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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3571/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3571/2025, promossa con ricorso congiunto depositato il 09/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 29/05/1967 cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Mara Sosio
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 31/08/1976 cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Laura Damiani
i quali hanno contratto matrimonio civile in Varese in data 10 novembre 2018,
(anno 2018 atto n. 113 parte I)
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/09/2025, richiedevano la pronuncia di separazione personale e contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedeva l'omologa alle seguenti condizioni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni qui di seguito riportate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2) I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
3) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Parte_1
Varese – Via Premuda n. 10 –, di proprietà della sua famiglia d'origine.
4) Il sig. come concordato con la moglie, ha già da tempo Parte_2 rilasciato l'alloggio coniugale, asportando i propri beni ed effetti personali.
5) Il sig. a titolo conciliativo e transattivo, si obbliga a cedere Parte_2 alla sig.ra , che accetta, senza versamento di alcun corrispettivo Parte_1 da parte di quest'ultima, l'autovettura Smart Fortwo al medesimo intestata e targata CR607AD. In ragione di tale previsione, le parti concordano che gli effetti sostanziali dell'utilizzo e del possesso del veicolo decorrano dalla data di sottoscrizione del presente atto;
pertanto, già da tale data, la sig.ra si Pt_1 impegna a sgravare e a rendere indenne il sig. da qualsivoglia Pt_2 obbligazione riferibile all'auto, sia verso terzi, sia verso lo Stato. La sentenza della separazione costituirà titolo idoneo ai fini del relativo trasferimento di proprietà, con conseguente trascrizione al P.R.A. e con la fruizione del privilegio fiscale riservato alle cessioni di beni tra coniugi in regime di convenzione matrimoniale.
6) I coniugi non avanzano alcuna richiesta di contribuzione l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto sotto indicato.
7) Le parti si dispensano reciprocamente dalla produzione documentale di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.
8) Le spese del procedimento di separazione resteranno integralmente compensate tra le parti.
9) Il Sig. entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della Pt_2 sentenza di separazione verserà alla Sig.ra la somma di € 2.250,00 a titolo Pt_1 di secondo acconto dell'assegno divorzile concordato una tantum, come convenuto tra le parti nell'atto depositato in data 9/09/2025.
I ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione pagina2 di 4 dell'emananda sentenza di separazione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Nelle predette note di trattazione, le parti hanno danno atto che al momento della sottoscrizione del ricorso congiunto, il sig. ha versato alla sig.ra Pt_2 Pt_1
l'importo di Euro 2.000,00 quale acconto rispetto all'assegno divorzile un tantum, come convenuto tra le parti nell'atto depositato in data 09/09/2025.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del loro matrimonio civile, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970.
Lo scioglimento del matrimonio civile avverrà alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento di matrimonio civile ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c depositato in data 9/09/2025.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in Varese in data 10/11/2018, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2018 atto n. 113 parte I).
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
RISERVA la statuizione sulle spese di lite al definitivo.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. pagina3 di 4 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3571/2025, promossa con ricorso congiunto depositato il 09/09/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 29/05/1967 cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Mara Sosio
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 31/08/1976 cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Laura Damiani
i quali hanno contratto matrimonio civile in Varese in data 10 novembre 2018,
(anno 2018 atto n. 113 parte I)
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
pagina1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/09/2025, richiedevano la pronuncia di separazione personale e contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedeva l'omologa alle seguenti condizioni, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni qui di seguito riportate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2) I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
3) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Parte_1
Varese – Via Premuda n. 10 –, di proprietà della sua famiglia d'origine.
4) Il sig. come concordato con la moglie, ha già da tempo Parte_2 rilasciato l'alloggio coniugale, asportando i propri beni ed effetti personali.
5) Il sig. a titolo conciliativo e transattivo, si obbliga a cedere Parte_2 alla sig.ra , che accetta, senza versamento di alcun corrispettivo Parte_1 da parte di quest'ultima, l'autovettura Smart Fortwo al medesimo intestata e targata CR607AD. In ragione di tale previsione, le parti concordano che gli effetti sostanziali dell'utilizzo e del possesso del veicolo decorrano dalla data di sottoscrizione del presente atto;
pertanto, già da tale data, la sig.ra si Pt_1 impegna a sgravare e a rendere indenne il sig. da qualsivoglia Pt_2 obbligazione riferibile all'auto, sia verso terzi, sia verso lo Stato. La sentenza della separazione costituirà titolo idoneo ai fini del relativo trasferimento di proprietà, con conseguente trascrizione al P.R.A. e con la fruizione del privilegio fiscale riservato alle cessioni di beni tra coniugi in regime di convenzione matrimoniale.
6) I coniugi non avanzano alcuna richiesta di contribuzione l'uno nei confronti dell'altro salvo quanto sotto indicato.
7) Le parti si dispensano reciprocamente dalla produzione documentale di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.
8) Le spese del procedimento di separazione resteranno integralmente compensate tra le parti.
9) Il Sig. entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della Pt_2 sentenza di separazione verserà alla Sig.ra la somma di € 2.250,00 a titolo Pt_1 di secondo acconto dell'assegno divorzile concordato una tantum, come convenuto tra le parti nell'atto depositato in data 9/09/2025.
I ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione pagina2 di 4 dell'emananda sentenza di separazione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Nelle predette note di trattazione, le parti hanno danno atto che al momento della sottoscrizione del ricorso congiunto, il sig. ha versato alla sig.ra Pt_2 Pt_1
l'importo di Euro 2.000,00 quale acconto rispetto all'assegno divorzile un tantum, come convenuto tra le parti nell'atto depositato in data 09/09/2025.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del loro matrimonio civile, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970.
Lo scioglimento del matrimonio civile avverrà alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento di matrimonio civile ex artt. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c depositato in data 9/09/2025.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio civile contratto dai coniugi in Varese in data 10/11/2018, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2018 atto n. 113 parte I).
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
RISERVA la statuizione sulle spese di lite al definitivo.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. pagina3 di 4 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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