Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1949-50, in aggiunta ai posti di professore di ruolo attualmente previsti dal regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298 , e' istituito un nuovo posto di ruolo presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa.
A decorrere dall'anno accademico 1949-50, in aggiunta ai posti di professore di ruolo attualmente previsti dal regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298 , e' istituito un nuovo posto di ruolo presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa.