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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 979/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al V.G. n.979/2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 23/06/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Avola (SR),
Via Rattazzi n. 51, presso lo studio dell'avv. Adriana Luminoso, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Carlentini (SR), Via Bovio Ronco IV n.1, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Piazza Regina
Elena n. 23, presso lo studio dell'avv. Francesca Di Paola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 31/03/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 3/06/1997 in Lentini (SR) (Atto n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1997).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Lentini (SR) il giorno 3/06/1997;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione è nata la figlia (a Catania, l'11/07/2000), maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n.3765/2023 del 23/05/2023, divenuto efficace il 29/06/2023;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 4/04/2025, il Presidente fissava udienza del 23/06/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
- “la casa coniugale sita in Carlentini, Via Luigi Sturzo n.28, di proprietà della Sig.ra Pt_3
, rimane nella disponibilità esclusiva della sig. , che sulla stessa ha
[...] Parte_1
diritto di abitazione concessole dalla sorella , dove vive unitamente alla figlia;
Pt_3 Per_1
- il sig. si obbliga a versare alla figlia una somma mensile mai inferiore Parte_2 Per_1
ad € 400,00 mensili per il mantenimento della stessa, e ciò fino a quando si renderà economicamente indipendente, provvedendo così al sostegno economico per i bisogni personali
e per le necessità di studio della figlia;
inoltre, il sig. si obbliga a sostenere per Parte_2
intero tutte le spese straordinarie inerenti la figlia;
Per_1
- i coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a qualsiasi forma di mantenimento, ivi compreso l'assegno divorzile, essendo ciascuno di loro in grado di provvedere alle proprie esigenze e bisogni;
- i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale con gli accordi di separazione, dichiarando di non avere vicendevolmente nulla a
pagina2 di 3 pretendere con reciproca soddisfazione, per nessun titolo o causale, salvo, ovviamente, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte in seno al presente ricorso;
- le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia , Per_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 3/06/1997 in Lentini (SR) (Atto n. Parte_2
25, Parte II, Serie A, Anno 1997), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 24/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al V.G. n.979/2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 23/06/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Avola (SR),
Via Rattazzi n. 51, presso lo studio dell'avv. Adriana Luminoso, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Carlentini (SR), Via Bovio Ronco IV n.1, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Piazza Regina
Elena n. 23, presso lo studio dell'avv. Francesca Di Paola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 31/03/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 3/06/1997 in Lentini (SR) (Atto n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1997).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Lentini (SR) il giorno 3/06/1997;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione è nata la figlia (a Catania, l'11/07/2000), maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n.3765/2023 del 23/05/2023, divenuto efficace il 29/06/2023;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 4/04/2025, il Presidente fissava udienza del 23/06/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
- “la casa coniugale sita in Carlentini, Via Luigi Sturzo n.28, di proprietà della Sig.ra Pt_3
, rimane nella disponibilità esclusiva della sig. , che sulla stessa ha
[...] Parte_1
diritto di abitazione concessole dalla sorella , dove vive unitamente alla figlia;
Pt_3 Per_1
- il sig. si obbliga a versare alla figlia una somma mensile mai inferiore Parte_2 Per_1
ad € 400,00 mensili per il mantenimento della stessa, e ciò fino a quando si renderà economicamente indipendente, provvedendo così al sostegno economico per i bisogni personali
e per le necessità di studio della figlia;
inoltre, il sig. si obbliga a sostenere per Parte_2
intero tutte le spese straordinarie inerenti la figlia;
Per_1
- i coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a qualsiasi forma di mantenimento, ivi compreso l'assegno divorzile, essendo ciascuno di loro in grado di provvedere alle proprie esigenze e bisogni;
- i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto di natura patrimoniale con gli accordi di separazione, dichiarando di non avere vicendevolmente nulla a
pagina2 di 3 pretendere con reciproca soddisfazione, per nessun titolo o causale, salvo, ovviamente, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte in seno al presente ricorso;
- le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia , Per_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 3/06/1997 in Lentini (SR) (Atto n. Parte_2
25, Parte II, Serie A, Anno 1997), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 24/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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