TRIB
Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n.
2705/2024 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Raimondo Cammalleri ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Giovanni Pacini
n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- convenuto contumace - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 02.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore dei ratei CP_1
maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (indennità di accompagnamento), il cui requisito era stato già in precedenza riconosciuto da questo Tribunale con decreto di omologa del 12.02.2024 – R.G. 2817/2022, ritualmente notificato all' , con la CP_2
decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Non si costituiva in giudizio l' , benché ritualmente citato, sicché ne va dichiarata CP_1
la contumacia.
Il ricorso è fondato a va accolto. Ed invero, parte ricorrente ha dedotto (e provato) di aver ottenuto il riconoscimento della prestazione mai corrisposta dall' insistendo per la condanna di quest'ultimo, CP_1
che nulla ha dedotto, non depositando note di trattazione scritta e non costituendosi neppure in giudizio.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna parte convenuta - di cui dichiara la contumacia - al pagamento CP_1
in favore di dei ratei maturati e non riscossi di cui alla Parte_1
prestazione dedotta (indennità di accompagnamento) a far data dalla decorrenza indicata in sede di Omologa (maggio 2023), oltre interessi legali e sino al saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta, , alla rifusione, in favore dell'avvocato CP_1
antistatario delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 17.01.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n.
2705/2024 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Raimondo Cammalleri ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Giovanni Pacini
n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- convenuto contumace - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 02.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore dei ratei CP_1
maturati e non riscossi di cui alla prestazione dedotta (indennità di accompagnamento), il cui requisito era stato già in precedenza riconosciuto da questo Tribunale con decreto di omologa del 12.02.2024 – R.G. 2817/2022, ritualmente notificato all' , con la CP_2
decorrenza ivi prevista, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Non si costituiva in giudizio l' , benché ritualmente citato, sicché ne va dichiarata CP_1
la contumacia.
Il ricorso è fondato a va accolto. Ed invero, parte ricorrente ha dedotto (e provato) di aver ottenuto il riconoscimento della prestazione mai corrisposta dall' insistendo per la condanna di quest'ultimo, CP_1
che nulla ha dedotto, non depositando note di trattazione scritta e non costituendosi neppure in giudizio.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna parte convenuta - di cui dichiara la contumacia - al pagamento CP_1
in favore di dei ratei maturati e non riscossi di cui alla Parte_1
prestazione dedotta (indennità di accompagnamento) a far data dalla decorrenza indicata in sede di Omologa (maggio 2023), oltre interessi legali e sino al saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta, , alla rifusione, in favore dell'avvocato CP_1
antistatario delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 17.01.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo