Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 26/03/2026, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05561/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2026, proposto da
SS AL ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. m_pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.0089745.04.12.2025, del 4.12.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento della formazione professionale ottenuta in Albania;
di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Marco UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Albania.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata in data 16 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo la docente presentato domanda di iscrizione ai percorsi Indire.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso a verbale della sua possibile definizione con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI AN, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco UR | PI AN |
IL SEGRETARIO