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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/10/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1765/2025 V.G.
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1765 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
,nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Sora (FR) Parte 1
Via S. Amasio n. 1/D, presso lo studio dell'Avv. QUADRINI ALESSIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
,nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Aquino (FR), Parte_2
Piazza Paolo Sesto snc, presso lo studio dell'Avv. MARCIANO MARCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l' 8.08.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile Persona 1in data 15.10.2011 in IN (FR) e di aver avuto durante la convivenza le figlie
(nata a [...] il [...]) e Parte 3 (nata a [...] il [...]), hanno chiesto che il Collegio
dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1765 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2025.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in IN (FR) il 15/10/2011, atto iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di IN (FR) dell'anno 2011, al n. 8, parte I);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1765 /2025 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
,nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Sora (FR) Parte 1
Via S. Amasio n. 1/D, presso lo studio dell'Avv. QUADRINI ALESSIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
,nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Aquino (FR), Parte_2
Piazza Paolo Sesto snc, presso lo studio dell'Avv. MARCIANO MARCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l' 8.08.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile Persona 1in data 15.10.2011 in IN (FR) e di aver avuto durante la convivenza le figlie
(nata a [...] il [...]) e Parte 3 (nata a [...] il [...]), hanno chiesto che il Collegio
dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1765 /2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2025.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in IN (FR) il 15/10/2011, atto iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di IN (FR) dell'anno 2011, al n. 8, parte I);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 22/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi