TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4456 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto “opposizione ex artt. 615 c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Ernesta Iorio e Carla Concilio, unitamente alle quali elettivamente domicilia alla Piazza Aldo Moro n. 1, in Battipaglia (SA); Opponente E
, C.F. Controparte_1
ora in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdiecies c.c., , in P.IVA_2 persona del commissario liquidatore, dr. , nominato con Decreto del Persona_1
Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 15 settembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.2023 (serie generale), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Colucci, come da mandato in atti, unitamente al quale elettivamente domicilia in Sirignano (AV), alla via Raffaele Acierno n. 11; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea spiegava opposizione avverso atto di precetto in rinnovazione recante intimazione di pagamento della somma di € 12.001,26 oltre interessi maturati e maturandi, nonché delle spese di registrazione del titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione, costituito da sentenza n. 1093/2016 resa dall'Intestato Tribunale in data 08.03.2016, notificata con formula esecutiva il 12.04.2016. Adiva l'Intestato Tribunale affinché provvedesse a “DISPORRE preliminarmente la riunione del presente procedimento di opposizione al contrapposto procedimento di opposizione a precetto instaurato con atto notificato dall'opposta Parte_2
in data 04.05.2022 (prot. 32396 del 05.05.2022); SOSPENDERE, sempre
[...] preliminarmente, per i motivi spiegati in premessa, l'efficacia dell'esecuzione preavvisata con l'opposto precetto notificato dalla con sede in Pompei (NA) alla via Parte_2 Lepanto n.95 (P.I. in persona del liquidatore p.t. Dott.ssa , rapp.ta e P.IVA_2 Controparte_2 difesa dall'avv. Stefano Colucci;
ACCERTARE nel merito l'intervenuta compensazione ex art.1243 cod.civ. tra i rispettivi crediti e debiti indicati in premessa, con la quantificazione del residuo credito in favore del nei confronti dell'opposta Parte_1 Parte_2 per la somma di euro 298.502,92, ovvero per la somma minore o maggiore, anche a seguito del calcolo degli interessi maturati sui reciproci crediti e debiti;
DICHIARARE la conseguente illegittimità ed inefficacia dell'opposto precetto, accertando che parte opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Comune di;
CONDANNARE parte opposta alle spese e Parte_1 competenze del presente giudizio”. Nel merito, contestava il diritto di controparte a procedere all'escussione del credito richiamato in precetto, assumendo di vantare in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 c.c., controcrediti di importo gran lunga maggiore di quello oggetto di intimazione, parimenti derivanti da titoli esecutivi di matrice giudiziale, costituiti da due sentenze del Tribunale di Salerno, segnatamente sentenza n. 3353/2002 e sentenza n. 2440/2017, che complessivamente accertavano un credito pari a euro 310.504,18 1.1 Con memoria si costituiva l'opposta Controparte_3
”, in persona della liquidatrice p.t., che domandava il rigetto dell'opposizione,
[...] vinte le spese processuali. Segnatamente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ente comunale e censurava il dedotto fatto estintivo, evidenziando che la pretesa creditoria vantata, afferente a spese processuali, non fosse compensabile con controcrediti di natura diversa. 1.2 Il giudizio veniva istruito con produzione documentale di parte e all'udienza celebrata in data 21.02.2024, veniva prodotta “Comparsa di costituzione per la continuazione del giudizio” da parte del dr. , nella sua qualità di Persona_1 commissario liquidatore della ”, il quale Controparte_3 rappresentava che parte opposta era posta in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdiecies c.c., con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 15 settembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28.09.2023 (serie generale). All'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 18.06.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 2. Tanto premesso in punto di fatto, venendo a scandagliare i profili di diritto che rilevano, mette conto in primo luogo osservare che, nella specie, non sia preclusa la statuizione del merito, non essendo necessario disporre l'interruzione del giudizio, per sopravvenuta perdita della capacità di agire in capo alla convenuta Controparte_3
attesa la rituale e tempestiva costituzione del commissario
