non poteva essere inclusa. Certamente, anche nel 2020 attività estranee al comparto AR continuano ad esserlo le attività di gestione e locazione degli spazi commerciali e pubblicitari. Le difese esposte dalla ricorrente sono fondate e condivise da questa Corte che le fa proprie e dunque ritiene di annullare il provvedimento impugnato.
La particolarità della materia induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate