Art. 6.
Per la chiusura della liquidazione si osserveranno in quanto applicabili, le norme dell' art 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
Chiusa la liquidazione, le attivita' residue sono devolute allo Stato e versate all'Erario.
Per la chiusura della liquidazione si osserveranno in quanto applicabili, le norme dell' art 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
Chiusa la liquidazione, le attivita' residue sono devolute allo Stato e versate all'Erario.