[...] liquidatore ai sensi e agli effetti di cui all'art. 111 c.p.c. Ed infatti, allorquando venga posta in liquidazione coatta amministrativa, la società perda la capacità di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., in ragione del fatto che l'accesso a tale procedura comporta la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società stessa e la correlata attribuzione al commissario liquidatore della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale. A far data dall'apertura della procedura, l'amministrazione della società transita in mano al commissario liquidatore che ha il potere di gestire in via esclusiva il patrimonio della stessa. Consegue, dunque, una segregazione di beni e rapporti all'interno di un patrimonio che non vede mutare l'identità del proprio titolare, ma soltanto quella del suo gestore, che prende in carico il compendio dei beni in funzione eminentemente liquidatoria, quindi attuativa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. (Cass. n. 18002 del 2016). L'apertura della liquidazione coatta amministrativa determina l'interruzione del processo (co. 3 art. 43 legge fall. e art. 143 CCII): da lì in avanti la parte insolvente perde la disponibilità dei propri beni e rapporti ed è coerentemente privata, in parallelo, della capacità di stare in giudizio nelle cause che la concernono. Il curatore, in forza di un congegno di sostituzione processuale, si avvicenda al soggetto insolvente nei giudizi promossi ante procedura, tanto da doverli riassumere;
mentre il fallito, in ragione del costrutto sostanziale e processuale descritto, rimane abilitato a fare ingresso solo in specifiche ipotesi quali i giudizi dai quali possa derivargli un'imputazione per bancarotta e nei ristretti casi di intervento previsti dalla legge (co. 2 artt. 43 legge fall. e 143 CCII) (Cass. n. 7448 del 2012; Cass. n. 4448 del 2012; Cass. 14624 del 2010); nei rapporti di carattere personale (art. 46 legge fall., art. 146 CCII), che rimangono ontologicamente esterni al fenomeno ablativo (Cass. n. 12264 del 2019) (cfr. da ultimo Cassazione civile 26/05/2025, n.14012). Dalla liquidazione coatta amministrativa discende ipso iure l'interruzione del processo e, inoltre, l'irregolare prosecuzione del giudizio, per l'inosservanza delle norme sull'interruzione del processo, essendo tali norme rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo, potrà essere fatta valere soltanto dalla parte che da quell'evento può essere pregiudicata, e non dalle altre parti, le quali, non risentendo alcun pregiudizio da quell'omissione, non la possono dedurre come motivo di nullità del provvedimento giudiziario che, ciononostante, sia stato pronunciato (cfr. sul punto Cass 7075/2022, nonché, ex plurimis, Cass. 3929/1984; 6691/1994; 8641/1998; 12980/2002; 24025/2009; 4688/2011; 10964/2010, 17199/2016; 15031/2016; 18804/2021). Venendo alla fattispecie concreta, non si ravvisa un'ipotesi di irregolare prosecuzione del giudizio, dal momento che si è verificata la sostituzione processuale prevista dal quadro normativo di riferimento con la rituale costituzione in giudizio del commissario liquidatore nominato nell'interesse della società, come da comparsa depositata in data 15.02.2024. Ancora, per mera completezza espositiva, va precisato che sia ritualmente costituita in giudizio, sin dall'atto di impulso della lite, la parte opponente. 3. Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento. Parte opponente lamenta l'inesigibilità della somma richiesta con l'atto di precetto in forza della sentenza n. 1093/2016 resa dall'intestato Tribunale, deducendo di vantare altri controcrediti di matrice giudiziale, i cui importi sarebbero notevolmente superiori rispetto a quello in contestazione, invocando a tal fine la compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c.. Nella ricostruzione offerta, l'attore espone di aver titolo ad agire nei confronti della parte precettante sulla scorta di due sentenze rese dal Tribunale di Salerno, segnatamente sentenza n. 3353/2002, che riconoscerebbe a favore del somme Parte_1 pari ad euro 105.000,00, e n. 2440/2017 del 20.05.2017, per la corresponsione della complessiva somma di euro 205.504,18 ragion per cui “la compensazione determina il residuo credito risultante in favore del nei confronti della pari Parte_1 Parte_2 ad euro 298.285,42, oltre al calcolo dei rispettivi interessi maturati”. Giova richiamare il quadro interpretativo di riferimento in tema di compensazione legale. La compensazione può definirsi un modo di estinzione delle obbligazioni che trova luogo quando due soggetti hanno tra di loro rapporti di credito e di debito in direzione scambievole. Le forme della compensazione possono essere legali, giudiziali e volontarie. In quella legale (art. 1243, 1 co.), gli elementi indicati dalla legge sono costituiti dalla omogeneità delle obbligazioni e dalla certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
