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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/10/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
489 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. IM Di AT Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 489 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in SE in data 28/05/2011 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MAGALOTTI FRANCESCA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 28/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 04/07/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il pubblico ministero è stato posto in condizioni di intervenire, attraverso la comunicazione telematica degli atti1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in SE in data 28/05/2011 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SE al n. 40, P.1, anno 2011; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
28/02/2025, che integralmente si riportano:
2 1) La casa coniugale, di proprietà dei genitori di rimane nella piena CP_1
disponibilità dello stesso che vi continuerà a vivere unitamente al figlio Per_1
[...]
2) ad oggi ampiamente maggiorenne, è economicamente Persona_2
autosufficiente; il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori e continuerà ad abitare con il padre nella casa di Cesena, Via Cerchia di
Sant'Egidio n. 1720 ove ha la residenza, con collocamento alternato presso ciascun genitore con le seguenti modalità:
I SETTIMANA: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
2 SETTIMANA: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì sabato e domenica con il padre
E così di seguito. Trascorrerà inoltre con ciascun genitore, durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o
Capodanno; durante le festività pasquali tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, che i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Tutte le sopraindicate modalità possono essere tra i genitori concordemente modificate, anche in considerazione degli impegni di lavoro di entrambi e della volontà del figlio stesso.
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei periodi Per_1
di permanenza presso ciascuno di loro, suddividendosi poi al 50 % ciascuno le spese straordinarie inerenti il figlio, da individuarsi secondo i termini e le modalità di cui all'art.15 del Protocollo di Intesa per la gestione dei Processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.7.2016 e l'assegno unico per i figli.
4) Entrambi i coniugi rinunciano espressamente alla richiesta di un contributo al loro personale mantenimento;
si dichiarano, infatti, economicamente autosufficienti
3 e/o in condizioni di provvedere al proprio personale mantenimento essendo entrambi titolari di reddito e/o in grado di procurarselo.
5) Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di non avere, l'un l'altra, più nulla a pretendere, oltre agli impegni economici qui espressamente inseriti e previsti;
6) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SE per quanto di competenza.
Forlì, 15/10/2025 Il Presidente
IM Di AT
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. IM Di AT Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 489 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in SE in data 28/05/2011 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MAGALOTTI FRANCESCA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 28/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 04/07/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il pubblico ministero è stato posto in condizioni di intervenire, attraverso la comunicazione telematica degli atti1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in SE in data 28/05/2011 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SE al n. 40, P.1, anno 2011; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
28/02/2025, che integralmente si riportano:
2 1) La casa coniugale, di proprietà dei genitori di rimane nella piena CP_1
disponibilità dello stesso che vi continuerà a vivere unitamente al figlio Per_1
[...]
2) ad oggi ampiamente maggiorenne, è economicamente Persona_2
autosufficiente; il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi Per_1
i genitori e continuerà ad abitare con il padre nella casa di Cesena, Via Cerchia di
Sant'Egidio n. 1720 ove ha la residenza, con collocamento alternato presso ciascun genitore con le seguenti modalità:
I SETTIMANA: lunedì e martedì con la madre;
mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
2 SETTIMANA: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì sabato e domenica con il padre
E così di seguito. Trascorrerà inoltre con ciascun genitore, durante le festività natalizie, sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o
Capodanno; durante le festività pasquali tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi, che i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Tutte le sopraindicate modalità possono essere tra i genitori concordemente modificate, anche in considerazione degli impegni di lavoro di entrambi e della volontà del figlio stesso.
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei periodi Per_1
di permanenza presso ciascuno di loro, suddividendosi poi al 50 % ciascuno le spese straordinarie inerenti il figlio, da individuarsi secondo i termini e le modalità di cui all'art.15 del Protocollo di Intesa per la gestione dei Processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.7.2016 e l'assegno unico per i figli.
4) Entrambi i coniugi rinunciano espressamente alla richiesta di un contributo al loro personale mantenimento;
si dichiarano, infatti, economicamente autosufficienti
3 e/o in condizioni di provvedere al proprio personale mantenimento essendo entrambi titolari di reddito e/o in grado di procurarselo.
5) Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di non avere, l'un l'altra, più nulla a pretendere, oltre agli impegni economici qui espressamente inseriti e previsti;
6) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SE per quanto di competenza.
Forlì, 15/10/2025 Il Presidente
IM Di AT
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)