la mera coesistenza dei crediti dà luogo alla compensazione, i cui effetti tipici, estintivi e satisfattori, si producono automaticamente. La compensazione volontaria di cui all'art. 1252, primo comma cod. civ., invece, si concretizza in una convenzione, intervenuta dopo la coesistenza dei debiti-crediti, con la quale le parti si accordano per far valere la compensazione, pur in mancanza dei requisiti previsti per la compensazione legale (o giudiziale). Il secondo comma della norma prevede anche un accordo preventivo, avente ad oggetto una compensazione per rapporti obbligatori futuri o non ancora sorti. La compensazione, volontaria o legale che sia, può essere considerata sia come fattispecie dal quale deriva l'effetto estintivo dell'obbligazione, sia come effetto in sé dell'elisione delle reciproche obbligazioni. Sotto l'aspetto probatorio la compensazione legale si deve distinguere da quella volontaria. La prima, infatti, si configura come fatto giuridico, che produce immediatamente effetti giuridici e richiede la sola prova della contemporanea esistenza dei crediti contrapposti. Nella compensazione volontaria, che, come si è visto, si fonda sull'accordo, è invece richiesta la prova di questo. In entrambi i casi, tuttavia, non è chiesto che le prove corrispondenti siano date con una forma particolare. Ciò accade anche nella compensazione volontaria fondata su un accordo contenuto in un atto che deve essere redatto per iscritto. La mancanza della forma scritta, infatti, inciderà sulla validità dell'atto in sé, ma non dell'accordo con il quale le parti hanno stabiliti di elidere le rispettive posizioni di credito e di debito (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/02/2003, n.1955; Cassazione civile sez. III, 09/07/2009, n.16120). Inoltre, sono principi pacifici quelli per cui la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti;
con la conseguenza che la sentenza che l'accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi, e che l'eccezione di compensazione legale si concretizza in una manifestazione di volontà attuata mediante espressa istanza - il che esclude che la compensazione possa essere rilevata d'ufficio rientrando tale effetto nella disponibilità del debitore che se ne avvale - senza necessità di formule sacramentali (cfr. Cass. 11.1.2006 n. 391). È sufficiente, infatti, che dal comportamento difensivo della parte risulti inequivocabilmente la volontà di far dichiarare estinto il proprio debito, a causa della contemporanea esistenza di altro debito che a quello si contrappone (Cass. 11.1.2006 n. 260). L'operatività della compensazione legale prescinde, dunque, dall'accordo intervenuto eventualmente tra le parti. Ora, ai fini dell'estinzione del credito portato in compensazione, occorre che lo stesso sia certo, liquido ed esigibile, cosicché spetterà al Giudice adito valutare che nel caso di specie sussistano i requisiti legali di compensazione tra i controcrediti, verificando anche che gli stessi non siano stati contestati tra le parti. Invero, il vantaggio del meccanismo della compensazione è indubbio: consente alle parti di risolvere celermente, e in unica soluzione, le reciproche pretese salvaguardando ragioni di equità ed economicità tra le prestazioni reciprocamente dovute. Nel caso in esame, dalla dedotta compensazione di controcrediti vantati da parte dell'opponente, consegue il richiamo al principio più volte espresso dalla Suprema Corte secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore verificatisi posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali siano deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo (cfr. Cass. 28.08.1999 n. 9061). Ciò vale naturalmente anche per la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, “la quale può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione del titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari” (cfr. Cass. 24.04.2007 n. 9912 e cfr., ex plurimis, Cass. 16.08.2011 n. 17736 e Cass. 20.04.2009 n. 9347). In particolare, se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, non possono dedursi in compensazione controcrediti: a) che, in ragione della loro fattispecie costitutiva avrebbero potuto dedursi con la formulazione di un'eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio che ha portato alla formazione del titolo, compatibilmente con le preclusioni che eventualmente regolavano il giudizio che ha portato alla formazione del titolo esecutivo, se quest'ultimo non è più in discussione nel procedimento che ha portato alla sua formazione;
b) che - eventualmente, in ragione del momento di nascita del controcredito
- siano ancora deducibili (quale fatto sopravenuto) nel giudizio in cui in ipotesi sia ancora in discussione il titolo esecutivo giudiziale. Interessa in questa sede rimarcare, comunque, che contro i titoli esecutivi giudiziali la deducibilità con l'opposizione all'esecuzione, da parte dell'esecutato o di chi sia minacciato di esecuzione in forza di essi, di ragioni di controcredito la cui fattispecie costitutiva sia insorta prima del momento della formazione della cosa giudicata e prima della possibilità di farli valere nel relativo giudizio, è preclusa perché: aa) nel caso di titolo definitivo si concreterebbe nel consentire la contestazione del credito consacrato nel titolo in violazione della cosa giudicata, che, una volta verificatasi, esclude che il diritto consacrato dal giudicato possa essere messo in discussione adducendo fatti che avrebbero potuto farsi valere nel giudizio che ha portato alla cosa giudicata;
ab) nel caso di titolo ancora sub iudice, perché l'esercizio del diritto di difesa mediante l'eccezione di compensazione, essendo ancora in discussione nel giudizio cognitivo il credito esecutato, deve avvenire in quella sede. La parte opponente ha invocato l'effetto estintivo per compensazione richiamando l'asserito controcredito, liquido ed esigibile, di formazione anteriore rispetto a quello portato dall'atto di precetto opposto scaturente dalla sentenza n. 3353/2002 resa da questo Tribunale, per il quale non può operare alcuna compensazione atteso che la relativa eccezione andava promossa nell'ambito del giudizio in cui si è formata la pronuncia n. 1093/2016. Allo stesso modo, la compensazione legale invocata da parte attorea non risulta neppure sufficientemente dimostrata con riguardo all'altro controcredito che vanterebbe nei confronti della parte precettante, ossia quello derivante dalla sentenza n. 2440/2017, del pari emessa dall'adito Tribunale. Ciò in quanto, dall'esame della documentazione versata in atti, non si ricavano affatto le ragioni di credito che, nella prospettazione di parte opponente, sussisterebbero al fine di conseguire l'effetto estintivo dell'obbligazione di minor importo ivi esaminata (segnatamente quella afferente alla sentenza n. 1093/2016, per l'importo di euro 12.001,26). Non sono, infatti, allegati i titoli giudiziali ma solo richiamati dalla parte nei propri scritti difensivi, di talché la compensazione ex art. 1243 c.c. non si ritiene affatto provata. A tanto si addiviene in ossequio ai principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova nell'ambito dell'opposizione a precetto. Com'è noto la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr., Cass., 20 marzo 2012 n. 4380). È dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. Detti principi risultano precipitato logico di quello generale portato dall'art. 2697 c.c., sicché il Giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto e previamente, abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007); in altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007). L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (cfr. Cass. n. 23229 del 2004 e Cass. n. 9099 del 2012). Dunque, anche chi esperisce un'azione di accertamento negativo - qual è l'opposizione a precetto - deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. Nella specie, parte opponente si è limitata genericamente a invocare l'estinzione per compensazione, senza provare le altre ragioni di credito poste a fondamento della contro pretesa asseritamente vantata, dacché la domanda attorea va rigettata. 4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, attesa l'infondatezza della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che
“entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 213;00 fase introduttiva del giudizio: € 213,00; fase decisionale € 426,00; totale: € 852,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da;
Parte_1
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in euro 852,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all'Avv. Stefano Colucci, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno lì, 26.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro